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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30000/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente bancario)

La controversia

Un correntista, che aveva intrattenuto con una banca più rapporti di conto corrente, un mutuo agrario e garanzie fideiussorie prestate a favore di una società della quale era stato socio e amministratore, aveva chiesto in primo grado: la declaratoria di nullità della clausola sugli interessi parametrati agli usi, della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto nei conti correnti; la rideterminazione dei saldi e la restituzione di quanto indebitamente addebitato; il risarcimento del danno per violazione di correttezza e buona fede; la nullità delle fideiussioni. La banca, poi cessionaria del credito in favore di altra società, aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dei saldi e di una cambiale agraria. In appello erano stati proposti gravami contrapposti, entrambi rigettati. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) omesso esame e vizio motivazionale per avere la Corte territoriale determinato il saldo dei conti aderendo acriticamente alla prima consulenza tecnica d'ufficio e senza valutare la CTU svolta in appello; 2) violazione delle norme sui contratti e sugli interessi bancari per avere ritenuto valida la determinazione convenzionale degli interessi tramite relatio; 3) violazione delle norme sulla fideiussione e sull'onere probatorio, sostenendo che il garante dovesse essere liberato perché la banca avrebbe concesso nuovo credito alla società pur conoscendone le difficoltà economiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse omesso di valutare la CTU espletata in secondo grado e di giustificare il discostamento dalle sue conclusioni, con motivazione al di sotto del minimo costituzionale. Ha rigettato il secondo motivo perché la clausola sugli interessi risultava, secondo la sentenza impugnata, sufficientemente determinata per iscritto mediante criteri idonei alla precisa individuazione del saggio, sicché non si trattava di un generico rinvio agli usi di piazza. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla qualità del fideiussore di socio e amministratore della società garantita, qualità che faceva presumere la sua piena conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale ed escludeva la liberazione ex art. 1956 c.c. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il mancato esame delle risultanze della CTU può integrare omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, specie quando il giudice si discosti dalle conclusioni del consulente senza motivare.

  • artt. 111 Cost., 112 c.p.c., 115 c.p.c., 2697 c.c.

    Sono richiamati dal ricorrente come norme violate nella valutazione dei fatti e nella decisione sui saldi bancari e sulla prova, ma la Corte accoglie il motivo solo per il vizio di omessa valutazione della CTU.

  • artt. 1284 c.c., 1321 c.c., 1323 c.c., 1362 c.c., 1366 c.c., 1367 c.c., 1372 c.c.

    Richiamati nel secondo motivo per contestare la validità della determinazione convenzionale degli interessi; la Corte conferma che è lecita la pattuizione del tasso se la clausola consente la sua precisa determinazione.

  • art. 117 TUB

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro di validità della clausola sugli interessi bancari.

  • art. 1956 c.c.

    La Corte ribadisce che il fideiussore socio e amministratore della società debitrice, conoscendone le difficoltà economiche, non può ottenere la liberazione invocando la concessione di ulteriore credito al debitore principale.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma non decisivo nel caso concreto; le censure non si confrontano con la ratio decidendi.

Massime di principio

  • Il mancato esame, da parte del giudice di merito, di una consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello e la mancata giustificazione del discostamento dalle sue conclusioni possono integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando in causa vi siano più consulenze tecniche con esiti difformi, il giudice che aderisca ad una di esse o se ne discosti deve motivare espressamente le ragioni della scelta, indicando i criteri e gli elementi di valutazione seguiti; un'adesione acritica rende la motivazione apparente o comunque insufficiente.
  • In materia di conto corrente bancario, la clausola sugli interessi è valida se indica in modo puntuale il tasso o consente la sua esatta determinazione mediante criteri prestabiliti; è invece inidoneo un generico rinvio agli usi di piazza, se tale rinvio non consente di individuare con chiarezza il saggio applicabile.
  • La nullità della clausola sugli interessi non può essere affermata quando dal testo contrattuale risulti una determinazione per relationem sufficientemente precisa e non un rinvio indistinto a parametri variabili o indeterminati.
  • Il fideiussore che sia stato socio e amministratore della società garantita e che, per tale posizione, abbia conosciuto le difficoltà economiche del debitore principale non può ottenere la liberazione ex art. 1956 c.c. per il solo fatto che la banca abbia concesso ulteriore credito alla società.
  • Per dedurre utilmente la violazione dell'art. 1956 c.c. il ricorrente deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o disancorate dalla ragione decisiva del rigetto sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniInadempimentoFideiussione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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