Ordinanza n. 75/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Brescia che intimava l’allontanamento dal Comune entro tre ore dalla notificazione e vietava il rientro per due anni
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile adottato a seguito dei fatti del 26 novembre 2025, quando, durante un controllo di polizia, aveva tentato di investire gli agenti con l’autovettura condotta, andando poi a collidere con un palo della luce; era stato inoltre trovato in possesso di quattro involucri di cocaina e di denaro di provenienza illecita, con conseguente arresto e condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, a seguito di patteggiamento nel giudizio direttissimo. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’illegittimità della misura e il pregiudizio derivante dall’impossibilità di frequentare la propria compagna nel Comune di Brescia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il fumus boni iuris, ritenendo che la condotta concretamente tenuta dal ricorrente costituisse un ragionevole indice della sua pericolosità. Ha precisato che la prognosi compiuta dal giudice penale ai fini della sospensione condizionale della pena si colloca su un piano diverso rispetto alla valutazione del Questore in materia di misure di prevenzione e non vincola quest’ultima. Ha escluso anche il periculum in mora: il ricorrente, residente a Reggio Emilia, distante circa 150 km da Brescia, può frequentare la compagna nel proprio Comune o in altre città, comprese quelle lombarde limitrofe. Inoltre, il provvedimento consente di richiedere specifiche autorizzazioni in deroga in presenza di comprovate esigenze. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.200 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare relativa a una misura questorile di prevenzione, una condotta concreta caratterizzata da aggressività verso gli agenti di polizia e dal possesso di stupefacenti e denaro di provenienza illecita può costituire un ragionevole indice della pericolosità del destinatario e sorreggere il fumus della misura.
- La valutazione del Questore in materia di misure di prevenzione è autonoma rispetto alla prognosi formulata dal giudice penale ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena; quest’ultima non vincola l’autorità amministrativa, trattandosi di valutazioni aventi oggetto e finalità differenti.
- Il periculum in mora derivante dal divieto di accesso a un determinato Comune non sussiste quando l’interesse personale dedotto dal destinatario, quale la frequentazione di una persona legata da una relazione sentimentale, può essere soddisfatto in altri luoghi e il provvedimento consente autorizzazioni specifiche in deroga per comprovate esigenze.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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