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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22022/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall’occupazione, iniziata in via d’urgenza nel 1979 e poi proseguita sine titulo, di una porzione di terreni privati destinati dal Comune alla realizzazione di un parcheggio pubblico. I proprietari chiedevano il risarcimento dei danni e/o il pagamento dell’indennità di occupazione e/o di espropriazione. In primo grado il Tribunale aveva qualificato la vicenda come occupazione usurpativa e liquidato il danno. In appello il Comune contestava, tra l’altro, la quantificazione del valore venale del suolo e il criterio di devalutazione/rivalutazione adottato dal CTU e recepito dal primo giudice. La Corte d’appello aveva accolto parzialmente il gravame, rideterminando al ribasso il valore a metro quadro e quindi il risarcimento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione i proprietari denunciano omesso esame o omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male interpretato la documentazione e la consulenza tecnica, attribuendo al dato di lire 29.997/mq. un’erronea collocazione temporale (anno 2004 invece che 1979) e conseguentemente sbagliando nella quantificazione del valore di mercato e del risarcimento complessivo, comprensivo della componente per il pregiudizio non patrimoniale e degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che le censure difettassero di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente aveva trascritto solo stralci della consulenza tecnica e della replica del CTU, senza riprodurre il contenuto rilevante della delibera comunale richiamata; dall’altro, ha ribadito che il cattivo apprezzamento delle prove non legali non è censurabile come vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e che tale norma consente soltanto di denunciare l’omesso esame di un fatto storico, non già la critica alla consulenza tecnica d’ufficio recepita dal giudice. Nulla è stato statuito sulle spese, poiché il Comune non aveva depositato controricorso; è stato inoltre dato atto dell’obbligo per la ricorrente del versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, non la critica al cattivo apprezzamento delle prove o della consulenza tecnica recepita dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non può essere invocato per censurare il mero cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali; rileva solo un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Rileva soltanto in presenza di un’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 366 c.p.c.

    È richiamato ai fini dell’onere di esposizione delle ragioni del ricorso/controricorso secondo il principio di specificità e autosufficienza.

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per affermare che, in mancanza di controricorso, la parte intimata non può depositare memoria ma solo partecipare alla discussione orale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per il contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio, ma soltanto di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo, risultante dagli atti e oggetto di discussione tra le parti.
  • La censura contro la consulenza tecnica d’ufficio, quando la CTU sia stata recepita dal giudice di merito, non integra di per sé un omesso esame di fatto storico, ma una contestazione della valutazione delle prove, di regola non sindacabile in cassazione nei limiti del n. 5.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza: chi deduce errori nella valutazione di documenti o atti processuali deve riprodurre nel ricorso il contenuto rilevante dei documenti stessi, in modo da consentire alla Corte il controllo della censura senza accesso diretto agli atti.
  • Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integra, di per sé, un vizio denunciabile come motivazione apparente o mancante, se non nei casi di anomalia motivazionale radicale costituzionalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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