Sentenza n. 3057/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. 0424529/2024 del 2 settembre 2024, adottato dal Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambiente - Sezione Competitività delle filiere agroalimentare -Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - della Regione Puglia, recante ad oggetto “Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” - Campagna 2024/2025 - Comunicazione di non ricevibilità della domanda di contributo relativa al bando OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2024/2025. CONSORZIO VINUM & CIBUS ITALICI - progetto multiregionale INTERNATIONAL CHEERS”; - in parte qua, per quanto occorrer possa, della Determinazione del Dirigente Sezione Competitività Delle Filiere Agroalimentari, della Regione Puglia, del 21 maggio 2024, n. 190, recante ad oggetto “OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” - Campagna 2024/2025. Decreto Ministeriale n. 0331843 del 26 giugno 2023 e Decreto Direttoriale n. 0198090 del 03 maggio 2024. Approvazione “Avviso per la presentazione delle domande di contributo relative a progetti regionali e multiregionali” e, in parte qua, del relativo allegato A”; - in parte qua, per quanto occorrer possa, della successiva Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, della Regione Puglia, del 01 luglio 2024, n. 245, di proroga della scadenza del termine di presentazione delle domande e di conferma di quanto già disposto con la precedente determina n. 190 del 21 maggio 2024; - in parte qua, per quanto occorrer possa, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 331843 del 26 giugno 2023 recante “Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell’OCM Vino””; - in parte qua, per quanto occorrer possa, del Decreto Direttoriale - DISAI DGAGEBIL - del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, n. 0198090 del 03 maggio 2024; - in parte qua, per quanto occorrer possa, della D.G.R. della Regione Veneto n. 588 del 27 maggio 2024 avente ad oggetto “Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027 - PSP Italia 2023-2027 - Intervento settoriale vitivinicolo Promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi. Bando regionale per la presentazione dei progetti per la campagna 2024/2025 (fondi 2025). Regolamento (UE) n. 2021/2115, art. 58. DGR/CR n. 41 del 14 maggio 2024” e, in parte qua, dell’allegato A, in relazione alle omologhe clausole lesive contenute negli impugnati provvedimenti di cui ai punti precedenti; - laddove esistente e per quanto occorrer possa, della graduatoria eventualmente adottata dalla Regione Veneto, i cui estremi non sono noti; - di ogni atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto ai predetti provvedimenti e per la condanna della Regione Puglia alla trasmissione d’ufficio della domanda presentata dalla parte ricorrente presso la competente Regione Veneto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO VINUM & CIBUS ITALICI il 14\1\2025: - del Decreto del Direttore Generale degli Affari Generali e del Bilancio del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, prot. n. 0605004 del 15.11.2024, nonché della graduatoria ivi contenuta e allegata, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti; - per quanto occorrer possa e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, della graduatoria approvata in via provvisoria e della graduatoria definitiva comunicate dalla Regione Veneto e comunicate al Masaf, i cui estremi non sono noti; - di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto, connesso e/o consequenziale agli atti e provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ricevibilità e conseguente esclusione della domanda di contributo per un progetto multiregionale OCM Vino, nonché gli atti presupposti e la graduatoria ministeriale e regionale impugnata con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio, avente sede legale in Veneto e sedi operative anche in Puglia, aveva presentato alla Regione Puglia una domanda di contributo per un progetto multiregionale di promozione di vini prodotti in Veneto e Puglia. La Regione Puglia aveva dichiarato la domanda irricevibile perché, per i progetti multiregionali, essa avrebbe dovuto essere presentata alla Regione in cui il soggetto proponente aveva la sede legale, cioè la Regione Veneto. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che la procedura avesse natura nazionale con istruttoria regionale, che l'erronea individuazione della Regione destinataria integrasse al più un'ipotesi di incompetenza relativa e imponesse alla Regione adita di trasmettere d'ufficio l'istanza alla Regione competente, in applicazione dei principi di leale collaborazione, proporzionalità, ragionevolezza e soccorso procedimentale. Ha inoltre sostenuto che l'art. 9, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale n. 331843/2023, richiamato dall'atto regionale, riguardasse soltanto la non conformità sostanziale del progetto e non l'errata presentazione della domanda; che la formula dell'irricevibilità fosse impropria e non prevista dalla disciplina; e, in subordine, che fossero illegittime le clausole escludenti contenute nel decreto ministeriale, nel decreto direttoriale e nell'avviso regionale. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e le graduatorie regionali, deducendo l'illegittimità derivata dagli stessi vizi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti, confermando l'orientamento già espresso in sede cautelare. Ha ritenuto che le procedure di erogazione di contributi pubblici, quando selezionano i beneficiari mediante avviso pubblico, siano disciplinate da regole vincolanti, interpretabili letteralmente quando chiare, sia in ragione del principio di tipicità dell'azione amministrativa sia perché l'avviso opera come offerta al pubblico nell'ambito di un negozio con comunione di scopo. La prescrizione secondo cui il progetto multiregionale doveva essere presentato alla Regione della sede legale del proponente è stata qualificata come chiara, essenziale e funzionale non soltanto all'organizzazione dell'istruttoria, ma anche al corretto riparto delle risorse e alla par condicio tra i partecipanti. Il giudice ha escluso che il rapporto tra Regione Puglia e Regione Veneto configurasse un'ipotesi di incompetenza relativa: le Regioni sono autonome articolazioni di distinti livelli di governo e il riparto è orizzontale, non interno a una medesima struttura amministrativa. Non sussisteva quindi un obbligo della Regione Puglia di trasmettere la domanda alla Regione Veneto. Il TAR ha inoltre ritenuto applicabile la clausola che prevedeva, a pena di esclusione, la presentazione delle domande agli uffici regionali competenti; l'irricevibilità è stata considerata una formula descrittiva dell'effetto derivante dall'inosservanza della condizione di presentazione, senza necessità di ricorrere a nozioni processuali. Il principio di soccorso procedimentale non è stato ritenuto invocabile in una procedura selettiva e comparativa per sanare un errore professionale dell'operatore, poiché ciò avrebbe inciso sulla neutralità, imparzialità e par condicio. Le censure subordinate contro le clausole escludenti sono state anch'esse respinte, non ravvisandosi violazione dei principi di leale collaborazione, proporzionalità o ragionevolezza. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità e novità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 97 Costituzione
I principi di buon andamento e imparzialità giustificano regole procedurali chiare e vincolanti, funzionali allo svolgimento celere e ordinato delle procedure comparative.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di leale collaborazione tra amministrazione e privato non consente di disapplicare o sostituire una prescrizione del bando chiara e inequivoca.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente fondato sulle prescrizioni della disciplina di gara e sulla loro applicazione alla domanda presentata a una Regione diversa da quella competente.
