Cassazione Civile, Ordinanza n. 34684/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un avvocato, che agiva in proprio, aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento presupposta e il ruolo sottostante, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo con la notifica del pignoramento. La CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sull’impugnazione del pignoramento e sui crediti non tributari, e per il resto l’inammissibilità del ricorso per tardività. La CTR aveva confermato la decisione ritenendo valida la notifica della cartella effettuata presso la residenza del destinatario mediante consegna al custode dello stabile, qualificatosi come incaricato al ritiro, e quindi aveva considerato decorso il termine di sessanta giorni per impugnare. In cassazione sono stati proposti tre motivi: violazione degli artt. 26 D.P.R. n. 600 del 1973 e 139 c.p.c. per avere la CTR ritenuto valida la notifica ai sensi del comma 2 dell’art. 139 c.p.c. senza le attestazioni richieste; violazione dell’art. 139, comma 4, c.p.c. e dell’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 per la ritenuta sufficienza della sola attestazione di spedizione della raccomandata informativa; violazione dell’art. 115 c.p.c. per l’asserita erronea esclusione del principio di non contestazione sulla qualità del soggetto che aveva ricevuto l’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che il principio richiamato dalla CTR sulla consegna al portiere/addetto al ritiro non era stato correttamente applicato, perché nella fattispecie la relata indicava che il consegnatario si era qualificato non solo come incaricato al ritiro, ma anche come custode dello stabile, espressione che può implicare la qualità di portiere. Tuttavia, proprio perché la notifica doveva allora essere ricondotta alla disciplina dell’art. 139, comma 2, c.p.c., era necessario che il notificante attestasse anche il mancato rinvenimento del destinatario e delle altre persone abilitate alla ricezione, con indicazione delle vane ricerche. La CTR non aveva compiuto questo accertamento e si era limitata a rilevare la sola spedizione della raccomandata informativa, senza verificare se la nullità fosse stata sanata per raggiungimento dello scopo mediante prova della ricezione della comunicazione. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per il patrocinio in proprio del ricorrente
art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973
norma che disciplina il pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione
art. 21, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992
termine per proporre ricorso nel processo tributario, ritenuto scaduto dai giudici di merito
art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma sulla notificazione degli atti impositivi
art. 139 c.p.c.
la notifica a persona qualificatasi come portiere/custode richiede, se ricondotta al comma 2, l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario e delle altre persone abilitate; la sola spedizione della raccomandata non basta se non è provata la ricezione, salvo sanatoria per raggiungimento dello scopo
art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato insieme all’art. 139 c.p.c. in tema di notificazione della cartella
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’erronea esclusione della non contestazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
base della trattazione in camera di consiglio
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
norma processuale che consente la cassazione con rinvio
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
norma sul rinvio nel processo tributario
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
rimessione al giudice di rinvio della liquidazione delle spese
Massime di principio
- Quando la notifica di una cartella o di altro atto sia eseguita mediante consegna a chi si qualifichi come custode o portiere dello stabile, occorre distinguere se la dichiarazione del consegnatario lo collochi nell’alveo dell’art. 139, comma 2, c.p.c. oppure in una diversa ipotesi di ricezione dell’atto; tale qualificazione dipende dal contenuto concreto della relata e dalle circostanze accertate.
- Se la notificazione è effettuata secondo l’art. 139, comma 2, c.p.c., la relata deve dare atto non solo dell’assenza del destinatario, ma anche delle vane ricerche delle persone preferenzialmente abilitate alla ricezione; in mancanza, la notifica è nulla.
- La nullità della notifica eseguita al portiere può essere sanata per raggiungimento dello scopo solo se risulta provata la ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la mera attestazione della sua spedizione.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto il contenuto della relata di notifica e non può limitarsi a richiamare in modo astratto il principio giurisprudenziale sulla consegna al portiere o all’addetto al ritiro, se la fattispecie presenta elementi diversi.
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