Cassazione Penale, Sentenza n. 30007/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Messina che ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato continuato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), contestando: per Boudiaf, l'insussistenza o la debolezza dei gravi indizi (discrasie investigative; responsabilità limitata per alcune pratiche svolte nel CAF), l'erronea valutazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) e la diversa qualificazione del fatto come indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.); per Lacatus e Ichim, la mancata e insufficiente motivazione sull'esistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), sull'inidoneità di misure meno gravose, sull'urgenza nonostante l'incompetenza territoriale e l'omessa considerazione del decreto di sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto generiche molte censure (mancata specificazione delle "discrasie" e mancato confronto con la motivazione del Tribunale), manifestamente infondate altre (in particolare la richiesta di applicare misure diverse dai domiciliari e la qualificazione del fatto come art. 316-ter) e non fondate le doglianze sulla carenza motivazionale relative a pericolo di reiterazione, urgenza e inadeguatezza di misure meno gravose. Il Collegio ha confermato che il Tribunale di Messina aveva fornito adeguata e logica motivazione circa i gravi indizi, la sussistenza di una rete criminale, la non idoneità del regime domiciliare anche con controllo elettronico e l'idoneità della qualificazione come truffa aggravata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis c.p.
La Corte condivide la qualificazione dei fatti come truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche: l'induzione in errore dell'ente erogatore può ricavarsi anche dal falso documentale e dalle modalità di presentazione idonee a trarre in inganno l'INPS
art. 316-ter c.p.
Distinto dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: si applica quando l'ente erogatore si limita ad accettare autocertificazioni senza essere indotto in errore; nel caso concreto la Corte ritiene sussistente l'induzione in errore e quindi applicabile l'art. 640-bis
art. 275 c.p.p.
Il giudice deve valutare l'adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare rispetto alle esigenze da soddisfare; tale giudizio è sindacabile in Cassazione solo se carente di motivazione o affetto da vizi logici o giuridici
art. 275-bis c.p.p.
Gli strumenti di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico) possono essere esclusi quando il giudice ritiene, con motivazione adeguata, che il regime domiciliare sia inidoneo a impedire la reiterazione del reato, specie in presenza di organizzazione criminale e persistente propensione a delinquere
art. 273 c.p.p.
Norma richiamata tra quelle inerenti le misure cautelari e le esigenze cautelari; valutata nel contesto della motivazione sulle esigenze di cautela
art. 274 c.p.p.
Riguarda le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione etc.); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato il periculum libertatis anche tenendo conto delle modalità del fatto e della personalità degli indagati
art. 284 c.p.p.
Norma che disciplina gli arresti domiciliari; la Corte ha accettato la motivazione del Tribunale circa la loro inidoneità nel caso concreto
art. 291, comma 2, c.p.p.
Il requisito dell'urgenza va motivato, soprattutto quando il provvedimento è adottato dal giudice poi dichiaratosi incompetente per territorio; nel caso la motivazione sull'urgenza è stata ritenuta adeguata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione censurati: lett. b) per violazione di norme di diritto; lett. e) per insufficiente motivazione. La Corte ha ritenuto le censure o generiche o infondate
art. 7, comma 1, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv. dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
"[s]alvo che il fatto costituisca più grave reato"
La disposizione speciale punisce falsità e autocertificazioni false ai fini del Reddito di cittadinanza, ma ammette la qualificazione come reato più grave (es. truffa aggravata) quando ricorrono gli elementi costitutivi; il Tribunale ha applicato la clausola di riserva per qualificare i fatti come truffa
art. 5, comma 3, decreto-legge n. 4/2019
Prevede i controlli da parte dell'INPS; la Corte ha ritenuto che le modalità di falsificazione fossero idonee a trarre in errore l'INPS nell'esercizio dei controlli
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che dispone la condanna alle spese e all'ammenda in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per sanzionare i ricorrenti
art. 81 e art. 110 c.p.
Richiamati in rubriche per la responsabilità per il delitto continuato e la concorrenza di persone nel reato (concorso di persone e continuazione)
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare in sede di legittimità occorre formulare censure specifiche e confrontarsi direttamente e punto per punto con la motivazione del giudice di merito; deduzioni generiche sono inammissibili
- La scelta della custodia in carcere richiede una motivazione adeguata sulla proporzionalità e sull'inidoneità di misure meno afflittive; il semplice richiamo a misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto) è insufficiente se il giudice ha comprovato una rete criminale e una persistente capacità a delinquere
- La distinzione tra il reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) e la truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis) dipende dalla presenza o meno dell'induzione in errore dell'ente erogatore; falsi documentali o modalità di presentazione idonee a trarre in inganno l'ente possono integrare la truffa
- Se un giudice si dichiara incompetente per territorio ma adotta comunque una misura cautelare, deve motivare specificamente il requisito dell'urgenza; una motivazione adeguata sull'urgenza è però compatibile con l'adozione del provvedimento
- La pericolosità sociale e il pericolo di reiterazione possono desumersi anche dalle modalità e dall'organizzazione del fatto (es. pluralità di pratiche, uso di convenienze logistiche e complicità), non solo dai precedenti personali
- La mancanza di impugnazione puntuale della valutazione probatoria del giudice di merito porta, in sede di cassazione, alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), quindi valutare la concretezza delle censure prima di proporre il gravame
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