Sentenza n. 13838/2026 - Roma, Sezione 3T
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA alla Sentenza n. 2233/2025, resa dal Giudice, dott. Luca Redavid, Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in 21/02/2025, in merito al procedimento recante R.G. n. 36426/2024, con cui: - dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss. della L. n. 107/2015 per l'anno scolastico indicato in ricorso (a.s. 2022/23); - condanna il Ministero convenuto alla corresponsione della prestazione indicata, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria; - condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella complessiva somma di euro 600,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio annuale di 500 euro della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di lite. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero. L'Amministrazione si è costituita, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta corretta esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, quando l'ottemperanza riguarda una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo e si limita ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Rilevato che la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e che il Ministero non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato. Non ha applicato una penalità di mora, ritenendo insussistenti allo stato i relativi presupposti, salva una futura richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 400 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al relativo giudicato.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando essa sia stata pronunciata in funzione di giudice del lavoro, al fine di imporre alla pubblica amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato.
- L'ottemperanza a una sentenza civile del giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'amministrazione e questa non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo, il giudice può ordinare l'esecuzione della sentenza e fissare un termine per adempiere, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere esclusa quando non ne ricorrano attualmente i presupposti e richiesta successivamente in caso di perdurante inadempimento.
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