Direttiva 2002/86
Direttiva 2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/86/CE della Commissione modifica la direttiva 2001/101/CE per rinviare al 1o luglio 2003 il divieto di scambio dei prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE. La misura risponde all’esigenza di concedere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, un periodo transitorio sufficiente per adeguare l’etichettatura dei prodotti contenenti carni. È inoltre previsto che i prodotti non conformi ma etichettati prima del 1o luglio 2003 possano continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Proroga e chiarimento del termine dal quale è vietato lo scambio di prodotti alimentari non conformi alle regole di etichettatura della direttiva 2000/13/CE, come modificate dalla direttiva 2001/101/CE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli scambi commerciali di prodotti alimentari soggetti alla direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, in particolare ai prodotti tra i cui ingredienti vi sono carni e per i quali la direttiva 2001/101/CE aveva introdotto l’uso del termine "carne(i)" ai fini dell’etichettatura. Rileva per gli operatori economici che immettono prodotti sul mercato e per gli Stati membri, chiamati a garantire il divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi dal termine stabilito. Non emergono esclusioni specifiche ulteriori oltre alla disciplina transitoria per le scorte etichettate prima del 1o luglio 2003.
Direttiva 2002/86/CE della Commissione: proroga del divieto di commercializzazione dei prodotti non conformi alle regole di etichettatura alimentare
La direttiva interviene in modo mirato sulla direttiva 2001/101/CE, che aveva modificato la disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari contenente carni. La Commissione riconosce, nei considerando, che l’adeguamento delle etichette richiede modifiche sostanziali, soprattutto nell’elenco ingredienti e, se del caso, nel tenore di "carne(i)", e che occorre un periodo transitorio adeguato per gli operatori, incluse le PMI.
Finalità e contesto normativo
La misura è adottata sulla base dell’articolo 95 del Trattato CE e si inserisce nel quadro della direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, come modificata dalla direttiva 2001/101/CE. L’obiettivo è differire il momento a partire dal quale gli scambi di prodotti non conformi divengono vietati, consentendo un adeguamento graduale del mercato.
Obblighi per gli Stati membri
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 2 della direttiva 2001/101/CE e impone agli Stati membri due obblighi di risultato:
- autorizzare gli scambi di prodotti conformi alla direttiva 2000/13/CE a partire dal 1o gennaio 2003;
- vietare, a partire dal 1o luglio 2003, gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE.
La formulazione lascia agli Stati membri la scelta delle modalità di attuazione interna, ma non il margine di discostarsi dalle due date fissate dalla direttiva.
Regime transitorio e scorte
La direttiva introduce una clausola di salvaguardia per i prodotti già etichettati: i prodotti non conformi alla disciplina modificata, se etichettati prima del 1o luglio 2003, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Questa previsione evita l’immediata obsolescenza di stock già presenti sul mercato e riduce l’impatto economico dell’adeguamento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri, chiamati a dare attuazione al nuovo termine di divieto e alla disciplina transitoria prevista per le scorte.
Disposizioni principali
Modifica del regime transitorio di commercializzazione
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 della direttiva 2001/101/CE. Gli Stati membri devono autorizzare gli scambi di prodotti conformi alla direttiva 2000/13/CE a partire dal 1o gennaio 2003 e vietare, a partire dal 1o luglio 2003, gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE.
Fase transitoria e smaltimento delle scorte
È previsto che i prodotti non conformi alla direttiva 2001/101/CE, purché etichettati prima del 1o luglio 2003, siano autorizzati fino ad esaurimento delle scorte. La norma consente quindi la commercializzazione dei prodotti già immessi o etichettati prima della scadenza del periodo transitorio.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Destinatari
L’articolo 3 dispone che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva e sono tenuti ad assicurarne l’attuazione nel proprio ordinamento secondo il risultato prescritto.
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