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Circolare

Circolare numero 189 del 17-7-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare raccoglie e coordina le risposte ai quesiti più frequenti in materia di trattamenti di famiglia, per assicurare uniformità applicativa. Tratta, in particolare, la determinazione del nucleo familiare nelle pensioni ai superstiti, i criteri di corresponsione dell’assegno in rapporto alle ore/giornate di lavoro, i casi di disoccupazione non agricola, il trattamento per il personale docente delle scuole private, l’aumento del 50% dei limiti di reddito in presenza di soggetti totalmente inabili e la non computabilità di alcune pensioni militari tabellari nel reddito familiare. Sono inoltre richiamati chiarimenti sull’assegno per congedo matrimoniale e sui periodi di riferimento dei redditi per le prestazioni familiari pregresse.

Trattamenti di famiglia: risposte a quesiti su assegno per il nucleo familiare, assegni familiari e congedo matrimoniale

Trattamenti di famiglia: raccolta di chiarimenti applicativi

La circolare raccoglie e divulga, in forma coordinata, le risposte ai quesiti più rilevanti pervenuti in materia di trattamenti di famiglia, allo scopo di garantire uniformità di indirizzo applicativo sul territorio. I chiarimenti riguardano sia l’assegno per il nucleo familiare sia gli assegni familiari e includono anche un richiamo all’assegno per congedo matrimoniale.

Assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti

In materia di pensione ai superstiti, la circolare affronta due fattispecie particolarmente complesse, entrambe legate alla determinazione del nucleo familiare. Il principio affermato è che l’assegno per il nucleo familiare integra il reddito di un nucleo determinato secondo i vincoli previsti dalla normativa, e che nuclei realmente distinti non possono essere artificiosamente unificati solo perché il titolo alla prestazione deriva dalla stessa posizione assicurativa del dante causa.

Nel primo caso, relativo alla pensione ai superstiti derivante dalla posizione assicurativa di una lavoratrice, si riconosce l’esistenza di due nuclei separati: da un lato il marito separato e il figlio legittimo convivente con il padre affidatario; dall’altro i figli naturali nati dalla lavoratrice dopo la separazione e conviventi con il proprio padre. L’assegno va quindi determinato separatamente per ciascun nucleo, con corresponsione delle somme sulle quote di pensione già in pagamento con ordinativo scisso. Resta ferma la regola di incompatibilità tra più prestazioni familiari per lo stesso soggetto, per cui ciascun genitore non può duplicare il trattamento per i medesimi figli su altro titolo.

Nel secondo caso, relativo a un vedovo privato della patria potestà e a due figli, uno affidato a tutore e l’altro ricoverato in istituto in attesa di tutela, viene esclusa sia la possibilità di riferire il nucleo al padre, sia quella di considerare un unico nucleo formato dai due fratelli. La soluzione è quella di considerare due nuclei distinti, con erogazione del trattamento sulla quota di pensione corrisposta in pagamento scisso a ciascun figlio, se spettante in base ai rispettivi redditi. È inoltre ribadita la possibilità per l’affidatario di ottenere, alle condizioni prescritte, l’eventuale differenza di assegno spettante ad altro titolo.

Prestazioni per giornate di lavoro e rapporti di breve durata

La circolare chiarisce che, ai sensi dell’art. 59 del Testo unico 30 maggio 1955, n. 797, quando la durata del lavoro prestato è inferiore ai limiti previsti per la misura intera, devono essere corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettuate, senza che sia richiesto un minimo giornaliero di ore. Tale criterio viene espressamente ricondotto anche alla disciplina del lavoro a tempo parziale di cui all’art. 5, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Ne consegue che, nei rapporti con prestazioni di una o due ore al giorno, continuative o discontinue, il lavoratore ha diritto all’assegno per le giornate di lavoro effettuate e, se il periodo di paga è interamente lavorato, per l’intero periodo di paga, entro il limite di 26 giornate mensili. Per i lavoratori con orario articolato sulla cosiddetta settimana corta, spettano tanti assegni giornalieri quanti sono i giorni lavorativi della settimana, con esclusione del sabato.

