Sentenza n. 2250/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 00286/2024, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 286/2024, che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza comunale di demolizione di un corpo di fabbrica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti avevano impugnato la sentenza del TAR che aveva rigettato il ricorso proposto contro l’ordinanza di demolizione n. 2 del 2020, relativa a un corpo di fabbrica sito in via Grotta dell’Olmo. Nel corso del giudizio d’appello hanno depositato una rituale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità dell’appello. Il Comune si è costituito chiedendo, oltre alla decisione, la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione degli appellanti in applicazione del principio dispositivo operante anche nel processo amministrativo. Ha ritenuto applicabile al giudizio d’appello l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in forza del rinvio interno previsto dall’art. 38 c.p.a., che impone di dichiarare l’improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i motivi di merito relativi all’ordinanza di demolizione o alla sentenza di primo grado. Le spese del giudizio d’appello sono state integralmente compensate, in considerazione della tempestiva dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e della conseguente limitazione dell’attività difensiva dell’appellato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 38 c.p.a.
Il rinvio interno alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado rende applicabile l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. anche al giudizio d’appello.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La dichiarazione rituale di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla parte appellante, in applicazione del principio dispositivo, comporta la declaratoria di improcedibilità dell’appello quando non residui un interesse concreto e attuale alla decisione.
- L’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, si applica anche al giudizio d’appello in virtù del rinvio interno operato dall’art. 38 c.p.a.
- La tempestiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione integrale delle spese quando limita l’attività difensiva dell’appellato alla costituzione e alla prima memoria.
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