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Sentenza

Sentenza n. 106/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale di Caserta (IX U.O., Mobilità ed Organici docenti secondaria di II grado, e XII U.O., Autonomia Scolastica inclusione alunni stranieri e con disabilità), e dall’-OMISSIS-” di Capua in merito alla nota a mezzo pec del 6.2.2025 volta ad ottenere in favore del minore-OMISSIS- il completamento orario (rapporto 1:1 per tutta la fascia oraria delle 32 ore settimanali) per la cattedra di sostegno per studente beneficiario della l. 104/1992 (art. 1 c. 3);

Giustizia amministrativa202502205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio e mancata assegnazione, per l’anno scolastico 2024/2025, di 14 ulteriori ore di sostegno necessarie a garantire il rapporto 1:1 per l’intera frequenza settimanale di 32 ore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale di Caserta e dall’istituto scolastico in relazione alla richiesta trasmessa via PEC il 6 febbraio 2025, volta a ottenere per il minore, beneficiario della l. 104/1992, l’assegnazione di 32 ore settimanali di sostegno, in luogo delle 18 inizialmente assegnate. Hanno domandato anche l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di assegnare il sostegno per l’intera fascia oraria. L’istituto ha comunicato di avere inoltrato all’Ambito Territoriale di Caserta la richiesta di ulteriori 14 ore, confermandola con successive comunicazioni. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla controversia, poiché per l’anno scolastico 2025/2026 erano state assegnate tempestivamente al minore tutte le 32 ore settimanali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La domanda relativa all’anno scolastico 2024/2025 non poteva più produrre un’utilità concreta, essendo tale anno scolastico ormai concluso. Inoltre, l’istanza del 6 febbraio 2025 aveva ricevuto riscontro da parte dell’istituto, che aveva comunicato di avere trasmesso all’amministrazione scolastica competente la richiesta di integrazione di 14 ore, sicché non sussisteva più un silenzio attuale sulla stessa istanza. Quanto all’anno scolastico 2025/2026, l’obiettivo sostanziale dei ricorrenti risultava realizzato, essendo state assegnate 32 ore di sostegno. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda, con rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti nei limiti effettivamente versati.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La domanda avverso il silenzio presuppone un interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere; tale interesse viene meno quando l’utilità richiesta è superata dal decorso dell’anno scolastico, dal riscontro dell’istanza e dall’assegnazione delle ore richieste.

  • artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate nell’intestazione della sentenza in relazione alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • l. 104/1992, art. 1, comma 3

    La norma è richiamata quale base della condizione di disabilità del minore e della richiesta di assegnazione del docente di sostegno.

Massime di principio

  • La domanda avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’obbligo di provvedere richiesto si riferisce a un anno scolastico ormai concluso e non residua un’utilità concreta e attuale per il ricorrente.
  • La sopravvenuta assegnazione delle ore di sostegno richieste per l’anno scolastico successivo fa venir meno l’interesse alla decisione sulla domanda diretta a ottenere quelle ore, quando la controversia riguardava esclusivamente l’anno scolastico precedente.
  • Il riscontro dell’amministrazione scolastica, anche mediante la comunicazione dell’avvenuta trasmissione della richiesta all’ufficio competente, esclude la permanenza di un silenzio attuale sulla medesima istanza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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