La circolare avverte però che rapporti caratterizzati da prestazioni giornaliere molto brevi richiedono un attento esame per evitare abusi. Occorre quindi verificare le circostanze concrete che giustificano l’orario ridotto e stabilire se la prestazione sia effettivamente subordinata e retribuita, oppure costituisca lavoro autonomo mascherato. A tale riguardo viene richiamato il contenuto delle circolari n. 179 dell’8 agosto 1989 e n. 74 del 23 marzo 1990 sui criteri di accertamento del rapporto di lavoro subordinato.

Disoccupazione non agricola e trattamento di famiglia

Con riferimento ai periodi indennizzati di disoccupazione non agricola che comprendono la seconda quindicina di febbraio, la circolare precisa che per ogni quindicina indennizzata spettano 13 giornate di trattamento di famiglia. Poiché il numero massimo di giornate da indennizzare va rapportato alla durata del mese di febbraio, il numero massimo di giornate di assegno può superare le 156 giornate ordinarie.

In concreto, per completare l’ultima quindicina devono essere liquidate anche le giornate mancanti alla sua integrazione, con conseguente spettanza dei trattamenti di famiglia per tali giornate regolarmente indennizzate. Il massimo delle giornate di assegno viene quindi indicato in 158 giornate negli anni non bisestili e in 157 negli anni bisestili.

Personale docente di scuole private

Per gli insegnanti dipendenti da scuole private, il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha ritenuto che, quando il contratto impone l’orario di cattedra previsto per il relativo grado di scuola e tale orario è effettivamente svolto, il trattamento di famiglia spetti nella misura intera anche durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, come vacanze natalizie, pasquali ed estive, sempre che continui la corresponsione della retribuzione.

L’intera misura spetta anche se non è stato effettuato il numero previsto di ore per cause che, secondo la normativa vigente, danno comunque titolo al trattamento di famiglia, come malattia o ferie. Diversamente, quando l’insegnante è tenuto a un orario inferiore a quello previsto per il grado di scuola o non raggiunge l’orario per motivi diversi da quelli che legittimano comunque la prestazione, il trattamento deve essere corrisposto in rapporto alle effettive giornate di presenza.

Maggiorazione del 50% dei limiti di reddito per soggetti totalmente inabili

La circolare dedica ampio spazio all’art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede l’aumento del 50% dei limiti di reddito familiare per i nuclei che comprendono soggetti per i quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia e che siano dichiarati totalmente inabili secondo la normativa vigente.

Per i minori di 18 anni viene chiarito che la nozione di totale inabilità non è normalmente espressa dalle certificazioni delle UU.SS.LL., le quali indicano le menomazioni senza formulare un giudizio conclusivo. Il Ministero della sanità ha tuttavia precisato che la condizione può essere riconosciuta nei minori che non deambulano senza assistenza permanente o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e necessitano di assistenza continua. Ai fini probatori è ritenuto sufficiente il verbale delle Commissioni sanitarie redatto su modulo A/SAN, dal quale siano desumibili i dati utili all’accertamento. In mancanza, lo stato di salute deve essere accertato dall’Ufficio sanitario dell’Istituto su domanda alla sede competente, eventualmente utilizzando il mod. ANF 42 e allegando la certificazione medica mod. SS 3/AF. Dopo gli accertamenti, la sede rilascia, se del caso, l’autorizzazione all’aumento dei limiti reddituali tramite il mod. ANF 43 opportunamente adattato.

