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Sentenza

Sentenza del 06/04/2017 n. 568 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Contratto di coassicurazione - Delega alla gestione amministrativa di contratti gestiti in coassicurazione - Commissioni -Esenzione IVA - Inapplicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l'estensione dell'esenzione IVA propria del contratto di coassicurazione alle commissioni derivanti dalla clausola di delega. Le commissioni relative alla gestione amministrativa dei contratti coassicurativi sono quindi soggette a IVA, perché remunerano un'attività distinta di mandato resa tra le coassicuratrici e non una copertura assicurativa fornita all'assicurato.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA delle commissioni corrisposte per la gestione amministrativa di contratti di coassicurazione. Il contratto di coassicurazione e la clausola di delega sono stati considerati operazioni autonome: il primo consiste nella copertura assicurativa prestata a fronte di un premio ed è esente da IVA; la seconda integra invece una prestazione di mandato o gestione amministrativa resa dalla coassicuratrice delegata in favore delle altre coassicuratrici. Poiché tale attività non procura un beneficio diretto all'assicurato e non è remunerata da quest'ultimo, non costituisce una prestazione assicurativa esente, ma una prestazione imponibile ai fini IVA.

Norme richiamate

  • Normativa IVA sulle operazioni assicurative

    L'esenzione IVA riguarda le operazioni aventi natura propriamente assicurativa, caratterizzate dall'assunzione di rischi in cambio di un premio e dalla garanzia prestata all'assicurato. Non si estende automaticamente alle prestazioni amministrative o di mandato collegate al rapporto assicurativo.

  • Disciplina del contratto di mandato

    La delega alla gestione amministrativa è stata qualificata come prestazione di mandato, resa a favore delle altre coassicuratrici e non dell'assicurato; pertanto, costituisce un servizio autonomo imponibile ai fini IVA.

Massime di principio

  • L'esenzione IVA prevista per i servizi assicurativi deve essere interpretata restrittivamente e non si applica a ogni attività collegata, accessoria o amministrativa.
  • Per stabilire il trattamento IVA occorre individuare la reale natura della prestazione, il destinatario del servizio e il beneficio ricevuto, non limitarsi al fatto che l'attività sia inserita in un contratto assicurativo.
  • Le attività di gestione, coordinamento, amministrazione o mandato svolte tra imprese assicuratrici sono normalmente autonome rispetto alla copertura assicurativa e, se remunerate separatamente, sono soggette a IVA.
  • L'esenzione può operare quando la prestazione comporta l'assunzione o la gestione diretta di un rischio assicurativo verso l'assicurato; non opera, invece, per servizi interni o interaziendali privi di un beneficio diretto per l'assicurato.

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