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Direttiva 2002/84

Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/84/CE ha una funzione essenzialmente di raccordo istituzionale e tecnico: sostituisce i comitati settoriali previsti nelle direttive marittime con il comitato COSS, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002, e aggiorna i rinvii agli strumenti internazionali "di volta in volta in vigore". In tal modo accelera l’adeguamento della normativa UE alle evoluzioni dell’IMO e degli altri strumenti internazionali pertinenti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 23 novembre 2003.

Direttiva di coordinamento che aggiorna varie direttive UE sulla sicurezza marittima e sulla prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, sostituendo i comitati esistenti con il COSS e allineando i rinvii agli strumenti internazionali vigenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione alla trasposizione e all’attuazione delle modifiche apportate alle direttive settoriali in materia di sicurezza marittima, prevenzione dell’inquinamento marino e condizioni di vita e lavoro a bordo delle navi. L’intervento riguarda, in particolare, i regimi previsti dalle direttive 93/75/CEE, 94/57/CE, 95/21/CE, 96/98/CE, 97/70/CE, 98/18/CE, 98/41/CE, 1999/35/CE, 2000/59/CE, 2001/25/CE e 2001/96/CE. Non introduce un regime autonomo di merito per gli operatori, ma modifica i meccanismi di aggiornamento, comitologia e rinvio agli strumenti IMO e ad altre convenzioni internazionali richiamate dalle direttive modificate.

Direttiva 2002/84/CE sulla sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi

La direttiva interviene come atto di coordinamento tecnico-istituzionale nel settore della sicurezza marittima. Il suo scopo è rendere più agevole e rapido l’aggiornamento delle direttive settoriali rispetto all’evoluzione degli strumenti internazionali, in particolare quelli dell’IMO, e uniformare la governance attuativa attraverso il comitato COSS istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002.

Finalità e logica dell’intervento

La ratio emerge dai considerando: le direttive esistenti facevano riferimento a diversi comitati, talvolta istituiti ad hoc, disciplinati da una precedente decisione sulle competenze di esecuzione. Con la nuova disciplina, tali comitati vengono accentrati nel COSS, così da semplificare la gestione delle modifiche tecniche e assicurare un adattamento più rapido della normativa UE alle evoluzioni degli strumenti internazionali rilevanti per:

  • sicurezza marittima;
  • prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi;
  • condizioni di vita e di lavoro a bordo.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva non crea un nuovo regime sostanziale autonomo, ma modifica una serie di direttive settoriali già esistenti. Gli interventi riguardano, in particolare:

  • la direttiva 93/75/CEE sulle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti;
  • la direttiva 94/57/CE sulle società di classificazione;
  • la direttiva 95/21/CE sul controllo delle navi da parte dello Stato del porto;
  • la direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo;
  • la direttiva 97/70/CE sulle unità da pesca;
  • la direttiva 98/18/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri;
  • la direttiva 98/41/CE sull’iscrizione delle persone a bordo;
  • la direttiva 1999/35/CE sui traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri;
  • la direttiva 2000/59/CE sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti;
  • la direttiva 2001/25/CE sulla formazione della gente di mare;
  • la direttiva 2001/96/CE sui requisiti di imbarco e sbarco delle navi portarinfuse.

Obblighi e meccanismi comuni introdotti

Il nucleo comune delle modifiche consiste in tre elementi.

Primo, i riferimenti ai comitati preesistenti sono sostituiti dal rinvio al COSS, che assiste la Commissione nella gestione delle misure di esecuzione e adattamento tecnico.

Secondo, le disposizioni di comitologia richiamano la decisione 1999/468/CE. In più punti si precisa che:

  • si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE;
  • si tiene conto dell’articolo 8 della stessa decisione;
  • il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, è fissato a due mesi;
  • il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Terzo, molte definizioni e rinvii a convenzioni, codici e risoluzioni IMO vengono resi dinamici, con la formula "di volta in volta in vigore", evitando l’ancoraggio a una data specifica.

Clausola di esclusione delle modifiche degli strumenti internazionali

In numerose direttive viene aggiunta una clausola uniforme: le modifiche degli strumenti internazionali richiamati possono essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva in forza dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002. Ciò indica che l’adeguamento automatico agli emendamenti internazionali non è assoluto, ma può essere filtrato secondo il meccanismo previsto dal regolamento istitutivo del COSS.

Modifiche di rilievo alla direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo

Per la direttiva 96/98/CE, la direttiva 2002/84/CE interviene in modo più articolato. L’articolo 17 viene sostituito e stabilisce che la direttiva può essere modificata, tramite la procedura dell’articolo 18, paragrafo 2, per:

  • applicare le successive modifiche degli strumenti internazionali;
  • aggiornare l’allegato A, introducendo nuovi equipaggiamenti o spostando equipaggiamenti tra allegato A.2 e allegato A.1;
  • introdurre la possibilità di usare i moduli B + C e il modulo H per gli equipaggiamenti dell’allegato A.1, modificando le colonne relative alla valutazione di conformità;
  • includere altri organismi di normalizzazione nella definizione di "norme di prova".

Per il professionista, questa parte è centrale perché incide sul sistema di certificazione e conformità dell’equipaggiamento navale, con possibili riflessi su operatori economici, organismi di valutazione e importatori.

