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direttiva

Direttiva 2002/83

Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita

Normativa europea32002L0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifonde e sostituisce la precedente normativa UE sull’assicurazione sulla vita, perseguendo il completamento del mercato interno tramite autorizzazione unica, controllo dello Stato membro d’origine e riconoscimento reciproco. Stabilisce requisiti di accesso, regole di vigilanza finanziaria, riserve tecniche, margine di solvibilità e fondo di garanzia, nonché norme su trasferimento di portafoglio, legge applicabile, informazioni ai contraenti e gestione di imprese in difficoltà. Prevede inoltre regole per le succursali di imprese di paesi terzi, disposizioni transitorie e termini di recepimento differenziati per alcune parti della direttiva.

Rifusione della disciplina UE sull'assicurazione sulla vita, con armonizzazione di accesso, vigilanza prudenziale, solvibilità, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione sulla vita stabilite in uno Stato membro o che intendano stabilirvisi, nonché alle loro succursali e all’attività svolta in libera prestazione di servizi nell’Unione. Copre l’accesso e l’esercizio dell’assicurazione diretta vita, incluse talune operazioni collegate (capitalizzazione, tontine, fondi pensione collettivi, assicurazioni complementari, long-term health insurance in Irlanda e Regno Unito), e disciplina anche le succursali di imprese con sede in paesi terzi stabilite nella Comunità. Sono previsti esclusioni e regimi speciali per taluni enti, mutue, regimi di sicurezza sociale, enti di previdenza/assistenza e casi transitori specifici (es. Finlandia, Regno Unito, mutue con soglie di contributi, diritti acquisiti pre-1994).

Assicurazione sulla vita: rifusione e armonizzazione del mercato interno

La direttiva 2002/83/CE rifonde la disciplina UE sull’assicurazione diretta sulla vita, accorpando e sostituendo le precedenti direttive di coordinamento. L’obiettivo centrale è completare il mercato interno mediante autorizzazione unica, reciproco riconoscimento e controllo prudenziale affidato allo Stato membro d’origine, assicurando al contempo una tutela adeguata degli assicurati e dei beneficiari.

Finalità e impianto sistematico

La direttiva si colloca nel corpus normativo sull’assicurazione vita e si fonda su un’armonizzazione essenziale, limitata agli aspetti necessari per consentire libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi. Il legislatore UE evidenzia che l’eliminazione delle divergenze nazionali deve andare di pari passo con regole prudenziali comuni, in particolare su riserve tecniche, solvibilità, controllo dei gruppi e trasparenza verso i contraenti.

Definizioni e perimetro applicativo

L’articolo 1 introduce definizioni centrali per la pratica professionale: impresa di assicurazione, succursale, stabilimento, impegno, Stato membro d’origine, Stato membro dell’impegno, partecipazione qualificata, mercato regolamentato, congruenza, localizzazione degli attivi, capitale a rischio e stretti legami. La definizione di "impegno" è ancorata al luogo della residenza abituale del contraente persona fisica o allo stabilimento della persona giuridica contraente.

L’articolo 2 delimita l’ambito oggettivo alla assicurazione diretta vita e ad alcune operazioni assimilate:

  • assicurazioni sulla vita, rendite, assicurazioni complementari e permanent health insurance in Irlanda e Regno Unito;
  • operazioni tontinarie;
  • operazioni di capitalizzazione;
  • gestione di fondi collettivi di pensione e relative varianti con garanzia;
  • talune operazioni dipendenti dalla durata della vita umana svolte da imprese di assicurazione a proprio rischio.

L’articolo 3 esclude invece una serie di soggetti e attività, tra cui specifiche forme di previdenza/assistenza, alcune mutue assicuratrici sotto soglia e taluni regimi nazionali speciali. Per le mutue assicuratrici è rilevante la soglia di 5 milioni di EUR di contributi annui per tre anni consecutivi: al superamento per tre anni, la direttiva si applica dal quarto anno.

Accesso all’attività e autorizzazione unica

L’accesso all’attività è subordinato a previa autorizzazione amministrativa (articolo 4). L’autorizzazione, rilasciata dallo Stato membro d’origine, vale per l’intera Comunità e consente l’esercizio in stabilimento o in libera prestazione di servizi (articolo 5). Essa è rilasciata per ramo, con facoltà di limitazione alle sole attività effettivamente previste nel programma di attività.

