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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8197/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava tre punti principali: 1) la responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione relativamente a beni in leasing, sostenendo che i beni non erano nella effettiva disponibilità della fallita (contratto di leasing risolto prima del fallimento, decreto ingiuntivo e successiva transazione post-fallimento con Biella Leasing); 2) la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale, deducendo la mancanza del dolo e l'esistenza di consegne documentali che dimostrerebbero assenza di occultamento o distrazione delle scritture (parziale e tardiva consegna ma comunque documentazione fino al 2011); 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 133 e 62-bis c.p.), con critica alla valutazione della collaborazione e al peso attribuito alla transazione intervenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: sulla distrazione da leasing ha richiamato la giurisprudenza che considera rilevante la disponibilità di fatto dei beni e ha osservato che i beni non sono stati rinvenuti dalla curatela e che la transazione con Biella Leasing è avvenuta dopo il fallimento; sulla bancarotta documentale ha ritenuto provata la carenza e dispersione delle scritture (anche alla luce delle risultanze della curatela) e la sussistenza dell'elemento soggettivo; sul diniego delle circostanze generiche ha confermato la valutazione dei giudici di merito, richiamando i precedenti penali e la mancanza di collaborazione significativa. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e ha motivato l'attribuzione di colpa processuale per l'evidente inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare

    La Corte richiama che la distrazione di beni in leasing integra bancarotta patrimoniale quando i beni erano nella effettiva disponibilità dell'utilizzatore e la loro sottrazione abbia pregiudicato la massa fallimentare, con rilevanza anche dell'onere di restituzione secondo art. 79 L. fall.

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Riferita alla bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto sussistente la rilevanza penale per la carenza/dispersione delle scritture e l'elemento soggettivo del reato.

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    Norma collegata alla bancarotta documentale; la Corte ha valutato la prova della mancata tenuta o dispersione delle scritture secondo i criteri di legge.

  • art. 79, legge fallimentare

    Richiamata per spiegare il pregiudizio alla massa fallimentare derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione dei beni in leasing.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente il diniego, valutando elementi negativi come i precedenti e la scarsa collaborazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in connessione con l'art. 133 per il riconoscimento delle circostanze attenuanti speciali; la Corte ha confermato l'insussistenza dei presupposti nel caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna per spese e sanzioni quando il ricorso è inammissibile per colpa: la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente anche al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata nella parte in cui si esclude la violazione di legge per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non meramente apodittica.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Citando la sanzione di nullità per motivazione mancante, la Corte esclude che ciò si sia verificato nel caso in esame, avendo i giudici di merito motivato le loro conclusioni.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod. L. 18/12/2020, n. 176)

    Riferimento procedurale alla requisitoria scritta del Procuratore generale ammessa ai sensi della norma emergenziale; non incisiva sul merito della decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Beni dati in leasing possono integrare il reato di bancarotta per distrazione se erano nella effettiva disponibilità dell'utilizzatore al momento della sottrazione; la mera proprietà formale del bene a terzi (concedente) non esclude la responsabilità quando la disponibilità di fatto ha consentito la sottrazione e ha arrecato pregiudizio alla massa fallimentare.
  • Una transazione o il soddisfacimento del credito del concedente intervenuti dopo la dichiarazione di fallimento non cancellano necessariamente la responsabilità penale; la riparazione del danno deve essere anteriorе al fallimento per escludere il reato (principio della 'bancarotta riparata').
  • La dispersione o la mancanza delle scritture contabili, unitamente alla consegna tardiva e incompleta dei documenti, può costituire elemento indiziario dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta documentale; la derubricazione richiede che manchi effettivamente ogni indice di dolo.
  • In Cassazione non è consentito un semplice diverso apprezzamento delle prove già valutate in fatto dai giudici di merito; il ricorso deve censurare vizi di diritto o motivazionali specifici e non limitarsi a chiedere una rivalutazione dei fatti.
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario fornire elementi positivi di moralità o collaborazione che compensino i fattori negativi (precedenti, capacità a delinquere, comportamento durante la procedura concorsuale); la sola produzione parziale di documenti non garantisce automaticamente il riconoscimento.
  • Una motivazione di appello che richiama e integra le ragioni del primo grado non è di per sé apodittica: è sufficiente che la Corte territoriale espliciti le ragioni del rigetto e dia conto degli elementi probatori rilevanti (es. mancato rinvenimento dei beni, valutazioni del curatore).
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'iscrizione di responsabilità per colpa e l'obbligo di versamento alle casse previste dalla legge processuale (art. 616 c.p.p.).

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