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direttiva

Direttiva 2002/85

Direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Normativa europea32002L0085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2002/85/CE modifica la direttiva 92/6/CEE per ampliare l’obbligo di limitatori di velocità ad alcune categorie di veicoli pesanti e per fissare nuove soglie di velocità. L’intervento è motivato da ragioni di sicurezza stradale e tutela ambientale, nel quadro della mobilità sostenibile. La direttiva stabilisce termini di recepimento, regole tecniche di installazione e alcune deroghe transitorie per veicoli già immatricolati.

Modifica la direttiva 92/6/CEE estendendo l’obbligo di montaggio e uso di limitatori di velocità a ulteriori categorie di autoveicoli pesanti e definendone soglie, tempi di applicazione e requisiti tecnici.

Ambito di applicazione

Si applica agli autoveicoli destinati a circolare su strada delle categorie M2, M3, N2 e N3, come definite dalla direttiva 70/156/CEE, purché abbiano almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Incide sulle regole di utilizzo dei veicoli nelle categorie indicate, sui dispositivi di limitazione della velocità montati a bordo e sulle officine o organismi riconosciuti dagli Stati membri che li installano. Rilevano specifiche esclusioni/deroghe temporali per taluni veicoli già immatricolati prima di determinate date e una possibile esenzione nazionale, per un periodo massimo di tre anni dal 1° gennaio 2005, per alcuni veicoli M2 e N2 non circolanti in altri Stati membri.

Direttiva 2002/85/CE: limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli

La direttiva interviene sulla direttiva 92/6/CEE per ampliare l’obbligo di montaggio e impiego dei limitatori di velocità a ulteriori categorie di autoveicoli pesanti. Il legislatore dell’Unione richiama espressamente esigenze di sicurezza stradale, tutela ambientale e mobilità sostenibile, in coerenza con le priorità dell’azione europea in materia di sicurezza dei trasporti.

Obiettivi e ratio dell’intervento

La modifica mira a estendere le misure già previste per i veicoli più pesanti ad altre categorie di veicoli utilizzati nel trasporto merci e passeggeri. Il considerando evidenzia che l’impiego dei limitatori ha prodotto effetti positivi sulla sicurezza stradale e sull’ambiente, e che l’estensione del campo di applicazione rientra tra le misure raccomandate a livello europeo.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli autoveicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, definiti secondo la direttiva 70/156/CEE, purché destinati a circolare su strada, con almeno quattro ruote e velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

  • Sono direttamente interessati i veicoli per trasporto di merci e passeggeri rientranti nelle categorie indicate.
  • La disciplina opera sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia, con regole transitorie, per quelli già immatricolati in date anteriori.

Obblighi principali per gli Stati membri

Gli Stati membri devono assicurare che:

  • gli autoveicoli M2 e M3 siano utilizzati solo con limitatore di velocità tarato a 100 km/h;
  • gli autoveicoli N2 e N3 siano utilizzati solo con limitatore tarato a 90 km/h;
  • per i veicoli destinati esclusivamente al trasporto di merci pericolose, lo Stato membro di immatricolazione possa imporre una taratura inferiore a 90 km/h.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di attuazione nella scelta delle misure nazionali necessarie e, nel caso delle merci pericolose, una facoltà regolatoria ulteriore in senso più restrittivo.

Tempistica di applicazione e regole transitorie

La disciplina distingue in modo puntuale tra categorie e date di immatricolazione.

Per gli autoveicoli M3 con peso massimo superiore a 10 tonnellate e per gli N3:

  • i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1994 sono soggetti alle regole sin da tale data;
  • i veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e il 1° gennaio 1994 sono soggetti:
    • dal 1° gennaio 1995 se impiegati sia in trasporti nazionali sia internazionali;
    • dal 1° gennaio 1996 se impiegati esclusivamente in trasporti nazionali.

Per gli autoveicoli M2, per i M3 con peso massimo superiore a 5 tonnellate ma non superiore a 10 tonnellate, e per gli N2:

  • i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2005 sono soggetti sin da tale data;
  • i veicoli conformi ai valori limite della direttiva 88/77/CEE, immatricolati tra il 1° ottobre 2001 e il 1° gennaio 2005, sono soggetti:
    • dal 1° gennaio 2006 se impiegati sia per trasporti nazionali sia internazionali;
    • dal 1° gennaio 2007 se destinati esclusivamente al trasporto nazionale.

Inoltre, per un periodo non superiore a tre anni decorrente dal 1° gennaio 2005, ciascuno Stato membro può esonerare i veicoli M2 e N2 con peso massimo superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate, purché immatricolati nel proprio registro e non circolanti nel territorio di un altro Stato membro.

