Sentenza del 23/01/2020 n. 1482 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento TIA emesso da La. S.p.a. per gli anni 2006-2009, sostenendo che la Delibera comunale n.44/2006 istitutiva della TIA nel Comune di Latina fosse legittima. La questione centrale è se, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.152/2006 (29.4.2006), i Comuni potessero ancora deliberare il passaggio dalla TARSU alla TIA (TIA1) o se la soppressione della TIA1 avesse fatto venire meno il regime transitorio e vietato nuove istituzioni della TIA in mancanza dei provvedimenti attuativi del Codice dell'Ambiente.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso di La. S.p.a., confermando la decisione della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente P.G.B. e quindi annullato l'accertamento. Il Collegio ha ritenuto che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.152/2006 (29.4.2006) la TIA prevista dal D.Lgs. n.22/1997 è stata soppressa e, salvo le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati, non fosse possibile istituire ex novo la TIA1. Per queste ragioni la Delibera comunale adottata dopo il 29.4.2006 è illegittima. Le spese di giudizio sono compensate; è dato atto dell'eventuale obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'Ambiente) art. 238, comma 1
La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, art.49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
La Corte interpreta questa disposizione come soppressione della TIA1 dal 29.4.2006; ciò implica che non possa residuare un regime transitorio utile a legittimare nuove delibere istitutive della TIA dopo tale data, salvo le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi già vigenti.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice dell'Ambiente) art. 238, comma 11
Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti
La norma consente la prosecuzione delle sole discipline regolamentari già vigenti in capo ai Comuni fino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi; non autorizza l'adozione ex novo di disciplinari o delibere istitutive della TIA dopo l'entrata in vigore del Codice.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 art.49
Istituzione della tariffa di igiene ambientale (cd. TIA1) e disciplina transitoria per la soppressione della TARSU.
La disposizione istitutiva della TIA1 era accompagnata da un regime transitorio regolato dal D.P.R. n.158/1999; tuttavia tale regime transitorio è stato interrotto dalla successiva soppressione della TIA1 operata dal D.Lgs. n.152/2006.
D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 art.11
Regime transitorio per il passaggio alla tariffa con termini (sette/otto anni) per il raggiungimento della copertura dei costi; disciplina applicabile fino al termine del periodo transitorio.
Il DPR aveva fissato un arco temporale minino per il regime transitorio (portando la TARSU in vigore almeno fino al 19 giugno 2006 per effetto del computo dei termini); tuttavia la Corte rileva che l'entrata in vigore del D.Lgs. n.152/2006 (29.4.2006) ha comunque posto fine al regime transitorio previsto dal DPR nella parte relativa alla TIA1.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 (TARSU) art.58 e art.68
Normativa istitutiva e regolamentare della TARSU citata come normativa previgente.
La TARSU era la disciplina preesistente che poteva continuare ad applicarsi nei casi consentiti dal Codice fino all'entrata in vigore dei nuovi atti attuativi; i criteri di determinazione della TARSU sono stati estesi alla TIA laddove applicabile.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 art.264, comma 1, lett. i
Abrogazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e principio di applicazione dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 22/1997 sino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi del nuovo decreto.
La disposizione conferma l'abrogazione della normativa precedente ma prevede che gli atti attuativi già adottati continuino ad applicarsi fino all'entrata in vigore dei nuovi atti attuativi; non comporta però ultrattività generalizzata del regime transitorio originario oltre la data di entrata in vigore del Codice.
Massime di principio
- L'entrata in vigore del D.Lgs. n.152/2006 (29/4/2006) ha soppresso la TIA1 e limita la prosecuzione delle misure precedenti solo alle discipline regolamentari già vigenti e ai provvedimenti attuativi già adottati; non consente l'adozione ex novo di delibere istitutive della TIA dopo tale data.
- I Comuni che avevano adottato la TIA prima del 29/4/2006 possono continuare ad applicarla fino all'adozione dei nuovi provvedimenti attuativi; quelli che non l'avevano fatto non potevano legittimamente introdurla dopo tale data in assenza di regolamenti attuativi.
- In contestazioni simili è cruciale verificare la data di adozione della delibera comunale rispetto alla data di entrata in vigore del Codice e l'esistenza di provvedimenti attuativi già emanati; la prova dell'effettiva vigenza della disciplina regolamentare al momento rilevante grava sull'amministrazione.
- Dato il quadro normativo e i diversi orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti, i giudici possono compensare le spese di lite per le oggettive incertezze su quale interpretazione prevalga; pertanto in casi dubbi valutare anche il rischio processuale e i costi.
- Per una corretta strategia processuale è opportuno verificare la giurisprudenza più aggiornata (anche del giudice amministrativo) e la presenza di eventuali atti attuativi successivi che possano mutare la legittimità dell'istituzione o dell'applicazione della tariffa.
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