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Circolare

Circolare numero 188 del 17-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la legge 28 marzo 1991, n. 105, che interpreta autenticamente la legge n. 214/1982 sui versamenti volontari per i lavoratori del settore zolfifero siciliano. Chiarisce che il criterio di calcolo va applicato solo se effettivamente più favorevole all’assicurato, risolvendo le distorsioni emerse dopo le modifiche normative del 1981 e del 1982. La circolare indica i soggetti interessati, le modalità di determinazione dei contributi, la revisione dei versamenti pregressi, la decorrenza retroattiva dal 7 giugno 1975, il termine del 30 giugno 1992 per la regolarizzazione e le istruzioni operative e contabili per le sedi competenti.

Interpretazione autentica sulla contribuzione volontaria per i lavoratori del settore zolfifero siciliano

Interpretazione autentica della legge sui versamenti volontari per il settore zolfifero siciliano

La circolare dà istruzioni applicative sulla legge 28 marzo 1991, n. 105, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1991 ed entrata in vigore il 5 aprile 1991. La legge interviene come interpretazione autentica della legge 26 aprile 1982, n. 214, per risolvere i contrasti sorti in ordine al calcolo dei contributi volontari dovuti ai lavoratori del settore zolfifero siciliano, dopo che le successive modifiche legislative avevano reso in alcuni casi meno conveniente il criterio introdotto nel 1982.

Finalità e quadro normativo di riferimento

La disciplina originaria era stata dettata dalla legge regionale siciliana 6 giugno 1975, n. 42, che, all'art. 6, comma 4, prevedeva per i dipendenti del settore zolfifero licenziati al 50° anno di età un contributo volontario determinato secondo l'art. 8 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, sulla base delle retribuzioni medie settimanali percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva antecedenti la cessazione del rapporto.

La legge 26 settembre 1981, n. 537, con l'indicizzazione delle retribuzioni nelle classi di contribuzione volontaria, e la legge 29 maggio 1982, n. 297, con le modifiche al sistema di calcolo della retribuzione pensionabile, avevano però reso, in molti casi, non vantaggioso il meccanismo previsto dalla legge n. 214/1982. Per tale ragione era stata avanzata la richiesta di applicare la legge n. 214 solo come criterio di miglior favore.

Soggetti interessati

Sono destinatari della norma i lavoratori dell'industria zolfifera siciliana ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali siciliane 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni. Per i requisiti di ammissione ai benefici la circolare rinvia alla circolare n. 460 C. e V. del 12 giugno 1978, punto 2. Per l'individuazione delle sedi competenti si rinvia al punto 1 della medesima circolare.

Criterio di calcolo dei contributi volontari

La circolare chiarisce che la legge n. 105/1991 stabilisce che la legge n. 214/1982 trovi applicazione soltanto quando sia effettivamente più favorevole per l'assicurato. Ne deriva che, prima di rilasciare l'autorizzazione al versamento, deve essere effettuata una verifica preventiva tra i due criteri di calcolo:

  • quello previsto dall'art. 8 del DPR n. 1432/1971, basato sulle retribuzioni medie settimanali delle ultime 156 settimane;
  • quello introdotto dalla legge n. 214/1982, commisurato all'indennità mensile effettivamente liquidata.

Le modalità pratiche di determinazione del contributo restano quelle già indicate dalla circolare n. 460 C. e V. del 12 giugno 1978, punto 3, e dalla circolare n. 617 RCV del 28 aprile 1983, punto 1.

Decorrenza e revisione dei versamenti già effettuati

Poiché la legge n. 105/1991 è interpretazione autentica della legge n. 214/1982, essa ha effetto retroattivo dal 7 giugno 1975, data di entrata in vigore della legge n. 42/1975. La circolare dispone quindi la revisione dei versamenti già eseguiti in applicazione della legge n. 214 per verificare se, in concreto, tale disciplina sia risultata più favorevole rispetto al calcolo effettuato ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 1432/1971.

La revisione deve essere eseguita:

  • a domanda, per i soggetti già pensionati prima del 5 aprile 1991 e per quelli per i quali sia venuto meno il titolo al versamento della contribuzione volontaria;
  • d'ufficio, per i soggetti per i quali la Regione siciliana continui a effettuare i versamenti.

Per tali attività le SAP possono utilizzare i dati e la collaborazione della Regione siciliana o dell'Ente minerario siciliano.

