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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda) n. 1663 del 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di accertamento di conformità edilizia, con contestuale disposizione di demolizione delle opere realizzate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, relativo alla ristrutturazione di un immobile rurale a un piano, nonché contro la contestuale demolizione delle opere. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 36 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di motivazione e violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che l’intervento dovesse essere qualificato come ristrutturazione edilizia e che la volumetria originaria fosse ricostruibile mediante i dati catastali, la documentazione storica, i grafici progettuali e l’altezza indicata nella relazione tecnica. Ha inoltre richiamato la preesistenza del fabbricato prima del 1967 e il nulla-osta rilasciato dall’ANAS. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 12, comma 2, della l. n. 47/1985, oggi art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, per non avere il Comune preventivamente verificato se la demolizione delle parti ritenute abusive potesse compromettere la stabilità o l’integrità della parte legittima dell’edificio. Ha infine riproposto la domanda risarcitoria. Il CGARS ha inoltre dichiarato tardivi e inutilizzabili la memoria e i documenti depositati dall’appellante oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato la sentenza del TAR, accogliendo in parte il ricorso di primo grado e annullando il diniego comunale, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo: la preesistenza dell’immobile, riconosciuta dallo stesso Comune, e la disponibilità di elementi cartografici e catastali potenzialmente idonei a ricostruirne la consistenza imponevano un’istruttoria più approfondita sulla volumetria originaria. L’intervento non poteva essere escluso dalla categoria della ristrutturazione edilizia soltanto perché il manufatto risultava in stato di rudere, trattandosi di fattispecie di demolizione e ricostruzione espressamente ricompresa nella nozione legislativa, purché fosse possibile accertare la consistenza preesistente. Il diniego risultava quindi viziato almeno per difetto di istruttoria e per erronea individuazione dei presupposti del rigetto. Il secondo motivo è stato respinto: la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione è misura eccezionale, valutabile nella fase esecutiva e su istanza dell’interessato, e non costituisce un esito ordinario o automatico del procedimento repressivo. La società non aveva comunque dimostrato l’oggettiva impossibilità di demolire le parti difformi senza compromettere la stabilità dell’intero edificio. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, per genericità e mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    «Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria [e sagoma] di quello preesistente [...] nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza»

    La demolizione e ricostruzione o il ripristino di un edificio crollato o demolito possono rientrare nella ristrutturazione edilizia anche in presenza di una soluzione di continuità, purché sia possibile accertare la consistenza preesistente. La presenza di elementi documentali potenzialmente idonei a tale ricostruzione impone un’istruttoria adeguata.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il procedimento di accertamento di conformità richiede una corretta verifica dei presupposti dell’intervento edilizio e della sua consistenza originaria; il diniego non può fondarsi sull’impossibilità di ricostruire la volumetria senza un’istruttoria adeguata sugli elementi disponibili.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La sua violazione è stata dedotta dall’appellante in relazione alla pretesa modifica delle ragioni ostative e all’omessa considerazione degli elementi tecnici prodotti; la decisione ha fondato l’annullamento principalmente sul difetto di istruttoria e sull’erronea individuazione dei presupposti del diniego.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ha natura eccezionale e derogatoria, può essere esaminata nella fase esecutiva su istanza dell’interessato e presuppone la prova dell’oggettiva impossibilità di demolire le parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La memoria e i documenti depositati dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile sono tardivi e non utilizzabili.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Concorre, insieme all’art. 73, comma 1, c.p.a., a determinare la tardività del deposito effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione deve qualificare un intervento di demolizione e ricostruzione o di ripristino di un edificio crollato o demolito, la preesistenza dell’edificio e la disponibilità di elementi catastali, cartografici o documentali potenzialmente idonei a ricostruirne la consistenza impongono lo svolgimento di un’istruttoria effettiva sulla volumetria e sulle caratteristiche originarie; il diniego fondato sulla loro asserita indeterminabilità è illegittimo se non considera adeguatamente tali elementi.
  • La demolizione e ricostruzione o il ripristino di un edificio preesistente possono rientrare nella ristrutturazione edilizia anche quando tra la demolizione o il crollo e la ricostruzione vi sia una soluzione di continuità, purché la consistenza preesistente sia concretamente accertabile.
  • La qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia non può essere esclusa per il solo stato di rudere del manufatto, quando la legge ricomprende espressamente nella ristrutturazione gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti e risultino disponibili elementi utili a ricostruirne la consistenza.
  • La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione è eccezionale e derogatoria: non costituisce l’esito ordinario o automatico del procedimento repressivo, deve essere valutata nella fase esecutiva su istanza dell’interessato e richiede la prova dell’oggettiva impossibilità di demolire le parti difformi senza compromettere la stabilità dell’intero edificio.
  • La domanda risarcitoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione deve indicare e provare specificamente gli elementi costitutivi dell’illecito, il danno-conseguenza e il nesso causale; una domanda generica non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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