Cassazione Civile, Ordinanza n. 22414/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della giusta indennità di espropriazione e di occupazione legittima relativa a un'area già occupata da un fabbricato danneggiato dal sisma del 1980 e poi demolito dal Comune. Dopo la demolizione, il Comune aveva dapprima respinto le istanze dei condomini per la ricostruzione in sito e per l'assegnazione di altra area, aveva poi adottato una variante urbanistica e un piano di recupero che includevano il bene, aveva disposto l'occupazione d'urgenza e infine emanato il decreto definitivo di esproprio. In primo grado la Corte d'appello aveva liquidato indennità elevate ritenendo la variante del 1989 un vincolo preordinato all'esproprio; in sede di legittimità, con sentenza n. 1488/2011, la Cassazione aveva confermato che quel vincolo era espropriativo e non conformativo, ma aveva cassato la decisione perché le indennità andavano commisurate al valore del bene nei momenti dell'occupazione e dell'esproprio, quando il terreno risultava inedificato. In rinvio, la Corte d'appello ha rideterminato le indennità in misura molto inferiore, ritenendo che l'area fosse originariamente destinata a standard urbanistici e che la sua vocazione non fosse edificatoria. I ricorrenti principali e quelli incidentali adesivi hanno denunciato violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio si fosse discostato dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, reintroducendo una qualificazione urbanistica ormai preclusa; i ricorsi incidentali hanno inoltre censurato l'uso della consulenza tecnica e l'omesso esame delle osservazioni alla CTU.
La decisione
La Cassazione ha accolto il motivo di ricorso principale e i ricorsi incidentali adesivi, rilevando che la Corte d'appello in sede di rinvio aveva violato il vincolo derivante dalla precedente sentenza di cassazione. La precedente decisione del 2011 aveva già definitivamente affermato, da un lato, che la variante urbanistica del 1989 aveva natura espropriativa e non conformativa e, dall'altro, che ai fini indennitari non poteva considerarsi la sopravvenuta destinazione dell'area a standard urbanistici, dovendosi invece applicare i criteri previsti per le aree edificabili in base alla situazione urbanistica originaria. Il giudice di rinvio, invece, ha fondato la nuova determinazione indennitaria proprio sulla pretesa originaria destinazione a standard urbanistici, così disattendendo il principio di diritto e le premesse logico-giuridiche vincolanti della cassazione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla regola di diritto enunciata dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione e non può riesaminare questioni che integrano giudicato implicito interno o che precludano gli effetti della sentenza di cassazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto dedotto nei ricorsi
art. 394 c.p.c.
richiamato come norma violata nei ricorsi incidentali per sostenere che il giudice di rinvio non potesse discostarsi dalla decisione rescindente
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle prove e della CTU
art. 5-bis della legge n. 359 del 1992
richiamato come criterio indennitario per i terreni edificabili; la Cassazione ribadisce che, nel caso concreto, la precedente sentenza aveva già imposto di non fondare il calcolo su una sopravvenuta qualificazione urbanistica incompatibile con il giudicato
art. 39 della legge n. 2359 del 1865
menzionato come criterio applicabile alle aree edificate nel ragionamento svolto nella precedente decisione richiamata dalla Corte
legge n. 219 del 1981
citata nei fatti per le domande di ricostruzione e di assegnazione di area presentate dai proprietari dopo il sisma
Massime di principio
- In caso di cassazione con rinvio per violazione di legge, il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, ma anche agli accertamenti di fatto e alle premesse logico-giuridiche che costituiscono il necessario presupposto della decisione rescindente.
- Il giudice di rinvio non può riesaminare o riformulare questioni già coperte da giudicato implicito interno se tale riesame finirebbe per eludere o neutralizzare gli effetti della precedente sentenza di cassazione.
- Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, occorre rispettare la qualificazione urbanistica e la natura del vincolo già definitivamente accertate nel giudizio di legittimità, senza sostituirle con nuove qualificazioni incompatibili con il decisum rescindente.
- La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi incide direttamente sulla stima del bene: solo un vincolo generale di zonizzazione può rilevare ai fini del valore, mentre un vincolo particolare preordinato alla localizzazione di un'opera pubblica non può essere utilizzato per ridurre il valore dell'area secondo una nuova destinazione incompatibile con quella già accertata.
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