Termine per la regolarizzazione e riliquidazione delle pensioni

Considerati gli oneri amministrativi, la circolare consente che la regolarizzazione dei periodi pregressi sia completata entro e non oltre il 30 giugno 1992. Dopo la regolarizzazione, le Sedi devono procedere alla riliquidazione delle pensioni già erogate sulla base della contribuzione versata ai sensi della legge n. 214/1982.

Ricorsi pendenti e istruzioni contabili

I ricorsi pendenti presso la Direzione generale devono essere restituiti alle Sedi per il riesame secondo i criteri esposti nella circolare.

Per gli aspetti contabili, devono essere utilizzati i conti di imputazione e i coefficienti di riparto previsti per i contributi volontari, facendo riferimento alle istruzioni annuali emanate in relazione alle variazioni degli importi contributivi.

Rinvii operativi

Per le modalità di versamento e di accreditamento della contribuzione la circolare rinvia ai punti 5 e 6 della circolare n. 460 C. e V. del 12 giugno 1978. L'impianto operativo complessivo si fonda quindi su istruzioni già consolidate, integrate dal nuovo criterio di favore introdotto dalla legge n. 105/1991.

Punti principali

Oggetto e finalità della legge n. 105/1991

La legge n. 105 del 28 marzo 1991, pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 1991 ed entrata in vigore il 5 aprile 1991, fornisce un'interpretazione autentica della legge n. 214/1982 sui versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore zolfifero siciliano. La finalità è risolvere i contrasti interpretativi sorti perché, dopo le modifiche introdotte dalle leggi n. 537/1981 e n. 297/1982, il criterio previsto dalla legge n. 214 poteva risultare in alcuni casi peggiorativo per gli assicurati anziché più favorevole.

Beneficiari e ambito di applicazione

I destinatari sono i lavoratori dell'industria zolfifera siciliana ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali siciliane 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni. Per i requisiti di ammissione ai benefici la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 460 C. e V. del 12 giugno 1978, punto 2. Le sedi interessate all'applicazione del provvedimento sono quelle già individuate nella medesima circolare al punto 1.

Criterio di determinazione dei contributi

La legge n. 42/1975 prevedeva che il contributo volontario fosse determinato secondo i criteri dell'art. 8 del DPR n. 1432/1971, cioè sulla base delle retribuzioni medie settimanali percepite nelle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva anteriori alla cessazione del rapporto. La legge n. 214/1982 aveva invece legato l'importo alla indennità mensile effettivamente liquidata ai sensi delle leggi siciliane. La legge n. 105/1991 stabilisce che la disciplina della legge n. 214 si applica solo quando risulti effettivamente di maggior favore per l'assicurato; pertanto, prima del rilascio dell'autorizzazione, occorre verificare quale dei due criteri di calcolo sia più conveniente caso per caso.

Decorrenza retroattiva e revisione dei versamenti

Essendo interpretazione autentica della legge n. 214/1982, la nuova disciplina decorre dal 7 giugno 1975, data di entrata in vigore della legge n. 42/1975. La circolare dispone quindi la revisione dei versamenti già effettuati in applicazione della legge n. 214, per accertare se essa sia stata davvero più favorevole rispetto al criterio ordinario dell'art. 8 del DPR n. 1432/1971. La revisione va effettuata a domanda per chi sia già andato in pensione prima del 5 aprile 1991 o per chi abbia perso il titolo alla contribuzione volontaria, mentre va disposta d'ufficio per i soggetti per i quali la Regione siciliana continui a versare i contributi.

Termine per la regolarizzazione e riliquidazione delle pensioni

Per contenere gli oneri amministrativi, la regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere completata entro e non oltre il 30 giugno 1992. Una volta effettuata la regolarizzazione, le Sedi devono procedere alla riliquidazione delle pensioni liquidate sulla base della contribuzione versata ai sensi della legge n. 214/1982. Le sedi possono avvalersi dei dati e della collaborazione della Regione siciliana o dell'Ente minerario siciliano.

Modalità operative, ricorsi e istruzioni contabili

Per le modalità di versamento e di accreditamento della contribuzione si rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 460 C. e V. del 12 giugno 1978, punti 5 e 6. I ricorsi pendenti presso la Direzione generale devono essere restituiti alle Sedi per il riesame secondo i criteri indicati. Per la contabilità devono essere utilizzati i conti di imputazione e i coefficienti di riparto previsti per i contributi volontari, secondo le istruzioni annuali emanate in relazione alle variazioni degli importi contributivi.

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