Sentenza n. 6/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto del -OMISSIS- del Questore di Arezzo, notificato il -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato dalla Questura di Arezzo in data -OMISSIS- e avente durata illimitata; - del provvedimento del -OMISSIS- dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Treviso, notificato in pari data, avente per oggetto il respingimento alla frontiera per segnalazione del ricorrente ai fini della non ammissione nel SIS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e conseguente respingimento alla frontiera per segnalazione ai fini della non ammissione nel SIS
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Arezzo con cui era stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché il conseguente provvedimento di respingimento alla frontiera adottato dall'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Treviso. La revoca era motivata esclusivamente dal fatto che il ricorrente era stato espulso dalla Norvegia dopo un periodo di detenzione conseguente a una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti, ritenuta riconducibile ai reati previsti dall'art. 380 c.p.p. e quindi ostativa ai requisiti per l'ingresso ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 9, comma 7, del medesimo decreto. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'automatica equiparazione tra condanna penale e revoca del titolo, lamentando l'assenza di una concreta valutazione della pericolosità sociale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo in Italia. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda ai fini del riesame; successivamente, l'amministrazione non ha documentato l'effettivo riesame, mentre il ricorrente ha prodotto ricevute di richiesta di rinnovo o aggiornamento del permesso rilasciate dopo l'ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con caducazione automatica degli atti conseguenti, incluso il respingimento alla frontiera. Il giudice ha applicato l'indirizzo secondo cui, ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, il diniego o la revoca del permesso di lungo periodo non possono fondarsi sulla sola esistenza di condanne penali, ma richiedono una valutazione complessiva e attuale della pericolosità sociale. Tale valutazione deve considerare, oltre ai precedenti penali, la durata del soggiorno e il grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, escludendo ogni automatismo tra condanna e provvedimento espulsivo o revocatorio. Poiché il provvedimento impugnato richiamava unicamente la condanna riportata in Norvegia e non conteneva alcuna ponderazione complessiva della posizione personale del ricorrente, è stato ritenuto illegittimo. L'amministrazione conserva il potere di riesaminare la posizione e di rieditare il potere nel rispetto dei criteri indicati dalla sentenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
"il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna"
La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una valutazione complessiva della pericolosità sociale e dell'inserimento dello straniero; la sola condanna penale non è sufficiente.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
È stato richiamato dall'amministrazione come fondamento della revoca, ma il giudice ha escluso che possa essere applicato mediante un automatismo fondato sulla sola condanna penale.
art. 4 d.lgs. 286/1998
È stato richiamato nel provvedimento impugnato in relazione ai requisiti per l'ingresso nel territorio dello Stato; il giudice ha ritenuto comunque necessaria la valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 380 c.p.p.
La riconducibilità della condanna ai reati indicati dall'art. 380 c.p.p. non consente, da sola, la revoca automatica del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre la tutela dei dati personali del ricorrente.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta sulla sola base dell'esistenza di una condanna penale, anche se relativa a reati astrattamente ostativi all'ingresso o riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 380 c.p.p.
- L'amministrazione, prima di revocare un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, deve formulare un giudizio concreto, attuale e complessivo di pericolosità sociale, motivandolo sulla base di una pluralità di elementi.
- Nel giudizio sulla revoca del permesso di lungo periodo devono essere considerati anche la durata del soggiorno in Italia e il grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero; tali elementi impediscono automatismi tra condanna penale e revoca del titolo.
- L'annullamento giurisdizionale della revoca non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere, purché il nuovo provvedimento rispetti l'obbligo di valutazione complessiva della pericolosità sociale e degli elementi di integrazione dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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