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Sentenza

Sentenza n. 1262/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio – inadempimento serbato dalla Questura di Venezia sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 12 marzo 2024 e per la condanna della stessa Amministrazione a provvedere, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Giustizia amministrativa202600697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 12 marzo 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato, aveva presentato il 12 marzo 2024, mediante kit postale, un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno ed era stato sottoposto a fotosegnalamento il 21 gennaio 2025. In tale occasione la Questura gli aveva richiesto integrazioni documentali, tra cui il nulla osta e il modello 209, che il ricorrente aveva tempestivamente trasmesso. Nonostante l’integrazione e i solleciti del difensore, l’Amministrazione non aveva adottato il provvedimento finale. È stato quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per l’ordine di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. La Questura ha sostenuto che l’inerzia fosse cessata, richiamando la richiesta di integrazione e il preavviso di rigetto comunicato il 27 aprile 2026 ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta di integrazione documentale, una volta adempiuta dall’interessato, non costituisse un provvedimento conclusivo e non facesse venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di definire il procedimento. Parimenti, il preavviso di rigetto del 27 aprile 2026 non è stato considerato idoneo a superare il silenzio, poiché si tratta di un atto endoprocedimentale: l’inerzia cessa soltanto con l’adozione del provvedimento finale. Poiché l’istanza era stata presentata il 12 marzo 2024 e l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, il Collegio ha dichiarato illegittimo il silenzio e ha ordinato alla Questura di Venezia di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un’eventuale successiva istanza in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare all’Amministrazione di provvedere sull’istanza entro un termine stabilito; nel caso concreto è stato fissato il termine di trenta giorni.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Prevede il termine di sessanta giorni entro il quale l’Amministrazione deve provvedere sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno; il superamento del termine ha reso illegittima l’inerzia.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato qualificato come atto endoprocedimentale, inidoneo a concludere il procedimento e a far cessare il silenzio-inadempimento.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Richiamato in relazione alla documentazione richiesta dalla Questura concernente l’iscrizione al Centro per l’Impiego e la disponibilità immediata al lavoro.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la richiesta di integrazione documentale non fa venir meno l’inerzia quando l’interessato abbia tempestivamente adempiuto e l’Amministrazione non abbia poi adottato il provvedimento conclusivo.
  • Il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 è un atto endoprocedimentale e non equivale al provvedimento finale; pertanto, la sua comunicazione non esclude la permanenza del silenzio-inadempimento.
  • Quando sia decorso il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno senza l’adozione di un provvedimento finale, il giudice amministrativo può dichiarare illegittimo il silenzio e ordinare alla Questura di provvedere entro un termine perentorio stabilito in sentenza.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta, su istanza di parte, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione successiva alla scadenza del termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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