Cassazione Penale, Sentenza n. 8197/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava tre punti principali: 1) la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione relativamente a beni in leasing, sostenendo che i beni non erano nella effettiva disponibilità della fallita (contratto di leasing risolto prima del fallimento, decreto ingiuntivo e successiva transazione post-fallimento con Biella Leasing); 2) la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale, deducendo la mancanza del dolo e l'esistenza di consegne documentali che dimostrerebbero assenza di occultamento o distrazione delle scritture (parziale e tardiva consegna ma comunque documentazione fino al 2011); 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e 62-bis c.p.), con critica alla valutazione della collaborazione e al peso attribuito alla transazione intervenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: sulla distrazione da leasing ha richiamato la giurisprudenza che considera rilevante la disponibilità di fatto dei beni e ha osservato che i beni non sono stati rinvenuti dalla curatela e che la transazione con Biella Leasing è avvenuta dopo il fallimento; sulla bancarotta documentale ha ritenuto provata la carenza e dispersione delle scritture (anche alla luce delle risultanze della curatela) e la sussistenza dell'elemento soggettivo; sul diniego delle circostanze generiche ha confermato la valutazione dei giudici di merito, richiamando i precedenti penali e la mancanza di collaborazione significativa. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e ha motivato l'attribuzione di colpa processuale per l'evidente inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
La Corte richiama che la distrazione di beni in leasing integra bancarotta patrimoniale quando i beni erano nella effettiva disponibilità dell'utilizzatore e la loro sottrazione abbia pregiudicato la massa fallimentare, con rilevanza anche dell'onere di restituzione secondo art. 79 L. fall.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Riferita alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto sussistente la rilevanza penale per la carenza/dispersione delle scritture e l'elemento soggettivo del reato.
art. 217, comma 2, legge fallimentare
Norma collegata alla bancarotta documentale; la Corte ha valutato la prova della mancata tenuta o dispersione delle scritture secondo i criteri di legge.
art. 79, legge fallimentare
Richiamata per spiegare il pregiudizio alla massa fallimentare derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione dei beni in leasing.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente il diniego, valutando elementi negativi come i precedenti e la scarsa collaborazione.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata in connessione con l'art. 133 per il riconoscimento delle circostanze attenuanti speciali; la Corte ha confermato l'insussistenza dei presupposti nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna per spese e sanzioni quando il ricorso è inammissibile per colpa: la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata nella parte in cui si esclude la violazione di legge per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non meramente apodittica.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Citando la sanzione di nullità per motivazione mancante, la Corte esclude che ciò si sia verificato nel caso in esame, avendo i giudici di merito motivato le loro conclusioni.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod. L. 18/12/2020, n. 176)
Riferimento procedurale alla requisitoria scritta del Procuratore generale ammessa ai sensi della norma emergenziale; non incisiva sul merito della decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- Beni dati in leasing possono integrare il reato di bancarotta per distrazione se erano nella effettiva disponibilità dell'utilizzatore al momento della sottrazione; la mera proprietà formale del bene a terzi (concedente) non esclude la responsabilità quando la disponibilità di fatto ha consentito la sottrazione e ha arrecato pregiudizio alla massa fallimentare.
- Una transazione o il soddisfacimento del credito del concedente intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento non cancellano necessariamente la responsabilità penale; la riparazione del danno deve essere anteriorе al fallimento per escludere il reato (principio della 'bancarotta riparata').
- La dispersione o la mancanza delle scritture contabili, unitamente alla consegna tardiva e incompleta dei documenti, può costituire elemento indiziario dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta documentale; la derubricazione richiede che manchi effettivamente ogni indice di dolo.
- In Cassazione non è consentito un semplice diverso apprezzamento delle prove già valutate in fatto dai giudici di merito; il ricorso deve censurare vizi di diritto o motivazionali specifici e non limitarsi a chiedere una rivalutazione dei fatti.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario fornire elementi positivi di moralità o collaborazione che compensino i fattori negativi (precedenti, capacità a delinquere, comportamento durante la procedura concorsuale); la sola produzione parziale di documenti non garantisce automaticamente il riconoscimento.
- Una motivazione di appello che richiama e integra le ragioni del primo grado non è di per sé apodittica: è sufficiente che la Corte territoriale espliciti le ragioni del rigetto e dia conto degli elementi probatori rilevanti (es. mancato rinvenimento dei beni, valutazioni del curatore).
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'iscrizione di responsabilità per colpa e l'obbligo di versamento alle casse previste dalla legge processuale (art. 616 c.p.p.).
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