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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27400/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con due motivi: (1) inosservanza di norme processuali a pena di nullità per aver dichiarato l'appello inammissibile de plano senza fissare udienza e senza rispettare il procedimento previsto dagli artt. 127 (primo-secondo-terzo e nono comma) cod. proc. pen., sostenendo che il procedimento de plano del nono comma si applica solo ai vizi formali/oggettivi dell'impugnazione e non a valutazioni di merito sulla proposizione dell'impugnazione, e che la declaratoria de plano violerebbe il principio del contraddittorio ex art. 111 Cost.; (2) manifesta illogicità e carenza motivazionale per mancato e insufficiente confronto della Corte d'appello con argomentazioni difensive puntuali: la richiesta di valutazione unitaria delle dichiarazioni della parte offesa (compatibilità delle due versioni), la deduzione che la forza impiegata era lieve e necessaria e non violenta, e la critica all'aumento di pena per continuazione in rapporto alla lieve entità del danno.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile (manifestamente infondato), ritenendo che il principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. è una norma 'di principio' che richiede disciplina di legge e non può automaticamente abrogare la possibilità prevista dal nono comma dell'art. 127 cod. proc. pen. di dichiarare inammissibile l'atto de plano nei casi previsti. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso: ha rilevato carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata, in particolare l'omesso confronto con le deduzioni difensive sulla compatibilità delle dichiarazioni della parte offesa, sulla natura lieve della condotta e sulle argomentazioni sul trattamento sanzionatorio. Per tali lacune la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 111

    principio del contraddittorio

    La Corte rileva che l'art. 111 Cost. è una norma di principio che necessita di una disciplina di legge; non è ritenuta idonea a impedire l'applicazione della declaratoria di inammissibilità de plano prevista dal nono comma dell'art. 127 cod. proc. pen.

  • Codice di procedura penale, art. 127

    riferimenti a primo, secondo, terzo e nono comma relativi alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio e alla declaratoria di inammissibilità de plano

    La Corte distingue tra il procedimento ordinario che richiede fissazione di udienza e avviso alle parti (primi commi) e la facoltà, prevista dal nono comma, di dichiarare l'inammissibilità de plano in specifici casi (vizi di impugnabilità oggettiva/soggettiva, termini, titolarità, interesse), ritenendo applicabile la declaratoria de plano nella specie per i profili di ammissibilità valutati.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità 'de plano' ai sensi del nono comma dell'art. 127 cod. proc. pen. è legittima quando si tratta di vizi di impugnabilità formale, soggettiva o di termini: il giudice d'appello può pronunciarsi senza fissare udienza nella misura prevista dalla norma.
  • Il principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. è norma di principio che richiede attuazione normativa: non determina automaticamente l'obbligo di fissare udienza ogni volta che è dichiarata l'inammissibilità de plano.
  • Tuttavia, quando la declaratoria di inammissibilità si fonda su valutazioni che implicano un esame delle ragioni di merito o sulla genericità delle deduzioni difensive, il giudice deve motivare in modo adeguato e confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni principali svolte dalla difesa; la mancata considerazione di deduzioni rilevanti può portare all'annullamento del provvedimento.
  • In appello e in sede di ammissibilità dell'impugnazione è essenziale che l'atto di appello contenga argomentazioni specifiche e sufficientemente dettagliate: se tali argomentazioni risultano concrete (es. compatibilità di dichiarazioni della parte offesa, natura della forza esercitata, valutazioni sul danno), il loro mancato esame costituisce vizio motivazionale.
  • In caso di carenze motivazionali che impediscono il necessario confronto, la Corte di legittimità può annullare l'atto impugnato e disporre la trasmissione degli atti per il prosieguo, anche annullando senza rinvio l'ordinanza viziata ove richiesto.

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