Cassazione Penale, Ordinanza n. 03659/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva. Ha dedotto, con un primo motivo, vizi di motivazione della decisione di merito e una censura sull'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che la motivazione non fosse corretta o adeguata nel riconoscere la responsabilità. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la doglianza si risolveva, secondo la Corte, in una contestazione di merito dei fatti e della valutazione probatoria, mirando a ottenere una diversa ricostruzione del compendio fattuale rispetto a quella operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato in modo logicamente corretto la sussistenza del reato sulla base dell'obiettività della condotta distrattiva. Ha inoltre giudicato generica la censura sull'elemento soggettivo. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 223, 216, comma 1, n. 1, L.F.
Disposizione incriminatrice richiamata per la confermata responsabilità per bancarotta fraudolenta, in particolare nella forma distrattiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si risolva nella mera riproposizione di censure generiche o nel dissenso rispetto alla valutazione del merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sull'elemento soggettivo deve indicare specificamente quale questione sia stata devoluta al giudice di appello e non esaminata, non essendo sufficiente un richiamo vago al tema del coefficiente psicologico.
- Non può essere prospettata come violazione di legge una doglianza che, nella sostanza, richieda una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione del materiale probatorio secondo criteri alternativi rispetto a quelli adottati dai giudici di merito.
- Quando la Corte di appello motiva in modo non illogico sulla sussistenza della condotta distrattiva e sulle ragioni del rigetto della tesi difensiva, il ricorso che miri soltanto a sostituire tale valutazione con una diversa lettura fattuale è inammissibile.
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