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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento della Prefettura di Bari - Sportello Unico per l'Immigrazione di Bari - cod. pratica P-BA/L/N/2025/100088, notificato in data 20.11.2025 a mezzo pec al sottoscritto difensore, ove veniva decretato il rigetto dell'istanza de qua, rifiutando così la possibilità che il lavoratore convertisse il proprio permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Prefettura di Bari-Sportello Unico per l'Immigrazione della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia e assunto per lavoro agricolo stagionale, aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato. L'Amministrazione ha respinto l'istanza recependo il parere negativo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui non risultava svolta una prestazione lavorativa media di almeno 13 giornate mensili per tre mesi solari, pari a 39 giornate complessive. L'Ispettorato aveva calcolato le giornate per mese solare, escludendo quelle a cavallo tra un mese e l'altro. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria, violazione dell'art. 4 Cost., dell'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 8 CEDU, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, oltre alla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che il requisito delle 39 giornate dovesse essere verificato in un periodo equivalente a circa 90 giorni decorrente dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa, e non nei primi tre mesi solari.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. L'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e, per il lavoro agricolo, la circolare congiunta del 27 ottobre 2023 specifica il parametro di almeno 13 giornate mensili nei tre mesi lavorativi, per complessive 39 giornate coperte da contribuzione. Il Collegio ha interpretato il trimestre come un periodo di circa 90 giorni decorrente dal primo giorno di lavoro effettivo, non necessariamente coincidente con tre mesi solari. Il criterio seguito dall'Ispettorato, che imponeva il computo per mesi solari ed escludeva le giornate a cavallo tra mesi, è stato ritenuto eccessivamente penalizzante, privo di chiaro fondamento normativo e incompatibile con la finalità della disciplina, poiché avrebbe escluso giornate effettivamente lavorate nel periodo di riferimento e avrebbe fatto decorrere il computo da una data anteriore all'ingresso o all'inizio dell'attività lavorativa. L'Amministrazione è stata onerata di rideterminarsi entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese, pari a 2.000 euro oltre oneri di legge, sono state poste a carico del Ministero dell'Interno.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

    La conversione richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e la presenza di un'offerta di lavoro subordinato; nel lavoro agricolo il periodo deve essere valutato secondo un arco temporale di circa 90 giorni decorrente dall'inizio effettivo dell'attività.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base del preavviso di rigetto comunicato al ricorrente.

  • circolare congiunta Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Agricoltura e Ministero del Turismo, prot. n. 5969 del 27 ottobre 2023

    Con riferimento al settore agricolo le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

    Il requisito delle 39 giornate deve essere calcolato nei tre mesi lavorativi, intesi come periodo di circa 90 giorni dall'inizio effettivo del lavoro, e non necessariamente come tre mesi solari.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 4 Costituzione

    Richiamato tra i parametri costituzionali dedotti dal ricorrente.

  • art. 15 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato tra i parametri sovranazionali dedotti dal ricorrente.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato tra i parametri convenzionali dedotti dal ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il requisito dello svolgimento di attività lavorativa per almeno tre mesi deve essere verificato con riferimento a un periodo di circa 90 giorni decorrente dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa, e non necessariamente mediante il computo dei tre mesi solari.
  • Nel lavoro agricolo stagionale, il parametro delle almeno 39 giornate lavorative, corrispondenti a una media di 13 giornate mensili per tre mesi lavorativi, deve comprendere tutte le giornate regolarmente lavorate nel periodo di riferimento, incluse quelle a cavallo tra mesi solari.
  • Un criterio amministrativo che escluda le giornate lavorate a cavallo tra mesi solari e faccia decorrere il computo da una data anteriore all'inizio effettivo del lavoro è eccessivamente penalizzante, non adeguatamente fondato sulla disciplina applicabile e illegittimo se determina l'omessa considerazione di giornate lavorative comprese nel trimestre di circa 90 giorni.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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