Modifiche di rilievo alla direttiva 98/18/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri

La direttiva 98/18/CE viene aggiornata nelle definizioni fondamentali. Tra le principali:

  • le "convenzioni internazionali" comprendono SOLAS 1974 e la convenzione sulle linee di massimo carico del 1966, con protocolli e successive modifiche;
  • il codice sulla stabilità a nave integra è richiamato nella versione vigente;
  • il codice HSC e il GMDSS sono riferiti al testo di volta in volta in vigore;
  • la definizione di "unità veloce da passeggeri" viene precisata, includendo la soglia di più di dodici passeggeri e l’esclusione di alcune navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D quando ricorrono specifiche condizioni di dislocamento e velocità.

L’articolo 8 permette poi adattamenti delle definizioni, delle procedure di visita e degli allegati per tener conto dell’evoluzione della normativa internazionale e migliorare le prescrizioni tecniche alla luce dell’esperienza acquisita.

Modifiche di rilievo alla direttiva 1999/35/CE su traghetti ro-ro e unità veloci

La direttiva 1999/35/CE è aggiornata sia nelle definizioni sia nel sistema di comitato. In particolare:

  • la definizione di unità veloce da passeggeri rinvia a SOLAS 1974 vigente;
  • la convenzione SOLAS e l’HSC Code sono richiamati nel testo vigente;
  • la definizione di società di navigazione comprende sia i gestori di traghetti ro-ro con documento di conformità sia i gestori di unità veloci da passeggeri con documento rilasciato ai sensi della regola IX/4 SOLAS.

L’allegato I è inoltre aggiornato sostituendo il riferimento alla risoluzione precedente con la risoluzione A.893(21) dell’Assemblea IMO.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il 23 novembre 2003. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri.

Indicazioni operative per professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore marittimo, la direttiva ha rilevanza soprattutto perché:

  • aggiorna dinamicamente i rinvii a convenzioni e codici internazionali, incidendo sull’interpretazione delle norme nazionali di recepimento;
  • rafforza il ruolo del COSS e della procedura di comitato nell’adozione di misure tecniche;
  • può comportare futuri adeguamenti degli allegati tecnici e delle procedure di conformità, in particolare per l’equipaggiamento marittimo e per i profili di safety delle navi passeggeri.

In sintesi, si tratta di una direttiva di armonizzazione procedurale e di aggiornamento tecnico, che prepara il terreno per un allineamento più rapido del diritto UE agli standard internazionali del settore marittimo.

Disposizioni principali

Obiettivo della direttiva

L’articolo 1 indica che l’obiettivo è migliorare l’attuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, protezione dell’ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo, mediante l’inserimento del riferimento al COSS e l’accelerazione/agevolazione dell’aggiornamento della normativa alla luce dell’evoluzione degli strumenti internazionali, ai sensi del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Sostituzione dei comitati con il COSS e nuova comitologia

Le modifiche alle direttive settoriali sostituiscono i precedenti comitati con il comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002. Nelle disposizioni richiamate si applicano, per i casi di esecuzione, gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di due mesi di cui all’articolo 5, paragrafo 6, e con adozione del regolamento interno da parte del comitato.

Aggiornamento dei rinvii agli strumenti internazionali

In numerose direttive sono sostituite le formule riferite a una data fissa con la clausola "di volta in volta in vigore" per convenzioni, codici e norme IMO o altri strumenti internazionali. L’effetto è rendere dinamici i rinvii, così da seguire le successive modifiche degli strumenti internazionali richiamati.

Possibile esclusione delle modifiche internazionali dal campo della direttiva

In più direttive è aggiunto un comma secondo cui le modifiche degli strumenti internazionali richiamati possono essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva in forza dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002. Si tratta di una clausola che consente un controllo europeo sulla recepibilità delle evoluzioni degli standard internazionali.

Modifiche specifiche alla direttiva 96/98/CE sugli equipaggiamenti marittimi

L’articolo 5 aggiorna i rinvii agli strumenti internazionali e riscrive l’articolo 17, prevedendo che la direttiva possa essere modificata secondo la procedura dell’articolo 18, paragrafo 2, per applicare le modifiche degli strumenti internazionali, aggiornare l’allegato A, introdurre nuovi equipaggiamenti o spostarli tra gli allegati A.1 e A.2, ammettere i moduli B + C e H per gli equipaggiamenti dell’allegato A.1 e includere altri organismi di normalizzazione nelle "norme di prova".

Modifiche specifiche alla direttiva 98/18/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri

L’articolo 7 aggiorna diverse definizioni, tra cui convenzioni internazionali, codice sulla stabilità, codice HSC, GMDSS e definizione di unità veloce da passeggeri. L’articolo 8 consente di adattare definizioni, procedure di visita, riferimenti a SOLAS e HSC Code, nonché gli allegati, per tenere conto dell’evoluzione della normativa internazionale, in particolare IMO, e per migliorare le prescrizioni tecniche. Anche qui è previsto il possibile uso del meccanismo di esclusione ex articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

Modifiche specifiche alla direttiva 1999/35/CE sui traghetti ro-ro e unità veloci

L’articolo 9 aggiorna le definizioni di unità veloce da passeggeri, convenzione SOLAS, HSC Code e società di navigazione, e sostituisce l’articolo sul comitato con il riferimento al COSS e alla procedura di cui alla decisione 1999/468/CE. È inoltre aggiornato l’allegato I con il richiamo alla risoluzione A.893(21) dell’Assemblea IMO.

Recepimento e obblighi degli Stati membri

L’articolo 13 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 novembre 2003 e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; l’articolo 15 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza marittimaprevenzione dell’inquinamento marinotrasporto marittimolavoro marittimocomitologia e atti di esecuzione

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