Sentenza del 15/01/2020 n. 178 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il concessionario deduceva il vizio motivazionale della sentenza di primo grado: la CTP aveva annullato l'atto impositivo rilevando d'ufficio un vizio di notificazione delle cartelle di pagamento (atti presupposti) che non risultava essere stato dedotto nel ricorso introduttivo in primo grado. Ciò avrebbe configurato ultravpetizione, ossia decisione basata su motivi non allegati dalle parti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto il motivo fondato e assorbente rispetto alle questioni di merito sollevate dall'Agenzia delle Entrate. Accogliendo l'appello del concessionario, ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato la regolarità degli atti impugnati. Ha liquidato le spese di giudizio in favore dell'agente della riscossione e in favore dell'Agenzia delle Entrate secondo i parametri indicati, con importi specificati per primo e secondo grado (es. agente riscossione: primo grado €5.925,00 + 15% spese generali €888,75; presente grado €7.193,00 + 15% €1.078,95; Agenzia: primo grado €4.740,00 + 15% €711,00; presente grado €5.754,40 + 15% €863,16; il tutto oltre IVA e CAP di legge).
Norme richiamate
Cass. civ., Sez. V-VI, ord. 6 aprile 2017, n. 9020
Principio secondo cui i motivi dell'opposizione costituiscono la 'causa petendi' della domanda di annullamento; il giudice che dichiara la nullità di un atto sulla base di ragioni non dedotte dalla parte incorre in ultravpetizione.
D.M. 55/2014
Utilizzato per la liquidazione dei compensi e delle spese di giudizio secondo i parametri ivi previsti; in sentenza è stata applicata una riduzione del 20% per l'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Il giudice non può annullare un atto amministrativo o impositivo sulla base di vizi non evocati dalle parti: decisioni fondate su ragioni non dedotte configurano ultravpetizione e sono correggibili in appello.
- Le parti devono dedurre con chiarezza e completezza, già in primo grado, tutte le doglianze rilevanti (es. vizi di notifica degli atti presupposti), altrimenti il giudice non può sopperire con valutazioni non richieste.
- Se il giudice di primo grado rileva d'ufficio un vizio non prospettato, la parte soccombente può far valere il vizio motivazionale in sede di appello; l'appello può essere accoglibile anche se le questioni di merito non sono state affrontate dall'appellante, purché il vizio motivazionale sia decisivo.
- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri normativi applicabili (es. D.M. 55/2014); è prassi indicare gli importi distinti per primo e secondo grado e applicare eventuali maggiorazioni, IVA e CAP previsti dalla legge.
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