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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32587/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila che aveva parzialmente accolto il reclamo di Araniti concedendo la liberazione anticipata per i semestri dal 15/09/2016 al 14/03/2022 (riduzione di pena pari a 495 giorni). Lamentava violazione dell'art. 71-ter della legge 28/07/1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e carenza/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva valutato correttamente la relazione di sintesi del 20/09/2022 (che documentava la persistente protesta di innocenza e la negazione di legami associativi con la 'ndrangheta) e che non avrebbe dovuto dare rilievo alla dichiarazione di dissociazione risultante solo in sede matricolare e non in atti processuali; tali omissioni, secondo il ricorrente, avrebbero comportato un errato riconoscimento della partecipazione al percorso rieducativo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di sorveglianza: le note delle direzioni delle carceri avevano documentato buona condotta, lavoro e partecipazione a corsi e attività trattamentali; la condotta mafiosa era ritenuta provata sino al 15/03/2016 ma non era emersa prova della perdurante affiliazione oltre tale data; non vi erano elementi concreti a sostegno della presunta persistenza di collegamenti con l'associazione criminale. La Corte ha inoltre ricordato i principi applicabili alla liberazione anticipata: si valuta la partecipazione esteriore del detenuto all'opera di risocializzazione e non l'avvenuto conseguimento completo della rieducazione; la persistenza della protesta di innocenza non è, di per sé, ostativa al beneficio salvo che indichi mancata adesione al percorso trattamentale; le infrazioni disciplinari vanno ponderate nel contesto complessivo. Pertanto l'ordinanza impugnata è confermata nella parte che concede la liberazione anticipata per i semestri indicati, mentre il primo semestre (15/03/2016-14/09/2016) era già stato motivatamente escluso e non impugnato.

Norme richiamate

  • legge 28 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 71-ter

    Richiamata dalla parte ricorrente come norma di riferimento per la valutazione dei benefici; la Corte non ha rilevato una violazione formale dell'articolo, ritenendo invece che la valutazione del Tribunale sia stata conforme ai criteri normativi e giurisprudenziali.

  • art. 54 Ord. pen.

    Indica i criteri generali per la valutazione della partecipazione al trattamento rieducativo; la Corte ha ribadito che la verifica riguarda la condotta esteriore e la partecipazione in itinere, non il completo conseguimento della rieducazione.

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - art. 103

    Richiamato come norma tecnica di riferimento per la valutazione del comportamento carcerario e delle attività trattamentali; la Corte ha usato tale parametro per confermare che la valutazione semestrale si fonda su elementi oggettivi di partecipazione.

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata valuta la partecipazione effettiva del detenuto all'opera di risocializzazione nel semestre o nei semestri richiesti, non l'avvenuto compimento definitivo della rieducazione.
  • La protesta di innocenza del condannato, di per sé, non esclude l'accesso ai benefici penitenziari: rileva soltanto se esprime mancata accettazione della sentenza e dell'esecuzione, tale da manifestare una persistente chiusura rispetto al percorso rieducativo.
  • Le relazioni di sintesi e le note comportamentali delle direzioni carcerarie hanno un rilievo centrale: il giudice valuta nel loro insieme condotta lavorativa, partecipazione ai corsi, infrazioni disciplinari e ogni altro elemento concreto che attesti adesione al trattamento.
  • Le infrazioni disciplinari non annullano automaticamente il percorso positivo; devono essere ponderate nel contesto e valutate per gravità, frequenza e attinenza alla volontà di rieducazione.
  • Per negare benefici alla luce di presunti rapporti con organizzazioni criminali è necessario fornire elementi concreti e aggiornati che attestino la perdurante affiliazione; mere presunzioni o note non corroborate non sono sufficienti.

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