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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36089/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativo al calcolo della pena complessiva: il ricorrente denunciava l'omessa motivazione, in particolare l'assenza di spiegazione dei criteri adottati per quantificare l'aumento della pena relativo al reato satellite di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (aggravato ex art. 416 bis), posto che la corte distrettuale aveva applicato un segmento di pena di anni 8 (prima della diminuzione per il rito abbreviato) senza motivarne la misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena complessiva e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione come prescritto dalla Corte costituzionale n.183/2013, perché colmi la lacuna motivazionale esplicitando le ragioni dell'incremento di pena applicato al reato satellite emerso nella sentenza del 06/12/2021 (divenuta irrevocabile il 24/11/2022).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Indicazione del reato satellite (illecito in materia di stupefacenti) per il quale è stata contestata la misura dell'incremento di pena; la decisione impone che l'aumento riferito a tale reato sia motivato quando concorre nella determinazione della pena complessiva.

  • art. 416 bis cod. pen.

    Reato considerato come reato principale in una delle sentenze rilevanti; la Corte ha osservato che la pena base è stata individuata sulla scorta di tale reato e che successivamente devono essere motivati gli aumenti per i reati satelliti.

  • art. 31 cod. pen.

    Richiamato come limite di proporzione tra le pene nei casi di continuazione: il giudice deve verificare che gli aumenti rispettino i limiti previsti e non costituiscano un cumulo materiale surrettizio.

  • Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    Prescrive che, in caso di annullamento, il rinvio al giudice dell'esecuzione avvenga in diversa composizione; la Cassazione ha disposto il rinvio rispettando tale prescrizione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, consentendo il controllo del rapporto di proporzione fra le pene.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 7930 del 1995)

    Già affermato il principio di necessità di motivazione per evitare la surrettizia cumulazione delle pene.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018)

    Ribadito il dovere motivazionale del giudice rispetto alla determinazione degli aumenti per i reati satelliti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti)

    Principio secondo cui non è sufficiente il mero rispetto del limite legale del triplo della pena-base: è necessaria una adeguata motivazione anche sull'entità degli aumenti.

Massime di principio

  • Quando si chiede l'applicazione della continuazione il giudice dell'esecuzione deve: individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare separatamente gli aumenti dovuti ai reati satelliti, motivando ciascun incremento nella misura necessaria a consentire il controllo della proporzione fra le pene.
  • La motivazione deve essere più approfondita quanto maggiore è l'incremento applicato; il semplice rispetto del limite teorico (es. il triplo della pena base) non esime dalla necessità di spiegare le ragioni dell'aumento.
  • Se manca una motivazione adeguata sulla misura attribuita a un segmento di pena per reato satellite, la Corte di Cassazione può annullare la determinazione della pena e disporre il rinvio al giudice dell'esecuzione perché integri la motivazione.
  • In caso di rinvio la nuova decisione dovrà essere adottata da un giudice dell'esecuzione in diversa composizione, come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n.183/2013.
  • Nelle valutazioni vanno sempre verificate la proporzione tra le pene e l'assenza di una surrettizia cumulazione materia: la motivazione deve rendere verificabile il percorso logico-giuridico seguito.

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