Sentenza n. 4550/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento: a) del Decreto n. 7605/17 del 23.10.2017 del Ministero dell'Interno, successivamente notificato, con il quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per le denunciate infermità; b) la delibera del Comitato di Verifica per le cause di Servizio, adotta nell'Adunanza n. 283/2015 del 26.10.2015, di espressione del parere n. 19625/2015 - richiedente n. 13939 - 72236/2015; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, unitamente al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere inizialmente proposto la domanda davanti alla Corte dei conti, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione fissando il termine per la riproposizione, ha impugnato davanti al TAR il decreto ministeriale e il presupposto parere del Comitato di verifica, chiedendo anche l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate. Ha dedotto, anzitutto, l'eccessiva durata del procedimento e, inoltre, il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il provvedimento non avrebbe indicato le ragioni del mancato riconoscimento e che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le condizioni di servizio. Il Ministero dell'Interno ha eccepito l'irricevibilità per tardività, mentre l'INPS ha chiesto la propria estromissione dal giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestiva la riproposizione del ricorso entro i novanta giorni assegnati dalla Corte dei conti e conservati, pertanto, gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Ha estromesso l'INPS per difetto di legittimazione passiva, poiché la domanda relativa all'indennizzo da causa di servizio è riferibile all'ente datore di lavoro. Nel merito, ha respinto il primo motivo: i termini del procedimento sono ordinatori e il loro superamento non determina la decadenza dal potere di provvedere né, di per sé, l'illegittimità del provvedimento tardivo. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che il Comitato di verifica aveva fornito una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, individuando l'origine delle patologie in processi dismetabolico-degenerativi e nell'usura delle strutture intervertebrali, non riconducibili causalmente o concausalmente al servizio. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni medico-legali tecnico-discrezionali è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, palese illogicità, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze decisive. Le generiche allegazioni sulle mansioni svolte, sui disagi, sulle fatiche e sullo stress non dimostravano fatti eccezionali, particolarmente gravosi per intensità e durata, causalmente idonei a incidere sulla patologia. Il TAR ha inoltre ribadito la natura vincolante per l'amministrazione del parere del Comitato di verifica, sicché l'amministrazione deve conformarvisi, salvo richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato. Le ulteriori censure formali sono state ritenute irrilevanti in ragione del contenuto vincolato del provvedimento finale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 59 l. 69/2009
La tempestiva riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione consente la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, secondo il termine assegnato dal giudice che ha declinato la giurisdizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell'udienza di smaltimento da remoto.
art. 117 c.p.a.
azione ex art. 117 c.p.a.
Il superamento del termine ordinatorio di conclusione del procedimento non consuma il potere amministrativo, ma consente all'interessato di esperire i rimedi contro il ritardo.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
La disciplina attribuisce al Comitato di verifica la competenza a esprimere il parere sulla dipendenza da causa di servizio; tale parere è vincolante per l'amministrazione, che deve conformarvisi salvo richiedere motivatamente un ulteriore parere allo stesso Comitato.
Massime di principio
- La riproposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo entro il termine assegnato dal giudice che ha dichiarato il difetto di giurisdizione conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria e impedisce la decadenza dall'impugnazione.
- I termini per la conclusione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in assenza di una specifica sanzione decadenziale, hanno natura ordinatoria o sollecitatoria: il loro superamento non consuma il potere di provvedere e non rende illegittimo il provvedimento tardivo.
- Le valutazioni medico-legali del Comitato di verifica sulla dipendenza di un'infermità da causa di servizio costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, palese illogicità, travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze decisive o evidente inattendibilità rispetto alle conoscenze scientifiche applicate.
- La dipendenza da causa di servizio, anche a titolo di concausa efficiente e determinante, richiede la prova di fatti o eventi di servizio specifici, documentati, eccezionalmente gravosi per intensità e durata, eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro; non sono sufficienti generici riferimenti a disagi, fatiche o stress ordinari.
- Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è vincolante per l'amministrazione, che deve conformarsi ad esso salvo richiedere motivatamente un ulteriore parere al medesimo Comitato; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell'organo tecnico.
- L'INPS non è passivamente legittimato rispetto alla domanda di pagamento dell'indennizzo derivante da causa di servizio quando tale obbligazione è di competenza esclusiva dell'amministrazione datrice di lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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