Sentenza n. 2362/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il bonus Carta del Docente per complessivi euro 2.000
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 253/2023 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di euro 2.000 a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il giudicato si era formato il 3 gennaio 2024; la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 2 dicembre 2023 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 15 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. È stata inoltre richiesta l’esecuzione degli interessi legali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’ottemperanza limitatamente al pagamento del capitale di euro 2.000. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento della somma entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha invece respinto la richiesta relativa agli interessi legali, poiché il titolo giudiziale posto in esecuzione non aveva disposto il pagamento di tali accessori. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si attivi su istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro ulteriori 60 giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario. Le spese di lite sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato ordinando all’amministrazione di eseguire il giudicato e nominando, per l’eventuale inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
È stato richiamato, in via analogica, per escludere il riconoscimento di un ulteriore compenso al commissario ad acta, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme espressamente riconosciute dal titolo giudiziale e fissare un termine per l’adempimento.
- L’ottemperanza non può estendere il contenuto del giudicato: non possono essere riconosciuti interessi legali o altri accessori non contemplati dal titolo posto in esecuzione.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a un’istanza della parte e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando trova applicazione, anche analogica, il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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