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Sentenza

Sentenza del 01/07/2020 n. 13368 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' aveva impugnato la revoca, disposta dall'Agenzia, dell'Informazione Tariffaria Vincolante n. IT1998 - 0111C - 071100. In particolare il ricorso denunciava: (i) violazione delle regole di interpretazione (art. 1362 e 1363 c.c. e principi generali del diritto amministrativo, con riferimento anche all'art. 3, comma 3, L. n. 241/1990) per avere la CTR ritenuto l'atto non meramente confermativo e compiuto una interpretazione difforme dal tenore letterale; (ii) nullita' della motivazione della sentenza della CTR, ritenuta meramente apparente, alla luce delle norme processuali (D.Lgs. 546/1992, artt. 1 co.2 e 36; art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la CTR avesse violato le regole interpretative: l'interpretazione degli atti amministrativi e' riservata al giudice di merito e, se adeguatamente motivata e conforme ai canoni ermeneutici (considerazione del testo, del contesto e del comportamento dell'Amministrazione), non e' sindacabile in sede di legittimita'. La CTR, pur partendo dall'elemento letterale, ha rilevato elementi di ambiguita', ha interpretato l'atto nel suo complesso e alla luce del comportamento amministrativo, concludendo che non era stata svolta una nuova istruttoria tecnico-valutativa e dunque l'atto era confermativo (o confermativo in senso improprio). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse meramente apparente: la decisione ha indicato e spiegato le ragioni della scelta, per quanto sinteticamente e con riferimenti alle controdeduzioni dell'Amministrazione. Il ricorso e' stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese (liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito) e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto dal DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ricorda che, nell'interpretazione degli atti (anche amministrativi), non e' decisivo il solo tenore letterale: va indagata la comune intenzione delle parti/autorita' e considerato il comportamento complessivo; il dato testuale e' centrale ma non esclusivo.

  • art. 1363 c.c.

    Imposto il principio di interpretare le varie parti dell'atto alla luce l'una dell'altra; la CTR ha analizzato l'atto nel suo insieme ai sensi di questa regola.

  • art. 1366 c.c.

    Riferimento ai criteri integrativi ed interpretativi applicabili (menzionato come norma applicabile dall'orientamento giurisprudenziale).

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3

    Richiamata nel quadro dei principi generali del diritto amministrativo relativi alla trasparenza e validita' degli atti; la Corte valuta la qualita' dell'atto di conferma alla luce di tali principi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Norma processuale richiamata nel motivo sulla nullita' della sentenza; la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni di nullita' invocate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiamato nel quadro delle censure processuali relative alla motivazione; la Corte ha valutato la sufficienza della motivazione ai sensi delle norme processuali.

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    Citato tra le norme che regolano la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse meramente apparente o del tutto mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione; non ha trovato applicazione per invalidare la decisione impugnata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Queste disposizioni definiscono i mezzi di impugnazione in cassazione: il vizio di interpretazione e il vizio di motivazione sono valutati secondo i limiti e i criteri applicativi richiamati dalla Corte (es. sindacabilita' delle questioni interpretative e condizioni per ritenere la motivazione meramente apparente).

  • D.P.R. 22 luglio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Richiamate in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo da parte del ricorrente principale; la Corte rileva la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli atti amministrativi compete al giudice di merito: la Corte di Cassazione sindaca la legittimità della motivazione e il rispetto dei canoni ermeneutici, ma non riforma valutazioni di fatto adeguatamente motivate.
  • Il canone letterale e' centrale ma non esclusivo: in presenza di ambiguita' il giudice deve considerare il contesto, il comportamento dell'Amministrazione e gli elementi extratestuali per ricostruire la volonta' reale.
  • E' fondamentale distinguere tra conferma propria (atto 'nuovo' con autonoma istruttoria/valutazione) e conferma impropria (richiamo alle precedenti argomentazioni senza nuova istruttoria): solo la prima puo' costituire atto autonomamente impugnabile come nuovo provvedimento.
  • Per far valere in Cassazione la violazione delle regole di interpretazione e' necessario dimostrare che il giudice di merito abbia travalicato i canoni ermeneutici o abbia omesso argomentazioni essenziali; decisioni meramente diverse di merito, se motivate, non sono censurabili.
  • La motivazione e' viziabile in Cassazione solo se totalmente mancante, meramente apparente o incomprensibile: una motivazione sintetica ma chiara e che indichi le ragioni della decisione e' sufficiente.
  • Chi impugna la revoca di un provvedimento amministrativo deve provare che l'Amministrazione abbia compiuto una nuova valutazione autonoma; il semplice richiamo a precedenti argomentazioni non e' di per sé prova di autonoma istruttoria.
  • Le spese seguono la soccombenza e il ricorrente puo' essere tenuto anche a ulteriori contributi (es. contributo unificato) secondo la normativa vigente.

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