Tra le condizioni di accesso di cui all’articolo 6 figurano:

  • forma giuridica tra quelle ammesse nell’ordinamento nazionale;
  • oggetto sociale limitato alle attività coperte dalla direttiva e alle operazioni direttamente connesse;
  • presentazione di un programma di attività conforme all’articolo 7;
  • possesso del fondo di garanzia minimo di cui all’articolo 29;
  • direzione effettiva da parte di persone onorabili e professionalmente qualificate.

Gli Stati membri devono inoltre esigere che l’amministrazione centrale sia situata nello stesso Stato della sede statutaria. La direttiva vieta qualsiasi esame della domanda in funzione delle necessità economiche del mercato.

Le domande di estensione ad altri rami o a porzioni di ramo richiedono un ulteriore programma di attività e la prova del margine di solvibilità e del fondo di garanzia richiesti.

Programma di attività e struttura proprietaria

L’articolo 7 dettaglia il contenuto minimo del programma di attività, che deve illustrare natura degli impegni, linee di riassicurazione, composizione del fondo minimo di garanzia, costi di impianto e, per i primi tre esercizi, previsioni economico-finanziarie, tesoreria e copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

L’articolo 8 impone che l’autorità competente sia informata sull’identità e sulla quota degli azionisti o soci che detengono partecipazioni qualificate; l’autorizzazione può essere rifiutata se la loro qualità non garantisce una gestione sana e prudente.

L’articolo 15 disciplina in modo puntuale le partecipazioni qualificate:

  • obbligo di notifica preventiva per acquisti, incrementi, riduzioni o cessioni rilevanti;
  • soglie di rilievo al 20 %, 33 % e 50 % dei diritti di voto o del capitale, nonché il caso in cui l’impresa diviene una controllata;
  • potere di opposizione dell’autorità entro tre mesi;
  • obbligo di comunicazione annuale della compagine qualificata da parte dell’impresa;
  • misure correttive in caso di influenza pregiudizievole per la gestione prudente, incluse sospensione dei diritti di voto, sanzioni e, nei casi più gravi, nullità o annullabilità dei voti espressi.

Vigilanza finanziaria, scambio di informazioni e revisori

L’articolo 10 attribuisce allo Stato membro d’origine la vigilanza finanziaria esclusiva sull’impresa, compresa la verifica di solvibilità, riserve tecniche e attivi di copertura. Lo Stato membro dell’impegno, qualora ravvisi rischi per la solidità finanziaria, deve informare lo Stato membro d’origine.

Gli articoli 11-13 conferiscono alle autorità poteri ispettivi e informativi ampi, includendo:

  • verifiche in loco, anche nelle succursali situate in altri Stati membri;
  • raccolta di informazioni, documenti e dati statistici;
  • accesso a misure appropriate e, se necessario, esecuzione coattiva;
  • possibilità di ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.

L’articolo 16 configura un regime di segreto d’ufficio rigoroso per chi opera presso le autorità competenti, nonché per revisori ed esperti incaricati. Lo scambio di informazioni è ammesso solo in casi tassativi e con garanzie equivalenti di riservatezza; sono previsti canali di cooperazione con autorità di vigilanza finanziaria, autorità monetarie, organismi di liquidazione/fallimento, revisori legali, fondi di garanzia e, in via facoltativa, autorità incaricate dell’individuazione delle violazioni del diritto societario.

L’articolo 17 impone ai revisori e soggetti abilitati ex direttiva 84/253/CEE di segnalare tempestivamente fatti o decisioni che costituiscano violazioni sostanziali, compromettano la continuità aziendale o comportino il rifiuto della certificazione dei bilanci. La comunicazione in buona fede non integra violazione di obblighi di riservatezza né responsabilità.

Riserve tecniche e copertura degli impegni

L’articolo 20 è uno dei cardini della direttiva: ogni impresa deve costituire riserve tecniche sufficienti, comprese le riserve matematiche, per l’intero portafoglio. Il calcolo deve essere prudente e prospettico, tenendo conto di prestazioni garantite, opzioni, partecipazioni agli utili, spese e premi futuri. È ammesso il metodo retrospettivo solo se non inferiore al prospettico o se quest’ultimo non è applicabile.

