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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32952/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una fornitura di olio combustibile. La società ingiunta propose opposizione deducendo l'inadempimento della controparte, sostenendo che il prodotto fosse destinato a uso industriale e non civile e chiedendo la risoluzione del contratto per aliud pro alio. In primo grado e in appello fu poi valorizzato, sulla base di consulenza tecnica e campionamenti, anche un diverso profilo di difformità rispetto alla scheda tecnica del prodotto, in particolare in relazione a viscosità e residuo carbonioso. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice censurò la decisione di merito per violazione degli artt. 1497, 1453 e 1455 c.c. e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la difformità chimica valorizzata dai giudici non era stata dedotta nell'atto introduttivo dell'opposizione e integrava quindi un mutamento della causa petendi inammissibile; con il secondo motivo contestò, inoltre, il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c., motivo poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il giudice di merito aveva deciso la domanda di risoluzione per inadempimento sulla base di un fatto costitutivo diverso da quello originariamente allegato dall'opponente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. È stata inoltre disposta la cancellazione di espressioni offensive contenute nel controricorso. La decisione di rinvio dovrà attenersi al principio per cui, nel giudizio di risoluzione per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello posto a base della domanda costituisce mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, anche se il fatto successivamente allegato integra comunque una violazione contrattuale.

Norme richiamate

  • art. 1497 c.c.

    richiamato per la garanzia circa la mancanza delle qualità promesse; nel caso concreto non poteva essere applicato fondando la decisione su un diverso fatto costitutivo non allegato in domanda

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in tema di risoluzione per inadempimento del contratto

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere l'inammissibilità in appello della nuova allegazione costitutiva dell'inadempimento

  • art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata quale parametro di censura

  • art. 1495 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, dichiarato assorbito, in tema di decadenza dalla garanzia per vizi

  • art. 183 c.p.c.

    evocato per escludere che in corso di causa fosse consentito introdurre un diverso profilo di inadempimento oltre i limiti della modificazione della domanda

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel giudizio di risoluzione del contratto per inadempimento l'attore/opponente deve allegare fin dall'atto introduttivo i fatti costitutivi specifici dell'inadempimento dedotto; non è sufficiente una contestazione generica della prestazione.
  • La deduzione, in corso di causa o in appello, di un fatto costitutivo diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda integra un mutamento della causa petendi, non una semplice emendatio libelli, ed è quindi inammissibile quando introduca un nuovo tema di indagine.
  • Il giudice deve attenersi ai fatti costitutivi specificamente allegati dalla parte, perché la loro modifica incide sul contraddittorio e sul diritto di difesa della controparte.
  • Nei diritti eterodeterminati l'onere di allegazione richiede l'indicazione delle circostanze materiali che integrano il fatto lesivo; la qualificazione giuridica spetta al giudice, ma non può sostituire i fatti non dedotti dalla parte.
  • La censura per violazione dell'art. 345 c.p.c. è fondata quando la decisione di merito si basi su un diverso profilo fattuale di inadempimento non introdotto tempestivamente nella vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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