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Ordinanza

Ordinanza n. 432/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti del Comune di Gallarate del 29.12.2025 e del 23.2.2026, unitamente agli atti presupposti e generali, in materia di quota di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi comunali, con particolare riferimento alla richiesta di compartecipazione alla ricorrente, quale amministratore di sostegno del Sig. P.A.;

Giustizia amministrativa202601162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali del 29 dicembre 2025 e del 23 febbraio 2026, connessi alla quota di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi comunali e alla richiesta rivolta all’amministratore di sostegno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, quale amministratore di sostegno della persona assistita, ha impugnato i provvedimenti del Comune di Gallarate relativi alla quota di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi comunali, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti né le censure rivolte agli atti presupposti e generali. Il Comune si è costituito; un ulteriore soggetto indicato in epigrafe non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni implicate dal ricorso richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Non ha quindi definito la domanda cautelare nel merito, ma ha ritenuto adeguata tutela per le esigenze rappresentate la sollecita definizione del giudizio. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la trattazione di merito all’udienza pubblica del 13 ottobre 2026. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, nella fase cautelare, di fissare direttamente la trattazione del merito quando le esigenze delle parti possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può evitare di anticipare una decisione cautelare di merito e tutelare le esigenze delle parti fissando sollecitamente la trattazione del ricorso nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione della causa all’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura processuale di tutela sollecita e non comporta, da sola, accoglimento o rigetto della domanda di annullamento né della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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