Ordinanza n. 479/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del verbale prot. N. -OMISSIS-del 30.07.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di esclusione dalla procedura selettiva per giudizio di inidoneità sanitaria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale del 30 luglio 2025 con cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura di ammissione all'ottavo corso superiore di qualificazione 2025-2026 per complessivi 93 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, seconda fase, in ragione di un giudizio di inidoneità sanitaria. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sullo stato di avanzamento della procedura selettiva e, in particolare, sulla data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e non ha formulato una valutazione conclusiva sulla legittimità del giudizio di inidoneità sanitaria o del verbale di esclusione. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Centro nazionale di selezione e reclutamento presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, consistente nel deposito, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di una relazione documentata sullo stato di avanzamento della procedura selettiva, con specificazione della data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito. Ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o delle persone citate.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e alla necessità di oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a sostegno della tutela dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Quando, in un giudizio contro l'esclusione da una procedura selettiva, lo stato di avanzamento della procedura può incidere sull'interesse alla decisione o sulle modalità della tutela, il giudice amministrativo può disporre un'apposita istruttoria per acquisire dall'amministrazione una relazione documentata e la data di eventuale pubblicazione della graduatoria finale.
- Nelle pronunce giudiziarie contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può ordinare l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sanitari in sede di diffusione del provvedimento.
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