art. 12 l. 241/1990
Le procedure di concessione di contributi pubblici devono rispettare criteri e modalità predeterminati e le regole dell'avviso che disciplinano la selezione dei beneficiari.
art. 1336 c.c.
L'avviso pubblico per l'erogazione del finanziamento è stato qualificato come offerta al pubblico, con conseguente vincolatività delle sue clausole secondo il loro significato letterale.
art. 12 disp. prel. c.c.
Le clausole dell'avviso pubblico chiaro e non ambiguo devono essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dalle parole e dalla loro connessione.
art. 5, comma 1, lett. c), D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023
Per i progetti multiregionali, la domanda dei soggetti proponenti indicati dalla disciplina deve essere presentata alla Regione in cui il proponente ha la sede legale.
art. 9, comma 1, lett. d), D.M. n. 331843 del 26 giugno 2023
La previsione sulle cause di esclusione concorre, secondo la disciplina applicata dal giudice, a impedire l'ammissione di progetti presentati in violazione delle regole dell'art. 5.
art. 7, comma 2, Decreto direttoriale MASAF n. 0198090 del 3 maggio 2024
Le domande di contributo relative alla campagna 2024/2025, a valere sui fondi di quota regionale e multiregionale, devono pervenire, pena l’esclusione, agli indirizzi degli uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti alla ricezione dei progetti.
La presentazione presso un ufficio regionale diverso da quello competente è sanzionata con l'esclusione; la fattispecie è completa e non richiede integrazioni mediante nozioni processuali o un obbligo di trasmissione d'ufficio.
art. 8, lett. c), Avviso Regione Puglia allegato alla determinazione n. 190 del 21 maggio 2024
La domanda per i progetti multiregionali deve essere presentata alla Regione della sede legale del proponente, che assume il ruolo di Regione capofila; tale regola è funzionale anche alla correlazione tra progetto e stanziamenti regionali e nazionali.
art. 9, comma 1, lett. d), Allegato A alla determinazione Regione Puglia n. 190 del 21 maggio 2024
La clausola dell'avviso regionale, riproduttiva della disciplina ministeriale, legittima l'esclusione della domanda non conforme alle regole applicabili alla presentazione del progetto.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l'erogazione di contributi pubblici, le prescrizioni dell'avviso relative alle modalità e al luogo di presentazione della domanda sono normalmente vincolanti quando risultano chiare e inequivoche, poiché assicurano tipicità dell'azione amministrativa, celerità dell'istruttoria e par condicio tra i partecipanti.
- Quando la disciplina stabilisce che una domanda di finanziamento debba essere presentata alla Regione individuata in base alla sede legale del proponente, la Regione diversa eventualmente adita non è tenuta a trasmettere d'ufficio l'istanza alla Regione competente se il riparto delle funzioni è orizzontale tra amministrazioni regionali autonome e non interno a una medesima struttura amministrativa.
- In una procedura selettiva e comparativa per l'accesso a provvidenze pubbliche, il principio di leale collaborazione e il soccorso procedimentale non possono essere utilizzati per sanare l'erronea individuazione dell'amministrazione destinataria quando la lex specialis prevede espressamente, a pena di esclusione, la presentazione presso l'ufficio competente.
- Le regole che individuano l'amministrazione competente a ricevere la domanda di finanziamento possono costituire condizioni sostanziali di ammissibilità, non meri adempimenti organizzativi, quando sono funzionali al riparto delle risorse, all'individuazione dell'amministrazione capofila e alla corretta instaurazione del rapporto di finanziamento.
- La formula dell'irricevibilità utilizzata dall'amministrazione per descrivere l'effetto dell'inosservanza di una condizione di presentazione della domanda non determina l'illegittimità dell'atto quando la disciplina applicabile prevede chiaramente l'esclusione della domanda presentata a un ufficio diverso da quello competente.
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