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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06676/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo ravvisabili cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. tra i fatti di reato definiti da tre sentenze irrevocabili. In sostanza sosteneva che le diverse condanne dovessero essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso. La Corte ha però rilevato che i fatti di reato erano tra loro totalmente eterogenei, commessi in tempi non particolarmente distanziati ma in danno di beni giuridici radicalmente differenti, e quindi non riconducibili a una preordinazione criminosa comune. Ha inoltre osservato che la reiterazione di condotte illecite può esprimere semmai una propensione a delinquere o istituti diversi dalla continuazione, la quale è invece preordinata a un favor rei.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    norma richiamata per il vincolo della continuazione e del medesimo disegno criminoso

  • art. 671 c.p.p.

    norma richiamata per la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone una significativa omogeneità tra i reati e la riferibilità delle diverse condotte a una preordinazione criminosa comune; quando i fatti risultano eterogenei e offendono beni giuridici diversi, il vincolo non può essere riconosciuto.
  • La mera prossimità temporale o territoriale dei reati non basta, da sola, a dimostrare il medesimo disegno criminoso.
  • La reiterazione di reati differenti non equivale a continuazione, ma può esprimere fenomeni diversi, come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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