L’articolo 20 disciplina anche:

  • la scelta prudenziale del tasso di interesse, con massimali fissati dall’autorità competente dello Stato membro d’origine;
  • la possibilità di deroghe per talune categorie di contratti;
  • l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi di calcolo delle riserve;
  • la copertura delle riserve con attivi congrui, ubicati nella Comunità per le attività esercitate nella Comunità;
  • la possibilità di riconoscere crediti sui riassicuratori entro percentuali ammesse dallo Stato membro d’origine.

L’articolo 21 richiede che i premi di nuova produzione siano sufficienti, secondo ipotesi attuariali adeguate, a consentire la copertura di tutti gli impegni e la costituzione delle riserve tecniche.

L’articolo 22 impone che gli attivi di copertura siano coerenti con la natura delle operazioni e garantiscano sicurezza, rendimento e liquidità, con diversificazione e dispersione appropriate.

Gli articoli 23 e 24 precisano le categorie di attivi ammissibili e le regole di diversificazione. Tra le categorie figurano titoli di debito, prestiti, azioni, OICVM e fondi, immobili, crediti verso riassicuratori, depositi, crediti fiscali e altre voci patrimoniali. Le regole di concentrazione fissano limiti percentuali per un singolo immobile, per emittenti o mutuatari, per prestiti non garantiti, per cassa e per titoli non quotati. Gli Stati membri possono prevedere regole più restrittive e, in casi eccezionali, autorizzare temporaneamente deroghe motivate.

L’articolo 25 introduce una disciplina speciale per prodotti unit-linked o collegati a indici: le riserve devono essere rappresentate, per quanto possibile, dalle attività di riferimento, e le regole su attivi di copertura e diversificazione non si applicano agli attivi destinati a tali impegni, salvo la componente di garanzia eventuale.

L’articolo 26 rinvia all’allegato II per le regole di congruenza valutaria.

Margine di solvibilità e fondo di garanzia

Gli articoli 27-30 costituiscono il nucleo della disciplina prudenziale. L’articolo 27 definisce il margine di solvibilità disponibile come patrimonio libero da impegni prevedibili, al netto degli elementi immateriali, comprendendo capitale versato, riserve non impegnate, utili/perdite riportati e, se consentito, riserve di utili. Sono ammesse, entro limiti e condizioni, azioni preferenziali cumulative, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, utili futuri, differenze di zillmeraggio, plusvalenze latenti e una quota di capitale non versato.

L’articolo 28 quantifica il margine di solvibilità richiesto in funzione del ramo:

  • per assicurazioni vita e rendite, mediante una combinazione di percentuali sulle riserve matematiche e sui capitali sotto rischio, con aliquote ridotte per le temporanee caso morte di breve durata;
  • per assicurazioni complementari, con criterio assimilato a quello delle imprese danni;
  • per la long-term health insurance non rescindibile, con combinazione di riserve matematiche e margine analogo a quello danni;
  • per capitalizzazione e operazioni tontinarie, con aliquote specifiche;
  • per prodotti unit-linked e gestione di fondi collettivi di pensione, con combinazione di aliquote su riserve tecniche, spese di gestione e capitali sotto rischio secondo il rischio effettivamente assunto.

L’articolo 29 stabilisce che un terzo del margine richiesto costituisce il fondo di garanzia e che questo non può essere inferiore a 3 milioni di EUR, con possibile riduzione a un quarto per mutue, società mutualistiche e tontinarie. L’articolo 30 prevede il riesame annuale degli importi in euro, con primo adeguamento fissato al 20 settembre 2003 in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.

Contratti, legge applicabile, rinuncia e informazioni al contraente

L’articolo 32 indica come regola generale la legge dello Stato membro dell’impegno, salva la possibilità di scelta di altra legge nei casi ammessi. L’articolo 33 stabilisce che lo Stato membro in cui è localizzato il rischio non può impedire la sottoscrizione del contratto se questo non contrasta con disposizioni di interesse generale dello Stato membro dell’impegno.