Requisiti tecnici e installazione

I dispositivi di limitazione della velocità devono rispettare i requisiti tecnici dell’allegato della direttiva 92/24/CEE. Per i veicoli già immatricolati prima del 1° gennaio 2005, è ammessa la continuità di dispositivi conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle autorità nazionali competenti.

L’installazione dei dispositivi deve essere effettuata da officine o organismi riconosciuti dagli Stati membri, lasciando quindi agli ordinamenti nazionali la disciplina del riconoscimento e dell’organizzazione dell’attività di montaggio.

Ruolo della Commissione

L’articolo 6 bis introduce un obbligo di valutazione in capo alla Commissione, nell’ambito del programma d’azione sulla sicurezza stradale 2002-2010. La Commissione deve esaminare gli effetti sulla sicurezza e sulla circolazione stradale della regolazione delle velocità per i dispositivi montati su veicoli M2 e N2 con peso massimo non superiore a 7,5 tonnellate. Se necessario, deve presentare proposte appropriate.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

La direttiva impone agli Stati membri di adottare entro il 1° gennaio 2005 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle sue disposizioni, con obbligo di comunicazione immediata alla Commissione.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità determinate dagli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta a tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell’ambito soggettivo e definizione di autoveicolo

L’articolo 1 sostituisce gli articoli 1-5 della direttiva 92/6/CEE. Per "autoveicolo" si intende ogni veicolo a motore delle categorie M2, M3, N2 o N3 destinato a circolare su strada, con almeno quattro ruote e velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h. Le categorie sono quelle della direttiva 70/156/CEE.

Obbligo di limitatore per M2 e M3

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché gli autoveicoli M2 e M3 siano utilizzati su strada solo se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità tarato a 100 km/h. I veicoli M3 con peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 2005 possono continuare a essere muniti di dispositivi limitati a 100 km/h.

Obbligo di limitatore per N2 e N3 e facoltà per merci pericolose

Gli Stati membri devono assicurare che gli autoveicoli N2 e N3 siano utilizzati su strada solo se muniti di limitatore tarato a 90 km/h. È inoltre autorizzato imporre, per i veicoli immatricolati nel proprio territorio e destinati esclusivamente al trasporto di merci pericolose, una taratura inferiore a 90 km/h.

Tempi di applicazione e deroghe transitorie

Per gli M3 con peso massimo superiore a 10 tonnellate e per gli N3, gli articoli 2 e 3 si applicano: ai veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1994, sin da tale data; ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e il 1° gennaio 1994, dal 1° gennaio 1995 se impiegati in trasporti nazionali e internazionali, oppure dal 1° gennaio 1996 se impiegati solo nei trasporti nazionali. Per M2, M3 oltre 5 tonnellate fino a 10 tonnellate e N2, l’applicazione decorre al più tardi dal 1° gennaio 2005 per i veicoli immatricolati da tale data; per i veicoli conformi ai limiti della direttiva 88/77/CEE immatricolati tra il 1° ottobre 2001 e il 1° gennaio 2005, dal 1° gennaio 2006 per usi misti nazionale/internazionale e dal 1° gennaio 2007 per uso esclusivamente nazionale. Per un periodo non superiore a tre anni dal 1° gennaio 2005, ogni Stato membro può esonerare M2 e N2 sopra 3,5 tonnellate e fino a 7,5 tonnellate, immatricolati nel proprio registro e non circolanti nel territorio di un altro Stato membro.

Requisiti tecnici e installazione dei dispositivi

I limitatori di velocità devono soddisfare i requisiti tecnici fissati nell’allegato della direttiva 92/24/CEE. Tuttavia, i veicoli rientranti nel campo di applicazione della direttiva immatricolati prima del 1° gennaio 2005 possono continuare a essere dotati di dispositivi conformi ai requisiti tecnici fissati dalle autorità nazionali competenti. L’installazione deve essere effettuata da officine o organismi riconosciuti dagli Stati membri.

Valutazione della Commissione sui veicoli leggeri della categoria M2 e N2

È inserito l’articolo 6 bis, che impone alla Commissione, nell’ambito del programma d’azione sulla sicurezza stradale 2002-2010, di valutare gli effetti sulla sicurezza e sulla circolazione stradale della taratura dei limitatori di velocità per i veicoli M2 e N2 con peso massimo non superiore a 7,5 tonnellate. Se opportuno, la Commissione deve presentare proposte appropriate.

Recepimento nazionale e termine di trasposizione

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1° gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri ne sono destinatari.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza stradaleambienteomologazione dei veicoli

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