Sentenza del 25/01/2021 n. 126 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - Redditometro - Incrementi patrimoniali definiti in adesione su precedenti annualità - Possibilità di variazione del valore - Non sussiste - Motivazione specifica - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava che l'Amministrazione, pur avendo in sede di adesione già definito in precedenti annualità i medesimi incrementi patrimoniali e i relativi valori, aveva successivamente attribuito valori differenti per un'altra annualità. Si deduceva la violazione del principio di certezza del diritto e l'illegittimità della nuova determinazione senza adeguata motivazione che giustificasse la diversa valorizzazione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, in presenza di accertamenti precedentemente definiti in sede di adesione concernenti gli stessi incrementi patrimoniali, l'Amministrazione deve assumere i valori già concordati per le altre annualità. Qualora intenda modificarli, è necessaria una specifica e circostanziata motivazione che giustifichi la variazione. In mancanza di tale motivazione la diversa valorizzazione è illegittima. Di conseguenza il ricorso del contribuente è stato accolto e l'atto impugnato è stato annullato o rideterminato secondo i valori precedentemente definiti, salvo che l'Amministrazione fornisca motivazione idonea.
Norme richiamate
principio di certezza del diritto
Il principio impone che, quando vi siano accertamenti definiti in adesione su precedenti periodi relativi agli stessi elementi, l'Amministrazione non possa mutare i valori già concordati senza fornire motivazione specifica; detta certezza tutela l'affidamento del contribuente.
accertamento definito in sede di adesione (istituto dell'adesione)
L'accordo raggiunto in adesione su determinati incrementi patrimoniali costituisce riferimento che l'Amministrazione deve assumere nelle successive valutazioni riguardanti gli stessi fatti/oggetti, salvo prova e motivazione circostanziata della necessità di diversa quantificazione.
Massime di principio
- I valori concordati in sede di adesione relativi a incrementi patrimoniali vincolano l'Amministrazione quando si tratta degli stessi fatti o degli stessi elementi patrimoniali in annualità diverse.
- L'Amministrazione può variare i valori precedentemente definiti solo se fornisce una motivazione specifica, dettagliata e documentata che giustifichi la diversa quantificazione.
- In assenza di motivazione adeguata la diversa valorizzazione è illegittima e il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto impugnato o la sua rideterminazione conformemente ai valori già definiti.
- In contenzioso l'onere di spiegare la ragionevole discrepanza rispetto all'accordo di adesione grava sull'Amministrazione; al contribuente spetta far valere l'effetto vincolante degli accordi già stipulati.
- Per evitare contestazioni future, sia l'Amministrazione sia il contribuente dovrebbero documentare e motivare chiaramente, in sede di adesione, i criteri di valutazione adottati e le correlazioni temporali tra incremento e annualità.
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