Ordinanza n. 3012/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del provvedimento di Sport e Salute S.p.A. del 12.03.2026, comunicato alla ricorrente in pari data, con cui il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, Ing. Giuseppe Di Gregorio, ha disposto l’esclusione della società Gamma Tecno Hub S.r.l. dai lotti 2 (CIG B9C3B50EB0) e 3 (CIG B9C3B51F83) della “procedura di gara telematica aperta per l’affidamento, in regime di accordo quadro, suddivisa in tre lotti, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio di allestimenti temporanei per eventi, non esclusivamente di carattere sportivo, da eseguirsi su tutto il territorio nazionale”; 2. del provvedimento di Sport e Salute S.p.A. del 26.03.2026, comunicato alla ricorrente in pari data, con cui il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, Ing. Giuseppe Di Gregorio, ha disposto l’esclusione della società Gamma Tecno Hub S.r.l. dal lotto 1 (CIG B9C3B4FDDD) della “procedura di gara telematica aperta per l’affidamento, in regime di accordo quadro, suddivisa in tre lotti, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio di allestimenti temporanei per eventi, non esclusivamente di carattere sportivo, da eseguirsi su tutto il territorio nazionale” (all.2); 3. della nota del 18.03.2026 con cui il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, Ing. Giuseppe Di Gregorio, ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti avanzata dalla Gamma Tecno Hub S.r.l. in riferimento all’esclusione dal lotto 2 e 3; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla procedura di gara e, per l’effetto, a conseguire l’aggiudicazione dei lotti per i quali risulterà utilmente collocata in graduatoria, nei limiti previsti dalla lex specialis e, in particolare, nel limite massimo di due lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico, nonché, ove medio tempore intervenuta l’aggiudicazione e/o la stipula dei contratti in favore delle controinteressate HENOTO S.p.A., seconda classificata nei tre lotti della procedura di gara, e/o del RTI composto da BOTW S.r.l. (mandataria) e da PUBBLILASER S.r.l. (mandante), terzo classificato, o di qualunque altro operatore economico partecipante alla procedura di gara, nei tre lotti della procedura di gara, per l’annullamento delle aggiudicazioni e/o per la declaratoria di inefficacia dei relativi contratti eventualmente stipulati e per il conseguente diritto della ricorrente a subentrare nei medesimi, sempre nei limiti dei lotti effettivamente aggiudicabili;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di esclusione dai tre lotti di una procedura di gara telematica aperta e nota di riscontro a un'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui è stata esclusa dai lotti 2 e 3 e, successivamente, dal lotto 1 di una gara telematica aperta, suddivisa in tre lotti e svolta in regime di accordo quadro, per l'affidamento del servizio di noleggio di allestimenti temporanei per eventi. È stata inoltre impugnata la nota con cui la stazione appaltante ha riscontrato l'istanza di accesso agli atti relativa alle esclusioni. La ricorrente ha chiesto la riammissione alla gara, l'aggiudicazione dei lotti nei quali fosse risultata utilmente collocata, nei limiti del numero massimo di due lotti aggiudicabili al medesimo operatore, nonché, in caso di aggiudicazione o stipula in favore di altri concorrenti, l'annullamento delle aggiudicazioni, la declaratoria di inefficacia dei contratti e il subentro. Il TAR ha rilevato, in fase cautelare, il carattere irritualmente cumulativo del ricorso, poiché erano stati impugnati gli esiti di più lotti formulando censure distinte in relazione ai diversi provvedimenti. Nel merito sommario della domanda cautelare, il Collegio ha inoltre ritenuto che l'offerta della ricorrente sembrasse violare la lex specialis, che vietava l'indicazione di prezzi unitari superiori alla base d'asta, e che contenesse prezzi non parametrati alle quantità richieste per le specifiche voci, in difformità dalle indicazioni contenute nel listino allegato al disciplinare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un primo e sommario esame, ha ravvisato sia un profilo di irrituale cumulatività del ricorso, per la contestuale impugnazione degli esiti di più lotti con censure riferite a provvedimenti differenti, sia l'assenza di adeguati profili di fondatezza nel merito, poiché l'offerta appariva contraria a prescrizioni vincolanti della lex specialis relative ai prezzi unitari e alla loro parametrizzazione rispetto alle quantità richieste. Non è stata quindi disposta la sospensione delle esclusioni né la riammissione provvisoria alla gara. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata all'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
La procedura di gara era svolta in regime di accordo quadro ai sensi della disposizione richiamata; il testo non espone una specifica interpretazione della norma da parte del TAR.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il TAR ha valutato sommariamente il fumus dell'impugnativa e ha respinto la richiesta di sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la violazione apparente di prescrizioni vincolanti della lex specialis relative ai prezzi dell'offerta può escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione del provvedimento di esclusione.
- È privo di adeguato fumus cautelare il ricorso che, in relazione a più lotti di una gara, cumuli l'impugnazione di distinti provvedimenti di esclusione articolando censure differenti senza un'adeguata connessione oggettiva e soggettiva.
- La presentazione di prezzi unitari superiori alla base d'asta, quando vietata dalla lex specialis, e l'indicazione di prezzi non parametrati alle quantità richieste secondo il listino di gara costituiscono, a un sommario esame cautelare, elementi idonei a giustificare l'esclusione dell'offerta.
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