Per i periodi successivi al 1° gennaio 1988 la circolare afferma che l’autorizzazione rilasciata per i periodi precedenti può valere anche ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, poiché i criteri ministeriali sono stati sostanzialmente confermati dalla nuova disciplina introdotta dall’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. La validità dell’autorizzazione permane anche per i caratisti imbarcati sulla nave armata da loro stessi e per armatori e proprietari armatori imbarcati, ai quali continua ad applicarsi la disciplina del Testo unico n. 797 del 1955, comprensiva dell’art. 23 della legge n. 41 del 1986.

Per i soggetti maggiorenni, la circolare distingue i casi in cui l’accertamento della totale inabilità sia già stato effettuato, richiedendo in tal caso la relativa documentazione sanitaria o assimilata, e i casi in cui tale accertamento non esista ancora, imponendo allora l’intervento dell’ufficio sanitario INPS su domanda con mod. SS 3/AF. Nei casi di pagamento diretto, la documentazione va allegata alla domanda di assegni familiari unitamente al mod. RED/tf per gli autonomi e agli altri documenti prescritti. Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, viene ribadito che per ottenere l’aumento del 50% dei limiti di reddito i figli ed equiparati devono essere totalmente inabili; ai fini del solo diritto agli assegni familiari, è invece sufficiente uno stato di inabilità meno grave, consistente nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro per grave infermità fisica o mentale.

La sede, eseguiti gli accertamenti, rilascia l’autorizzazione utilizzando il mod. AF/L.R. secondo il fac-simile trasmesso. Quanto alla durata, viene indicato un termine massimo di cinque anni, con possibilità di scadenze più prossime qualora il sanitario ritenga opportuno sottoporre a visita di controllo i soggetti riconosciuti totalmente inabili.

Assegno per congedo matrimoniale

In merito ai chiarimenti richiesti, la circolare precisa che il permesso concesso in occasione del matrimonio agli impiegati privati ai sensi del RDL 24 giugno 1937, n. 1334, non dà luogo ad alcuna prestazione a titolo di assegno per congedo matrimoniale da parte dell’Istituto e non legittima ricorsi ai Comitati provinciali dell’INPS. La disciplina dell’assegno per congedo matrimoniale è infatti rinvenuta esclusivamente nei contratti collettivi nazionali del 31 maggio 1941 e del 10 novembre 1942, relativi a specifiche categorie di lavoratori non impiegatizi e ai marittimi di bassa forza.

Reddito familiare e pensioni privilegiate ordinarie dei militari di leva

Infine, la circolare stabilisce che le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio, le cosiddette pensioni militari tabellari, non devono essere computate nel reddito familiare ai fini sia degli assegni familiari sia dell’assegno per il nucleo familiare. Il chiarimento si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 4 luglio 1989, che ha riconosciuto a tali pensioni natura non reddituale e risarcitoria, assimilabile a quella delle pensioni di guerra e delle rendite vitalizie corrisposte dall’INAIL.

Riepilogo dei periodi di riferimento per i redditi

La circolare riporta anche il riepilogo dei periodi di riferimento dei redditi da considerare nelle domande di prestazioni familiari relative a periodi pregressi. I periodi indicati sono i seguenti:

  • dal 1° luglio 1983 al 30 giugno 1984: redditi 1982;
  • dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985: redditi 1983;
  • dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985: redditi 1984;
  • dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986: redditi 1985;
  • dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1988: redditi 1986;
  • dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989: redditi 1987;
  • dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990: redditi 1988.

Questo riepilogo serve a facilitare l’esame delle domande presentate per periodi pregressi, uniformando il criterio temporale di valutazione del reddito familiare.

Punti principali

Assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti

Viene chiarito che, in presenza di situazioni familiari distinte al momento del decesso del dante causa, il nucleo va determinato separatamente per ciascun gruppo di aventi diritto, senza ricondurli artificialmente a un unico nucleo solo perché il titolo deriva dalla stessa posizione assicurativa. Si afferma inoltre che occorre rispettare la disciplina sull’incompatibilità tra più prestazioni familiari per lo stesso soggetto. In caso di vedovo privato della patria potestà e figli affidati a tutore o ricoverati in attesa di tutela, si devono considerare nuclei separati e il trattamento va corrisposto sulla pensione erogata con pagamento scisso a ciascun figlio, se spettante in base ai redditi.