L’articolo 34 vieta agli Stati membri di imporre approvazione preventiva o comunicazione sistematica di condizioni, tariffe, basi tecniche e modulistica; è ammessa solo la richiesta di comunicazione non sistematica delle basi tecniche per controlli attuariali, senza costituire condizione preliminare di esercizio.

L’articolo 35 garantisce al contraente di un contratto vita individuale un diritto di rinuncia esercitabile entro un termine compreso tra 14 e 30 giorni dalla comunicazione di conclusione del contratto. Gli Stati membri possono escludere l’applicazione per contratti di durata non superiore a sei mesi o in assenza di necessità di tutela speciale.

L’articolo 36 e l’allegato III impongono un articolato regime informativo:

  • prima della conclusione, devono essere fornite le informazioni sulle caratteristiche essenziali del contratto, sulla compagnia, sulle garanzie, sui valori di riscatto, sul regime fiscale, sulla procedura di reclamo e sulla legge applicabile;
  • durante il contratto, il contraente deve essere informato delle variazioni rilevanti e della situazione annuale della partecipazione agli utili.

Le informazioni devono essere chiare, precise e rese in lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno, salvo facoltà di utilizzare un’altra lingua nei casi ammessi.

Imprese in difficoltà e tutela degli assicurati

Gli articoli 37 e 38 prevedono interventi anticipati quando la situazione patrimoniale o la tutela degli assicurati lo richiedano. L’autorità può vietare la libera disponibilità degli attivi, richiedere un piano di risanamento finanziario triennale, imporre un margine di solvibilità più elevato o rivedere in modo prudenziale il valore degli elementi ammissibili al margine disponibile. Se il margine scende sotto il fondo di garanzia, è richiesto un piano di finanziamento a breve termine.

L’articolo 39 consente la revoca dell’autorizzazione, tra l’altro, in caso di mancato utilizzo entro dodici mesi, cessazione per oltre sei mesi, perdita dei requisiti di accesso, mancata attuazione del piano di risanamento o gravi violazioni normative. La revoca deve essere motivata e comunicata alle autorità degli altri Stati membri, che devono impedire nuove operazioni transfrontaliere e adottare misure di salvaguardia per gli assicurati.

Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi

Gli articoli 40-43 disciplinano il procedimento per aprire una succursale o operare in libera prestazione di servizi. L’impresa deve notificare preventivamente l’intenzione all’autorità dello Stato membro d’origine, con indicazione dello Stato ospitante, del programma di attività, dell’indirizzo della succursale e del mandatario generale. Lo Stato membro d’origine trasmette le informazioni entro tre mesi, salvo dubbi sull’assetto organizzativo, finanziario o professionale; lo Stato membro della succursale dispone di due mesi per indicare eventuali condizioni di interesse generale. La succursale può iniziare l’attività dopo la comunicazione o, in mancanza, alla scadenza del termine.

Per la libera prestazione di servizi, l’impresa notifica lo Stato d’origine, che a sua volta informa gli Stati membri interessati entro un mese, attestando il possesso del margine di solvibilità e i rami autorizzati. Le modifiche delle attività seguono la stessa procedura.

L’articolo 44 consente allo Stato ospitante di richiedere l’uso della propria lingua ufficiale per le informazioni dovute. L’articolo 45 ribadisce il divieto di approvazione preventiva delle polizze e delle tariffe, consentendo solo una comunicazione non sistematica per finalità di controllo. L’articolo 46 disciplina i casi di inosservanza della normativa dello Stato ospitante, con cooperazione tra autorità, possibilità di misure urgenti, sanzioni e, nei casi estremi, divieto di stipulare nuovi contratti. L’articolo 47 autorizza la pubblicità dei servizi assicurativi nel rispetto delle regole di interesse generale.

L’articolo 48 dispone che, in liquidazione, gli impegni assunti tramite succursale o libera prestazione di servizi siano trattati alla pari degli altri debiti assicurativi dell’impresa, senza discriminazioni di nazionalità. L’articolo 49 impone la comunicazione di dati statistici sui premi emessi per Stato membro e per ramo. L’articolo 50 stabilisce il criterio fiscale di localizzazione del rischio, fatta salva la disciplina speciale spagnola per il Consorcio de Compensación de Seguros.

