Ordinanza n. 996/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 20/10/2025, notificato in data 21/10/2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 17/06/2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2020, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. A sostegno dell’istanza cautelare ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato riconoscimento dello status civitatis e dalla conseguente impossibilità di esercitare i diritti civili e politici connessi alla cittadinanza. Il giudice ha esaminato anche il fumus boni iuris, rilevando che il diniego risulta fondato su plurimi pregiudizi penali, relativi a reati di spaccio di stupefacenti, a carico dei familiari conviventi della ricorrente, padre e fratello.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che il pregiudizio allegato non presenti i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti dall’art. 55 c.p.a. I diritti inviolabili dell’uomo ricevono tutela costituzionale e legislativa anche in assenza della cittadinanza; l’esercizio dei diritti politici, riferito al diritto di elettorato, non presenta una frequenza tale da impedire l’esame della controversia nella fase di merito; il diniego non impedisce né lo svolgimento dell’attività lavorativa e il godimento della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino, né la permanenza sul territorio nazionale in presenza di altro idoneo titolo di soggiorno, del quale la ricorrente risulta titolare. Ha inoltre ritenuto carente anche il fumus boni iuris, poiché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione favorevole sull’esito del ricorso e il diniego appare correttamente fondato sui plurimi precedenti penali dei familiari conviventi. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La sospensione cautelare richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile.
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato.
art. 2 Cost.
Tutela i diritti inviolabili dell’uomo, che non risultano compromessi dal mancato riconoscimento della cittadinanza secondo la valutazione cautelare del TAR.
art. 32 Cost.
Richiamato quale fondamento della tutela costituzionale dei diritti inviolabili spettante anche in assenza della cittadinanza italiana.
art. 2 d.lgs. 286/1998
Assicura allo straniero i diritti fondamentali richiamati dal giudice.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare avverso il diniego di concessione della cittadinanza, il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento dello status civitatis non è, di per sé, grave e irreparabile ai sensi dell’art. 55 c.p.a. quando i diritti fondamentali dello straniero restano tutelati dalla Costituzione e dalla legislazione vigente.
- La mancata possibilità di esercitare i diritti politici connessi alla cittadinanza, riferiti al diritto di elettorato, non integra un pregiudizio cautelare irreparabile quando la sua frequenza non impedisce la definizione della controversia nella fase di merito.
- Il diniego di cittadinanza non determina, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile alla vita lavorativa, alla libertà economica o alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale quando l’interessato può continuare a svolgere attività lavorativa, esercitare la libertà economica e soggiornare in forza di un diverso titolo valido.
- La tutela cautelare deve essere negata anche per carenza di fumus boni iuris quando il diniego di cittadinanza appare fondato, secondo gli elementi acquisiti in giudizio, su plurimi pregiudizi penali riguardanti familiari conviventi del richiedente.
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