Minimo di ore lavorate e settimana corta

Per i rapporti di lavoro di breve durata giornaliera, anche di una o due ore, la circolare afferma che l’assegno spetta per le giornate effettivamente lavorate e, se il periodo di paga è interamente lavorato, per l’intero periodo, entro il limite di 26 giornate mensili. Per i lavoratori con orario ripartito su cinque giorni, l’assegno spetta per i soli giorni lavorativi, con esclusione del sabato. Viene però richiamata l’esigenza di verificare attentamente che non vi siano abusi e che la prestazione sia effettivamente subordinata, con rinvio ai criteri di accertamento del rapporto di lavoro subordinato.

Disoccupazione non agricola e numero massimo di giornate

Per i periodi indennizzati di disoccupazione non agricola che comprendono la seconda quindicina di febbraio, si precisa che per ogni quindicina spettano 13 giornate di trattamento di famiglia. Poiché il numero massimo di giornate indennizzabili va rapportato alla durata del mese di febbraio, il massimo delle giornate di assegno può superare le 156 giornate ordinarie. In concreto, il massimo è pari a 158 giornate negli anni non bisestili e a 157 negli anni bisestili.

Personale docente di scuole private

Il Comitato amministratore ha ritenuto che agli insegnanti dipendenti da scuole private, tenuti contrattualmente all’orario di cattedra e che lo svolgano effettivamente, il trattamento di famiglia spetti in misura intera anche durante le sospensioni dell’attività didattica, purché sia corrisposta la retribuzione. L’intero trattamento spetta anche quando il numero di ore non è stato effettuato per cause che danno comunque diritto alla prestazione, come malattia o ferie. Se invece l’insegnante è tenuto a un orario inferiore a quello previsto o non effettua l’orario per ragioni diverse, il trattamento va corrisposto in rapporto alle effettive giornate di presenza.

Aumento del 50% dei limiti di reddito per soggetti totalmente inabili

La circolare richiama l’art. 23 della legge n. 41 del 1986, che aumenta del 50% i limiti di reddito familiare per nuclei con soggetti totalmente inabili ai fini delle prestazioni di famiglia. Per i minori di 18 anni, lo stato di totale inabilità può essere attestato mediante il verbale delle Commissioni sanitarie su modulo A/SAN; in mancanza, interviene l’accertamento dell’Ufficio sanitario INPS su domanda con mod. ANF 42 e certificazione mod. SS 3/AF. Per i maggiorenni sono richiesti specifici documenti sanitari o, in difetto, l’accertamento dell’INPS. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, si distingue tra requisito per gli assegni familiari e requisito per l’aumento dei limiti di reddito.

Assegno per congedo matrimoniale

Viene precisato che il permesso matrimoniale previsto dal RDL n. 1334 del 1937 per gli impiegati privati non dà diritto all’assegno per congedo matrimoniale a carico dell’Istituto, né consente ricorso ai Comitati provinciali dell’INPS per tale prestazione. L’assegno per congedo matrimoniale è riconducibile esclusivamente ai contratti collettivi nazionali del 31 maggio 1941 e del 10 novembre 1942, relativi a specifiche categorie di lavoratori non impiegatizi e ai marittimi di bassa forza.

Non computabilità delle pensioni privilegiate ordinarie dei militari di leva

Si chiarisce che le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio non devono essere computate nel reddito familiare ai fini degli assegni familiari e dell’assegno per il nucleo familiare. Il chiarimento si fonda sulla sentenza della Corte costituzionale n. 387 del 4 luglio 1989, che ne riconosce il carattere non reddituale e risarcitorio, assimilabile alle pensioni di guerra e alle rendite vitalizie INAIL.

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