Succursali e agenzie di imprese di paesi terzi

Gli articoli 51-57 disciplinano l’accesso al mercato delle imprese con sede fuori dalla Comunità. L’autorizzazione è subordinata a requisiti specifici: abilitazione nel paese d’origine, apertura di una succursale, contabilità separata, mandatario generale, deposito/cauzione, margine di solvibilità e programma di attività.

Per le succursali di paesi terzi si applicano regole in materia di cumulo vita/non-vita, trasferimento di portafoglio, riserve tecniche e localizzazione degli attivi. L’articolo 56 consente, su richiesta dell’impresa operante in più Stati membri, vantaggi globali riguardanti il calcolo del margine, il luogo della cauzione e la localizzazione degli attivi a copertura del fondo di garanzia, ma solo con l’accordo di tutti gli Stati interessati.

L’articolo 57 consente alla Comunità di concludere accordi con paesi terzi per regimi diversi, in condizioni di reciprocità e con tutela sufficiente degli assicurati.

Rapporti con paesi terzi e misure di reciprocità

Gli articoli 58 e 59 instaurano un meccanismo di monitoraggio delle condizioni di mercato nei paesi terzi. Gli Stati membri devono informare la Commissione su autorizzazioni concesse ad affiliate di imprese madri di paesi terzi e su acquisizioni che determinino nuove controllate. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio; se constata un accesso non effettivo o un trattamento non nazionale equivalente, può proporre iniziative negoziali e, in via temporanea, misure di sospensione o limitazione delle domande e delle acquisizioni, nel rispetto degli obblighi internazionali.

Disposizioni transitorie e recepimento

L’articolo 69 distingue più termini di recepimento:

  • 17 novembre 2002 per l’articolo 16, paragrafo 3;
  • 20 settembre 2003 per gli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38;
  • 19 giugno 2004 per l’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), per l’articolo 18, paragrafo 3, per l’articolo 51, paragrafo 2, lettera g), paragrafi 3 e 4, per l’articolo 60, paragrafo 2, e per l’articolo 66, paragrafo 1.

L’articolo 71 consente un periodo transitorio di cinque anni, a decorrere dal 20 marzo 2002, per adeguarsi alle regole su esclusioni, solvibilità, fondo di garanzia e risanamento; è possibile un ulteriore termine fino a due anni se il margine richiesto non è ancora stato interamente costituito.

L’articolo 72 abroga le direttive 79/267/CEE, 90/619/CEE e 92/96/CEE, oltre alle modifiche elencate nell’allegato V, parte A. L’entrata in vigore coincide con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (articolo 73).

Disposizioni principali

Definizioni e campo di applicazione

L’articolo 1 definisce impresa di assicurazione, succursale, stabilimento, impegno, Stati membri d’origine/della succursale/dell’impegno, partecipazione qualificata, mercato regolamentato, congruenza, localizzazione degli attivi, capitale a rischio e stretti legami. L’articolo 2 delimita le attività coperte, includendo il ramo vita, le rendite, le assicurazioni complementari, la permanent health insurance in Irlanda e Regno Unito, talune operazioni tontinarie, di capitalizzazione, di gestione di fondi collettivi di pensione e talune operazioni dipendenti dalla durata della vita umana. L’articolo 3 esclude specifiche categorie di enti e attività; per le mutue con contributi annui non superiori a 5 milioni di EUR per tre anni consecutivi opera una soglia di esclusione, con applicazione dal quarto anno in caso di superamento continuato.

Autorizzazione unica e condizioni di accesso

L’accesso all’attività è subordinato a previa autorizzazione amministrativa rilasciata dallo Stato membro d’origine (articolo 4). L’autorizzazione è valida per tutta la Comunità e per rami assicurativi, potendo essere limitata al programma di attività presentato (articolo 5). Tra i requisiti figurano la forma giuridica ammessa, l’oggetto sociale limitato all’assicurazione vita, il programma di attività, il possesso del fondo di garanzia minimo, l’idoneità degli amministratori e l’assenza di stretti legami tali da ostacolare la vigilanza (articolo 6). È richiesta inoltre l’ubicazione dell’amministrazione centrale nello stesso Stato della sede statutaria. Le decisioni di diniego devono essere motivate e impugnabili; è previsto ricorso anche in caso di silenzio oltre sei mesi (articolo 9).

