Cassazione Penale, Sentenza n. 23195/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 28/09/2021 con la quale, in funzione di giudice dell'esecuzione e in parziale accoglimento delle richieste dell'interessato, era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati riportati in tre sentenze annotate (nn. 6, 7 e 10 del casellario) e la pena complessiva rideterminata in anni nove di reclusione e 3.000,00 euro di multa. Il ricorso deduceva che il giudice dell'esecuzione non aveva preso in considerazione (o non ne aveva fatto menzione) che, con ordinanza del 13/12/2017, lo stesso Tribunale aveva già riconosciuto la continuazione tra i reati di due delle tre sentenze coinvolte, circostanza rilevante ai fini della corretta rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo fondato il motivo: l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare e di menzionare che il Tribunale, con provvedimento del 13/12/2017, aveva già applicato la disciplina della continuazione tra i reati di due delle tre sentenze. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, perché tenga conto, nella rideterminazione della pena complessiva, della predetta circostanza.
Norme richiamate
disciplina della continuazione tra reati
La Corte ritiene che, nella rideterminazione della pena complessiva, il giudice dell'esecuzione deve tenere conto di precedenti pronunce che abbiano già riconosciuto il vincolo della continuazione tra alcune delle sentenze considerate; l'omissione di tale valutazione integra errore che giustifica l'annullamento e il rinvio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013
La Corte richiama questa decisione per motivare il rinvio ad un Tribunale in diversa composizione, indicando la necessità di un nuovo esame da parte di un organo diverso rispetto a quello che ha emanato il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che ridetermina la pena complessiva deve verificare e motivare l'esistenza di precedenti riconoscimenti del vincolo di continuazione tra le sentenze coinvolte; non farlo è vizio che può determinare annullamento in cassazione.
- Se in atti esistono pronunce anteriori che hanno già applicato la continuazione tra alcune delle condanne, tali pronunce devono essere considerate cumulativamente nella determinazione della pena e menzionate nella motivazione.
- La mancata considerazione di elementi già statuìti dallo stesso ufficio giudicante (o dal medesimo Tribunale) può richiedere il rinvio per nuovo giudizio e, su richiesta della Corte, l'assegnazione del nuovo esame a diversa composizione per garantire imparzialità o corretto approfondimento.
- In procedimenti di esecuzione è essenziale consultare il casellario e gli atti pregressi per evitare omissioni che compromettano la correttezza del calcolo della pena unica.
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