Sentenza n. 2954/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 358 del 17.1.25, pronunciata nel ricorso n. 3040/23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 358 del 17 gennaio 2025, impugnata per revocazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e consorzio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato dall’art. 106 c.p.a., sostenendo che la sentenza revocanda avesse omesso di considerare una nota del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 6 dicembre 2024, relativa al rapporto tra la disciplina statale delle licenze di pesca dei molluschi bivalvi e la disciplina regionale sulle modalità di gestione delle aree di pesca. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe condotto il giudice a ritenere rientrante nella competenza regionale la suddivisione delle aree di pesca e a escludere l’obbligo regionale di ripristinare il regime precedente previsto dal d.m. n. 44/1995. In via rescissoria sono state riproposte le censure relative alla proroga legislativa del termine previsto dall’art. 10, comma 3, del regolamento regionale n. 6/2009, deducendo violazione dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà, degli artt. 3, 24, 97, 117 e 118 Cost., nonché dei principi in materia di competenza, difesa, trasparenza, buon andamento, imparzialità e separazione dei poteri.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, riguardare un punto non controverso, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile senza ricostruzioni interpretative. Nel caso concreto, la doglianza non riguardava l’esistenza o il significato letterale della nota ministeriale, ma contestava il ragionamento giuridico e la valutazione svolti dalla sentenza revocanda circa il riparto di competenze e la rilevanza della documentazione. Tale contestazione integra, al più, un errore di giudizio, non deducibile con la revocazione. Il mancato esame espresso o la mancata valorizzazione di un documento non configura di per sé errore revocatorio, quando il giudice abbia comunque esaminato il motivo nella sua portata sostanziale. Il giudice ha inoltre escluso che la revocazione possa essere utilizzata per ottenere un riesame complessivo del merito, della prova logica o delle tesi difensive. La domanda rescissoria non è stata quindi esaminata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti resistenti costituite.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è disciplinata mediante il rinvio ai presupposti previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando la decisione sia fondata su una falsa percezione materiale degli atti, relativa a un fatto non controverso, decisiva e immediatamente rilevabile; non comprende gli errori di valutazione, interpretazione o giudizio.
art. 3 Cost.
È stato invocato dal ricorrente, in via rescissoria, con riferimento ai principi di ragionevolezza e non arbitrarietà della disciplina contestata; la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità della revocazione.
art. 24 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
artt. 97, 117 e 118 Cost.
Sono stati invocati dal ricorrente con riferimento a buon andamento, imparzialità, competenza e organizzazione dell’azione amministrativa; le relative questioni non sono state esaminate nel merito.
Massime di principio
- L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste esclusivamente in una falsa percezione materiale dell’esistenza o del significato letterale di un atto processuale, tale da indurre il giudice a decidere sulla base di un presupposto fattuale documentalmente escluso o inesistente; l’errore deve riguardare un punto non controverso, essere decisivo e risultare immediatamente rilevabile.
- Non costituisce errore di fatto revocatorio la contestazione del ragionamento giuridico, dell’interpretazione delle norme, della valutazione dei documenti o dell’apprezzamento delle prove compiuti dal giudice, trattandosi di errore di giudizio non deducibile con la revocazione.
- Il mancato esame espresso o la mancata valorizzazione di uno specifico documento non determina, di per sé, un errore revocatorio quando la sentenza abbia esaminato il motivo nella sua portata sostanziale; il giudice non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomentazione o documento prodotto dalla parte.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere il riesame integrale del merito della controversia o della prova logica; essa è ammissibile solo in presenza di una totale mancata percezione di un fatto processuale non controverso, non per denunciare l’insufficienza o l’erroneità della motivazione.
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