Partecipazioni qualificate e controlli sull’assetto proprietario

L’articolo 8 impone la comunicazione dell’identità degli azionisti/soci con partecipazione qualificata e consente il rifiuto dell’autorizzazione se la loro qualità non garantisce una gestione sana e prudente. L’articolo 15 disciplina l’acquisto, l’aumento, la riduzione e l’alienazione di partecipazioni qualificate, fissando soglie del 20 %, 33 % e 50 % e il superamento del controllo. Le autorità possono opporsi entro tre mesi e adottare misure correttive, incluse sanzioni, ingiunzioni e sospensione dei diritti di voto; nei casi di partecipazione acquisita nonostante l’opposizione è prevista la sospensione dei diritti di voto o la nullità/annullabilità dei voti.

Vigilanza finanziaria, segreto d’ufficio e revisori

La vigilanza finanziaria è di competenza esclusiva dello Stato membro d’origine e riguarda solvibilità, riserve tecniche e attività di copertura per l’insieme delle attività dell’impresa (articolo 10). Sono disciplinati i poteri ispettivi, anche sulle succursali in altri Stati membri, il divieto di obblighi di cessione a enti pubblici, gli obblighi di reporting annuale e periodico, nonché i poteri d’intervento delle autorità (articoli 11-13). L’articolo 16 stabilisce un regime rigoroso di segreto d’ufficio e ammette scambi di informazioni solo entro limiti e con garanzie specifiche, anche verso autorità di vigilanza, autorità monetarie e, in casi tassativi, autorità di lotta alle violazioni del diritto societario. L’articolo 17 introduce l’obbligo per i revisori di segnalare tempestivamente fatti o decisioni che violino la normativa o compromettano la continuità aziendale.

Riserve tecniche, attivi di copertura e diversificazione

L’articolo 20 richiede riserve tecniche sufficienti per tutte le attività, con criteri attuariali prudenziali, calcolo separato per contratto e regole specifiche sul tasso di interesse massimo, sulle partecipazioni agli utili e sul metodo di valutazione. Gli articoli 21-26 disciplinano la sufficienza dei premi di nuova produzione, la sicurezza/rendimento/liquidità degli attivi di copertura, le categorie di attivi ammissibili, le regole di diversificazione e congruenza, nonché il trattamento speciale dei contratti collegati a OICVM o a indici. È previsto che gli attivi di copertura delle riserve siano ubicati nella Comunità per le attività esercitate nella Comunità, senza obbligo di localizzazione in uno Stato membro specifico.

Margine di solvibilità e fondo di garanzia

Gli articoli 27-30 stabiliscono la composizione del margine di solvibilità disponibile, includendo capitale versato, riserve, utili riportati, alcune passività subordinate e, previa autorizzazione, taluni elementi ulteriori come utili futuri, differenze di zillmeraggio e plusvalenze latenti. Il margine richiesto è calcolato in funzione dei rami esercitati e dei rischi assunti, con formule specifiche per assicurazioni vita, complementari, malattia long-term, capitalizzazione, tontine e prodotti unit-linked. Il fondo di garanzia è pari a un terzo del margine richiesto e non può essere inferiore a 3 milioni di EUR; per mutue e forme mutualistiche/tontinarie è possibile una riduzione a un quarto. Il suo importo è oggetto di riesame annuale, con primo adeguamento al 20 settembre 2003 in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.

Regole contrattuali, rinuncia e informazioni precontrattuali

L’articolo 32 attribuisce in linea di principio la legge applicabile al contratto allo Stato membro dell’impegno, con possibilità di scelta di altra legge nei casi consentiti. L’articolo 33 tutela il contraente rispetto alle norme di interesse generale dello Stato membro dell’impegno. L’articolo 35 riconosce, per i contratti vita individuali, un termine di rinuncia tra 14 e 30 giorni dalla comunicazione di conclusione del contratto. L’articolo 36 e l’allegato III impongono un ampio set di informazioni precontrattuali e durante la vita del contratto, con facoltà dello Stato membro dell’impegno di richiedere informazioni supplementari se necessarie alla comprensione del prodotto.

