Cassazione Penale, Sentenza n. 30764/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 30/09/2022 che aveva confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale commesso il 3/6/2016. Il ricorrente censurava, per violazione degli artt. 125, 178 e 546 c.p.p. e 133 c.p., la determinazione della pena: sostiene che, al momento del fatto (2016), il minimo edittale per il reato era di 15 giorni e che la pena base di 9 mesi risultava quindi sproporzionata rispetto al minimo, richiedendo una motivazione rigorosa non fornita dalla Corte. Contestava inoltre il calcolo della media edittale operato dal giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte di appello aveva correttamente applicato la pena base di 9 mesi, ridotta a 6 mesi per l'attenuante generica prevalente sulla recidiva infraquinquennale. La Corte ha richiamato la regola secondo cui la specifica motivazione sui criteri dell'art. 133 c.p. è necessaria soltanto quando la pena irrogata sia pari o superiore al medio edittale; nel caso di specie la pena base non superava il medio edittale (calcolo corretto: dividere la forbice edittale per due e sommare il risultato al minimo), pertanto non sussisteva sproporzione. Ha altresì rilevato che la modifica normativa successiva (d.l. n.53/2019, conv. L. n.77/2019) che ha fissato un minimo di sei mesi non altera il giudizio sul fatto che la pena di partenza non superasse il medio edittale. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come presunto vizio procedurale; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi procedurali dedotti e ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in ordine a profili di motivazione; la sentenza di legittimità ha ritenuto che la motivazione data fosse adeguata rispetto alla pena comminata, essendo sotto il medio edittale
art. 546 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dall'impugnante; la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile
art. 133 cod. pen.
"criteri soggettivi ed oggettivi"
La Corte interpreta l'art. 133 nell'ottica consolidata: l'esposizione specifica dei criteri per la determinazione della pena è richiesta in modo stringente quando la pena irrogata raggiunge o supera il medio edittale; se la pena è al di sotto del medio, non opera l'onere motivazionale rafforzato
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. L. n.176/2020
Richiamato per motivare lo svolgimento del procedimento di cassazione per trattazione scritta (assenza di richiesta di discussione orale)
d.l. n.53 del 2019, conv. L. n.77 del 2019
Riferita alla modifica del minimo edittale (fissazione di un minimo di sei mesi) ma la Corte osserva che tale modifica non incide sul giudizio relativo al fatto che la pena di partenza non supera il medio edittale nel caso concreto
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288)
Richiamata per la regola di calcolo del medio edittale (dividere la forbice edittale per due e sommare al minimo) e per la disciplina dell'onere motivazionale in relazione al superamento del medio
Massime di principio
- Per contestare la gravità della pena occorre verificare la posizione della pena rispetto al medio edittale: la specifica motivazione ex art.133 c.p. è necessaria soprattutto se la pena raggiunge o supera il medio edittale; se è al di sotto non opera lo stesso onere motivazionale rafforzato
- Il medio edittale si calcola dividendo per due la differenza tra massimo e minimo e sommando il risultato al minimo (equivalente a (min+max)/2); errori di calcolo del medio possono compromettere il ricorso
- Quando si impugna in relazione a cambiamenti normativi (es. rialzi del minimo), è fondamentale precisare quale normativa era in vigore al momento del fatto e spiegare perché la modifica dovrebbe essere rilevante o applicata retroattivamente
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili; l'esito negativo può comportare condanna alle spese e, a seconda dei casi, al pagamento di somme (es. Cassa delle ammende)
- In fase di motivazione difensiva conviene quantificare chiaramente la forbice edittale, il calcolo del medio edittale e dimostrare la sproporzione effettiva rispetto alla pena irrogata per ottenere una richiesta credibile di maggiori chiarimenti da parte del giudice
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