Sentenza n. 250/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della determinazione n.84941/2020 del 22/07/2020, emessa dal Dirigente del settore pianificazione e sviluppo del territorio, gare, appalti, nucleo di vigilanza edilizia, Città di Lecce; nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto con riserva di eventuali motivi aggiunti, in particolare, ove occorra, del verbale della Polizia Locale, protocollo n.6066 del'08/07/2020 con il quale sarebbe stata accertata la presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n.63 del 13/01/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di accertamento delle conseguenze della presunta inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, connessa a un verbale della Polizia Locale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione n. 84941/2020 del 22 luglio 2020, emessa dal dirigente comunale competente in materia di pianificazione e sviluppo del territorio, gare, appalti e vigilanza edilizia, nonché gli atti connessi, presupposti e consequenziali, richiamando in particolare il verbale della Polizia Locale dell'8 luglio 2020 relativo alla presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 63 del 13 gennaio 2020. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune di Lecce ha depositato, il 19 dicembre 2025, un provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Sia il Comune sia il ricorrente hanno quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha preso atto della sopravvenuta eliminazione dell'atto controverso e ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite tra le parti per ragioni equitative. Il Condominio intervenuto ad opponendum è indicato nel processo, ma la sentenza non contiene una specifica statuizione ulteriore nei suoi confronti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e le parti riconoscono che non residua un interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato non comporta automaticamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle integralmente per ragioni equitative, secondo la valutazione espressa nella decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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