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Sentenza

Sentenza n. 261/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Pesaro-Urbino del 21/02/2023, notificato al ricorrente ex art. 140 c.p.c. il 30/03/2023, con il quale veniva dichiarata inammissibile la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. F, della legge n. 91/1992, recante il numero K10/998412; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché ad oggi non noto, con riserva di motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202300254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per mancata dimostrazione della conoscenza della lingua italiana al livello B1

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura aveva dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione degli artt. 9 e 9.1 della medesima legge ed eccesso di potere. In primo luogo, ha sostenuto che il conseguimento, nel corso del procedimento, di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato il 9 settembre 2022, lo esonerasse dall'obbligo di produrre una distinta certificazione linguistica e costituisse un fatto sopravvenuto che la Prefettura avrebbe dovuto valutare. In secondo luogo, ha affermato di avere comunque documentato sin dalla presentazione della domanda il possesso del livello B1 mediante un'attestazione rilasciata dal Centro Studi Italiani di Urbania, qualificato come ente accreditato dalla Regione Marche, contestando la valutazione prefettizia di invalidità della certificazione. L'Amministrazione ha resistito sostenendo, tra l'altro, che l'istituto non fosse direttamente un ente certificatore abilitato, ma soltanto una sede di esame operante per conto di enti certificatori riconosciuti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, disponendo il riesame dell'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, in contraddittorio con l'interessato. Il Collegio ha interpretato l'art. 9.1 della legge n. 91/1992 nel senso che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce titolo sufficiente ad attestare l'adeguata conoscenza della lingua italiana, senza necessità di un'ulteriore certificazione. Sebbene il permesso fosse stato conseguito dopo la presentazione della domanda di cittadinanza, esso rappresentava un elemento sopravvenuto potenzialmente rilevante per la decisione, analogamente ai fatti sopravvenuti considerati nei procedimenti relativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. La Prefettura non aveva menzionato né valutato il conseguimento del permesso di lungo periodo, poiché la circostanza non era stata portata a sua conoscenza nel corso del procedimento. Il TAR ha quindi ritenuto necessario che l'Amministrazione procedesse a un nuovo esame dell'istanza, tenendo conto di tale elemento sopravvenuto e verificando nuovamente la posizione del richiedente in contraddittorio con lui. Non è stata definita in senso favorevole al ricorrente la questione dell'idoneità originaria della certificazione rilasciata dal Centro Studi Italiani, poiché il conseguimento del permesso di lungo periodo era comunque sufficiente a imporre il riesame. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dal richiedente.

  • art. 9.1 l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

    Il richiedente deve dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua italiana; il titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non deve produrre un'ulteriore certificazione linguistica, poiché tale titolo è sufficiente ad attestare il requisito.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato per analogia quale espressione della rilevanza che i fatti sopravvenuti possono assumere nei procedimenti concernenti il soggiorno dello straniero.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo costituisce titolo sufficiente ad attestare l'adeguata conoscenza della lingua italiana richiesta dall'art. 9.1 della legge n. 91/1992, senza necessità di una distinta certificazione linguistica.
  • Il conseguimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo intervenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza costituisce un elemento sopravvenuto rilevante che l'Amministrazione deve valutare nel procedimento, anche se non era disponibile al momento della domanda.
  • Quando l'Amministrazione decide una domanda di cittadinanza senza considerare un elemento sopravvenuto potenzialmente idoneo a dimostrare il requisito della conoscenza linguistica, il provvedimento è annullabile e deve essere disposto il riesame dell'istanza in contraddittorio con l'interessato.
  • Il giudice amministrativo, in presenza di un elemento sopravvenuto rilevante non valutato dall'Amministrazione, può annullare il diniego o la declaratoria di inammissibilità senza sostituirsi all'autorità amministrativa nella decisione finale, ordinando la riedizione del procedimento entro un termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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