Sentenza del 01/07/2020 n. 13368 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa' aveva impugnato la revoca, disposta dall'Agenzia, dell'Informazione Tariffaria Vincolante n. IT1998 - 0111C - 071100. In particolare il ricorso denunciava: (i) violazione delle regole di interpretazione (art. 1362 e 1363 c.c. e principi generali del diritto amministrativo, con riferimento anche all'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990) per avere la CTR ritenuto l'atto non meramente confermativo e compiuto una interpretazione difforme dal tenore letterale; (ii) nullita' della motivazione della sentenza della CTR, ritenuta meramente apparente, alla luce delle norme processuali (D.Lgs. 546/1992, artt. 1 co.2 e 36; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la CTR avesse violato le regole interpretative: l'interpretazione degli atti amministrativi e' riservata al giudice di merito e, se adeguatamente motivata e conforme ai canoni ermeneutici (considerazione del testo, del contesto e del comportamento dell'Amministrazione), non e' sindacabile in sede di legittimita'. La CTR, pur partendo dall'elemento letterale, ha rilevato elementi di ambiguita', ha interpretato l'atto nel suo complesso e alla luce del comportamento amministrativo, concludendo che non era stata svolta una nuova istruttoria tecnico-valutativa e dunque l'atto era confermativo (o confermativo in senso improprio). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse meramente apparente: la decisione ha indicato e spiegato le ragioni della scelta, per quanto sinteticamente e con riferimenti alle controdeduzioni dell'Amministrazione. Il ricorso e' stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese (liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito) e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La Corte ricorda che, nell'interpretazione degli atti (anche amministrativi), non e' decisivo il solo tenore letterale: va indagata la comune intenzione delle parti/autorita' e considerato il comportamento complessivo; il dato testuale e' centrale ma non esclusivo.
art. 1363 c.c.
Imposto il principio di interpretare le varie parti dell'atto alla luce l'una dell'altra; la CTR ha analizzato l'atto nel suo insieme ai sensi di questa regola.
art. 1366 c.c.
Riferimento ai criteri integrativi ed interpretativi applicabili (menzionato come norma applicabile dall'orientamento giurisprudenziale).
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3
Richiamata nel quadro dei principi generali del diritto amministrativo relativi alla trasparenza e validita' degli atti; la Corte valuta la qualita' dell'atto di conferma alla luce di tali principi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Norma processuale richiamata nel motivo sulla nullita' della sentenza; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni di nullita' invocate.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato nel quadro delle censure processuali relative alla motivazione; la Corte ha valutato la sufficienza della motivazione ai sensi delle norme processuali.
art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4
Citato tra le norme che regolano la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse meramente apparente o del tutto mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione; non ha trovato applicazione per invalidare la decisione impugnata.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Queste disposizioni definiscono i mezzi di impugnazione in cassazione: il vizio di interpretazione e il vizio di motivazione sono valutati secondo i limiti e i criteri applicativi richiamati dalla Corte (es. sindacabilita' delle questioni interpretative e condizioni per ritenere la motivazione meramente apparente).
D.P.R. 22 luglio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Richiamate in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente principale; la Corte rileva la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti amministrativi compete al giudice di merito: la Corte di Cassazione sindaca la legittimità della motivazione e il rispetto dei canoni ermeneutici, ma non riforma valutazioni di fatto adeguatamente motivate.
- Il canone letterale e' centrale ma non esclusivo: in presenza di ambiguita' il giudice deve considerare il contesto, il comportamento dell'Amministrazione e gli elementi extratestuali per ricostruire la volonta' reale.
- E' fondamentale distinguere tra conferma propria (atto 'nuovo' con autonoma istruttoria/valutazione) e conferma impropria (richiamo alle precedenti argomentazioni senza nuova istruttoria): solo la prima puo' costituire atto autonomamente impugnabile come nuovo provvedimento.
- Per far valere in Cassazione la violazione delle regole di interpretazione e' necessario dimostrare che il giudice di merito abbia travalicato i canoni ermeneutici o abbia omesso argomentazioni essenziali; decisioni meramente diverse di merito, se motivate, non sono censurabili.
- La motivazione e' viziabile in Cassazione solo se totalmente mancante, meramente apparente o incomprensibile: una motivazione sintetica ma chiara e che indichi le ragioni della decisione e' sufficiente.
- Chi impugna la revoca di un provvedimento amministrativo deve provare che l'Amministrazione abbia compiuto una nuova valutazione autonoma; il semplice richiamo a precedenti argomentazioni non e' di per sé prova di autonoma istruttoria.
- Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente puo' essere tenuto anche a ulteriori contributi (es. contributo unificato) secondo la normativa vigente.
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