Cassazione Penale, Ordinanza n. 06676/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo ravvisabili cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione ex artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. tra i fatti di reato definiti da tre sentenze irrevocabili. In sostanza sosteneva che le diverse condanne dovessero essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso. La Corte ha però rilevato che i fatti di reato erano tra loro totalmente eterogenei, commessi in tempi non particolarmente distanziati ma in danno di beni giuridici radicalmente differenti, e quindi non riconducibili a una preordinazione criminosa comune. Ha inoltre osservato che la reiterazione di condotte illecite può esprimere semmai una propensione a delinquere o istituti diversi dalla continuazione, la quale è invece preordinata a un favor rei.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
norma richiamata per il vincolo della continuazione e del medesimo disegno criminoso
art. 671 c.p.p.
norma richiamata per la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone una significativa omogeneità tra i reati e la riferibilità delle diverse condotte a una preordinazione criminosa comune; quando i fatti risultano eterogenei e offendono beni giuridici diversi, il vincolo non può essere riconosciuto.
- La mera prossimità temporale o territoriale dei reati non basta, da sola, a dimostrare il medesimo disegno criminoso.
- La reiterazione di reati differenti non equivale a continuazione, ma può esprimere fenomeni diversi, come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non ricorrono cause di esonero, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06580/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06584/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06585/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06586/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06587/2026 del 18/02/2026
- ordinanza_penale · 18 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 06588/2026 del 18/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →