Sentenza n. 3949/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del procedimento di valutazione di cui all'avviso pubblico indetto con deliberazione n. -OMISSIS- del 10 luglio 2024 del Direttore Generale dell'-OMISSIS- per il conferimento dell'incarico quinquennale di n. 1 posto di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa - Disciplina di Anestesia e Rianimazione e dei Trapianti, svolto in data 28.08.2025; - del relativo verbale dal quale risulta che la Commissione ha preso atto della vicenda pregressa culminata con l'annullamento della precedente procedura selettiva, ha fissato i nuovi criteri di valutazione, ha vagliato i titoli e le pubblicazioni dei candidati e ha formato le schede con i punteggi assegnati alle varie voci previste dal bando; - della Deliberazione di approvazione degli esiti della procedura da parte del Direttore Generale dell'ASST -OMISSIS-, atto che ancora non si conosce; - di qualsiasi provvedimento che confermi, approvi e deliberi l'entrata in servizio della prima in graduatoria dr.ssa -OMISSIS-. - di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso alla procedura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva e deliberazione di approvazione degli esiti, con conferimento dell'incarico quinquennale alla candidata prima classificata
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dirigente medico specializzato in Anestesia e Rianimazione, ha contestato la rinnovata procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dei Trapianti, svoltasi dopo l'annullamento della precedente procedura per irregolare costituzione della commissione. Ha dedotto: violazione dell'avviso pubblico e degli artt. 6 e 8 del d.P.R. 484/1997; mancata applicazione dei sub-criteri fissati dalla nuova commissione; difetto di istruttoria e di motivazione; sviamento; difetto di imparzialità e disparità di trattamento; arbitrarietà e illogicità nell'attribuzione dei punteggi relativi all'esperienza professionale e alle competenze cliniche. In particolare, ha sostenuto di possedere una maggiore esperienza nella gestione anestesiologica e rianimatoria dei pazienti candidati a trapianto di organi solidi addominali rispetto alla candidata vincitrice, nonché una casistica quantitativamente superiore nelle attività interventistiche e di terapia intensiva. Ha inoltre contestato il punteggio attribuito alla vincitrice per la produzione scientifica, deducendo irregolarità o non computabilità di numerose pubblicazioni. Non sono state formulate censure contro gli otto punti di differenza conseguiti dalla controinteressata nel colloquio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo fondata l'eccezione relativa al mancato superamento della prova di resistenza. La candidata vincitrice aveva ottenuto 31 punti per il curriculum contro i 25,5 del ricorrente e 58 punti nel colloquio contro i 50 del ricorrente, con un divario complessivo di 13,5 punti. Poiché le censure riguardavano esclusivamente la valutazione dei curricula e lasciavano intatto il divario di otto punti nel colloquio, anche un eventuale accoglimento non avrebbe consentito al ricorrente di dimostrare il sovvertimento della graduatoria. Inoltre, le censure sui curricula non indicavano quali specifici punteggi avrebbero dovuto essere attribuiti ai due candidati né fornivano elementi idonei a dimostrare che la rivalutazione avrebbe determinato il risultato utile perseguito. Il Collegio ha anche osservato che il fabbisogno della struttura non riguardava soltanto l'esperienza nei trapianti addominali, ma comprendeva più ampiamente anestesia e terapia intensiva per chirurgia generale, urologica e ginecologica, attività NORA e prericovero. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 6 e 8 d.P.R. 484/1997
Richiamati dal ricorrente quali disposizioni asseritamente violate nella valutazione dei candidati; il giudizio non li esamina nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- Nelle controversie riguardanti i risultati di un concorso o di una selezione, il ricorrente deve dimostrare, o almeno fornire un principio di prova, che l'accoglimento delle censure potrebbe consentirgli di conseguire una posizione utile in graduatoria; in mancanza, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
- La prova di resistenza deve considerare tutti i punteggi non contestati: se il candidato vincitore conserva un vantaggio derivante da una fase della selezione non impugnata e tale vantaggio non può essere colmato per effetto delle censure dedotte, manca l'interesse concreto all'annullamento.
- La contestazione generica della valutazione dei titoli o del curriculum non supera la prova di resistenza quando il ricorrente non indica quali punteggi specifici dovrebbero essere modificati e non dimostra che la rivalutazione potrebbe sovvertire la graduatoria.
- Quando le censure investono soltanto una parte autonoma della procedura selettiva, lasciando incontestati punteggi conseguiti in altra fase, il giudice deve verificare se l'eventuale rinnovazione della fase impugnata sia comunque idonea a procurare il bene della vita perseguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →