Cassazione Civile, Ordinanza n. 40856/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista nei confronti del committente per il pagamento del compenso relativo alla progettazione, al calcolo delle strutture e alla direzione lavori di un fabbricato. Il committente propose opposizione al decreto; il Tribunale la accolse solo parzialmente, condannandolo al pagamento di una somma ridotta. In appello la condanna fu ulteriormente ridotta, con detrazione di quanto già versato. Il committente ricorse per cassazione con quattro motivi: con il primo dedusse la violazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo di non dovere alcunché perché il professionista era inadempiente e gli elaborati erano privi di utilità; censurava inoltre la consulenza tecnica per aver attribuito rilievo al mancato rilievo di osservazioni del committente. Con il secondo motivo denunciò la violazione della legge professionale degli ingegneri e architetti, lamentando che la Corte d'appello avesse qualificato gli elaborati come 'progetti di massima (...) dotati di parziale esecutività', figura non prevista dalla tariffa. Con il terzo e il quarto motivo dedusse la violazione dell'art. 13 della legge n. 143/1949, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 132 e 156 c.p.c., sostenendo che non fossero dovuti rimborsi spese e che la motivazione sul punto fosse apparente; la Corte ha però rilevato che tali censure erano nuove e non risultavano proposte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il secondo motivo. Ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo: il primo perché diretto a sollecitare un riesame del merito e delle risultanze della consulenza tecnica, il terzo e il quarto perché fondati su censure nuove, non emergenti come specificamente proposte in appello. Accogliendo il secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti di tale censura, rilevando che la legge professionale non consente di configurare una prestazione intermedia tra progetto di massima e progetto esecutivo, e che il giudice deve qualificare l'elaborato in modo globale come l'uno o l'altro. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1460 c.c.
La relativa eccezione è stata ritenuta non scrutinabile nel merito perché la censura mirava in sostanza a un riesame delle valutazioni di fatto e delle risultanze della consulenza tecnica.
L. n. 143/1949
La tariffa professionale degli ingegneri e architetti non consente di configurare una prestazione intermedia tra progetto di massima e progetto esecutivo; il giudice deve qualificare l'elaborato in modo globale, senza introdurre un terzo genus di progetto parzialmente esecutivo.
art. 13 L. n. 143/1949
La censura relativa ai rimborsi spese è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non risultante come specificamente dedotta in appello.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente insieme ad altre norme, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile come nuova.
art. 132 c.p.c.
La dedotta motivazione apparente è stata ritenuta inammissibile in quanto ancillare a una questione non devoluta correttamente al giudice di merito.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel motivo sul vizio di motivazione e sui rimborsi spese; la censura è stata dichiarata inammissibile per novità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del merito delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica, quando il motivo si risolva nella contestazione dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Ai fini della liquidazione del compenso del professionista tecnico, la legge tariffaria non consente di riconoscere un tertium genus tra progetto di massima e progetto esecutivo: l'elaborato va qualificato globalmente in base al suo contenuto complessivo.
- Il giudice, nella qualificazione dell'opera professionale, deve verificare se il progetto contenga solo le direttive fondamentali dell'opera oppure il suo sviluppo completo e particolareggiato; non è legittimo attribuire valore 'parzialmente esecutivo' a un progetto.
- Le censure che introducono questioni nuove rispetto a quelle dedotte nei gradi di merito sono inammissibili in cassazione, soprattutto quando il vizio di motivazione sia dedotto solo in via strumentale rispetto a una questione non devoluta.
- L'eccezione di inadempimento non può essere utilmente scrutinata in cassazione se la sua deduzione richiede una diversa ricostruzione del fatto e delle valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito.
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