Cassazione Penale, Sentenza n. 36089/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativo al calcolo della pena complessiva: il ricorrente denunciava l'omessa motivazione, in particolare l'assenza di spiegazione dei criteri adottati per quantificare l'aumento della pena relativo al reato satellite di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (aggravato ex art. 416 bis), posto che la corte distrettuale aveva applicato un segmento di pena di anni 8 (prima della diminuzione per il rito abbreviato) senza motivarne la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena complessiva e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione come prescritto dalla Corte costituzionale n.183/2013, perché colmi la lacuna motivazionale esplicitando le ragioni dell'incremento di pena applicato al reato satellite emerso nella sentenza del 06/12/2021 (divenuta irrevocabile il 24/11/2022).
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
Indicazione del reato satellite (illecito in materia di stupefacenti) per il quale è stata contestata la misura dell'incremento di pena; la decisione impone che l'aumento riferito a tale reato sia motivato quando concorre nella determinazione della pena complessiva.
art. 416 bis cod. pen.
Reato considerato come reato principale in una delle sentenze rilevanti; la Corte ha osservato che la pena base è stata individuata sulla scorta di tale reato e che successivamente devono essere motivati gli aumenti per i reati satelliti.
art. 31 cod. pen.
Richiamato come limite di proporzione tra le pene nei casi di continuazione: il giudice deve verificare che gli aumenti rispettino i limiti previsti e non costituiscano un cumulo materiale surrettizio.
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
Prescrive che, in caso di annullamento, il rinvio al giudice dell'esecuzione avvenga in diversa composizione; la Cassazione ha disposto il rinvio rispettando tale prescrizione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, consentendo il controllo del rapporto di proporzione fra le pene.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 7930 del 1995)
Già affermato il principio di necessità di motivazione per evitare la surrettizia cumulazione delle pene.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018)
Ribadito il dovere motivazionale del giudice rispetto alla determinazione degli aumenti per i reati satelliti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti)
Principio secondo cui non è sufficiente il mero rispetto del limite legale del triplo della pena-base: è necessaria una adeguata motivazione anche sull'entità degli aumenti.
Massime di principio
- Quando si chiede l'applicazione della continuazione il giudice dell'esecuzione deve: individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare separatamente gli aumenti dovuti ai reati satelliti, motivando ciascun incremento nella misura necessaria a consentire il controllo della proporzione fra le pene.
- La motivazione deve essere più approfondita quanto maggiore è l'incremento applicato; il semplice rispetto del limite teorico (es. il triplo della pena base) non esime dalla necessità di spiegare le ragioni dell'aumento.
- Se manca una motivazione adeguata sulla misura attribuita a un segmento di pena per reato satellite, la Corte di Cassazione può annullare la determinazione della pena e disporre il rinvio al giudice dell'esecuzione perché integri la motivazione.
- In caso di rinvio la nuova decisione dovrà essere adottata da un giudice dell'esecuzione in diversa composizione, come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n.183/2013.
- Nelle valutazioni vanno sempre verificate la proporzione tra le pene e l'assenza di una surrettizia cumulazione materia: la motivazione deve rendere verificabile il percorso logico-giuridico seguito.
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