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Sentenza

Sentenza n. 1339/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502523

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, sezione lavoro, n. 551/2025, concernente l’attribuzione della Carta del docente e dell’importo complessivo di € 2.500,00 per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Termini Imerese, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle medesime condizioni del personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero ad accreditare l’importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, conteneva una condanna pecuniaria dell’Amministrazione e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione. L’Amministrazione non aveva provato l’adempimento né dedotto circostanze idonee a modificare o estinguere il credito. Il Ministero è stato quindi condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo dovuto per i cinque anni scolastici indicati, con interessi legali o rivalutazione monetaria secondo l’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme spettanti, compresa l’eventuale penalità maturata. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza sino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’esecuzione, ritenendo insussistente un effetto manifestamente iniquo e ingiustificato il protrarsi dell’inadempimento. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; la penalità è applicabile anche alle condanne aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie e deve essere esclusa quando produca un effetto manifestamente iniquo o ricorrano altre ragioni ostative.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È il parametro richiamato per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sulla somma da accreditare, dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    È la legge cui la sentenza del giudice del lavoro aveva fatto riferimento per il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato con riguardo alla notificazione in forma esecutiva della sentenza posta in ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l’Amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento o dedurre fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e adottare misure sostitutive.
  • La nomina del commissario ad acta è ammissibile per assicurare l’esecuzione effettiva del giudicato quando l’Amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente; il commissario può essere incaricato anche della liquidazione e corresponsione delle somme dovute.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inadempimento di condanne aventi natura pecuniaria, purché il ritardo sia ingiustificato, l’esecuzione non presenti particolare complessità e la penalità non determini un effetto manifestamente iniquo.
  • Quando il giudice assegna un termine per l’adempimento spontaneo e prevede, dopo la sua scadenza, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, la penalità di mora può decorrere sino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato, per evitare la duplicazione o l’iniquità dei rimedi esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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