Ordinanza n. 1673/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 27 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Basilicata n. 27 del 2026, che aveva respinto la domanda cautelare; in primo grado erano contestati un provvedimento amministrativo e la presupposta disposizione regolamentare
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Basilicata che aveva rigettato la domanda cautelare. Dalla motivazione emerge che la controversia investe non soltanto un provvedimento amministrativo, ma anche la disposizione regolamentare presupposta. Le esigenze cautelari sono state prospettate dalla società appellante in relazione a tale duplice contestazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare di primo grado esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito. Non è stata quindi disposta una sospensione espressa dell'efficacia del provvedimento contestato, né è stata definita la fondatezza delle censure nel merito. La ragione della misura è che le esigenze cautelari risultano adeguatamente tutelabili mediante la rapida trattazione della causa, considerata la contestazione anche della disposizione regolamentare presupposta. La segreteria deve trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quale forma di tutela cautelare, la sollecita fissazione dell'udienza di merito; nel caso concreto il Consiglio di Stato ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per tale finalità.
Massime di principio
- Quando l'esigenza cautelare è collegata alla contestazione congiunta di un provvedimento amministrativo e della disposizione regolamentare presupposta, il giudice può ritenere adeguata la tutela mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza disporre necessariamente la sospensione dell'atto.
- Nel giudizio cautelare d'appello, la riforma dell'ordinanza di primo grado può tradursi nell'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini della rapida trattazione del merito, quando tale misura sia sufficiente a tutelare le esigenze rappresentate.
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