Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4616/2026 - Napoli, Sezione 8

Per l'ottemperanza Alla sentenza n. 3672/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1465/2025 del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.05.2025, notificata il 21.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio di euro 500,00 annui per due anni scolastici, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, per complessivi euro 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero, che non l'aveva impugnata né eseguita. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché l'assenza di prova dell'avvenuto adempimento da parte del Ministero. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il TAR ha precisato che l'amministrazione deve comunque corrispondere il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione e l'inerzia dell'amministrazione impediscono che quest'ultima possa trarre vantaggio dal proprio inadempimento. Il Collegio ha nominato sin da subito un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto un obbligo conformativo alla pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risultano rispettate le disposizioni processuali relative alla trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; tale termine è stato ritenuto decorso nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente mediante la Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve imporre l'esecuzione esatta e integrale dell'obbligo entro un termine assegnato, verificata la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Se il termine fissato dal giudice per fruire di un beneficio non può più essere rispettato per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, un'obbligazione pecuniaria fungibile deve essere adempiuta mediante corresponsione del relativo controvalore economico, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo.
  • L'amministrazione non può invocare il decorso del tempo determinato dal proprio inadempimento per sottrarsi all'esecuzione del giudicato o per ridurre la portata dell'obbligo accertato giudizialmente.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il commissario ad acta può essere incaricato di reperire o allocare le risorse di bilancio e di compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, cause legittime di impedimento all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.