Impresa in difficoltà, piano di risanamento e revoca

Gli articoli 37-39 disciplinano gli interventi in caso di insufficienza delle riserve, del margine di solvibilità o del fondo di garanzia: piano di risanamento, eventuale restrizione della libera disponibilità degli attivi, misure coordinate tra Stati membri e tutela prioritaria degli assicurati. L’autorità può richiedere un piano di risanamento finanziario dettagliato per i tre esercizi successivi e, in caso di rischio per i diritti degli assicurati, imporre un margine di solvibilità più elevato o rivedere al ribasso il valore degli elementi ammissibili. La revoca dell’autorizzazione è prevista, tra l’altro, per mancato utilizzo, cessazione dell’attività, perdita delle condizioni di accesso, mancata attuazione delle misure del piano o violazioni gravi della normativa.

Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi

Gli articoli 40-47 regolano la notifica per aprire una succursale o operare in libera prestazione di servizi, con trasmissione di informazioni tra autorità, termini di tre mesi per la verifica dello Stato membro d’origine e di due mesi per osservazioni dello Stato membro della succursale. Sono vietati controlli preventivi generalizzati su polizze, tariffe e basi tecniche, salvo la comunicazione non sistematica delle basi tecniche per fini attuariali. È disciplinato il ricorso alla lingua ufficiale dello Stato ospitante e la possibilità per quest’ultimo di intervenire in caso di inosservanza delle norme nazionali applicabili, fino a impedire nuove operazioni in caso di persistenza dell’irregolarità. L’articolo 49 prevede obblighi di comunicazione statistica sui premi transfrontalieri e l’articolo 50 stabilisce che i contratti sono soggetti alle imposte indirette e oneri parafiscali dello Stato membro in cui il rischio è localizzato.

Succursali e agenzie di imprese di paesi terzi

Gli articoli 51-57 disciplinano l’accesso al mercato delle imprese con sede fuori della Comunità tramite succursali o agenzie, subordinandolo a autorizzazione e a requisiti quali contabilità separata, mandatario generale, attività localizzate e margine di solvibilità/fondo di garanzia. Sono previste regole specifiche per il trasferimento di portafoglio, per la costituzione delle riserve tecniche e per la localizzazione degli attivi, nonché la possibilità di vantaggi globali per imprese autorizzate in più Stati membri. L’articolo 57 consente accordi con paesi terzi in condizioni di reciprocità e tutela sufficiente degli assicurati.

Rapporti con paesi terzi e misure di reciprocità

Gli articoli 58 e 59 prevedono obblighi di informazione alla Commissione su autorizzazioni e acquisizioni da parte di imprese madri di paesi terzi, nonché sulle difficoltà incontrate dalle imprese UE nei paesi terzi. La Commissione può negoziare accesso comparabile al mercato e, in mancanza di trattamento nazionale/equivalente, il Consiglio può autorizzare misure temporanee di limitazione o sospensione delle domande e acquisizioni da parte di imprese madri di paesi terzi, per un massimo di tre mesi, con possibilità di proroga su decisione del Consiglio.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e recepimento

L’articolo 69 impone un primo termine di recepimento al 17 novembre 2002 per l’articolo 16, paragrafo 3; al 20 settembre 2003 per gli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38; e al 19 giugno 2004 per alcune nuove definizioni, per il cumulo vita/non-vita, per regole sulle succursali di imprese di paesi terzi e per i diritti acquisiti. L’articolo 71 prevede un periodo transitorio di cinque anni, dalla data del 20 marzo 2002, per l’adeguamento delle imprese già operanti alle nuove regole di solvibilità, con possibile ulteriore termine fino a due anni. L’articolo 72 abroga le direttive 79/267/CEE, 90/619/CEE, 92/96/CEE e altre disposizioni collegate, mentre l’articolo 73 fissa l’entrata in vigore alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’articolo 74 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materieassicurazionivigilanza prudenzialemercato internolibertà di stabilimentolibera prestazione di servizi

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