Cassazione Penale, Sentenza n. 9669/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva autorizzato il detenuto a detenere in permanenza un "dispositivo di lettura musicale già autorizzato", sostenendo che il Tribunale non ha applicato correttamente gli artt. 35-bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. e l'art. 41-bis ord. pen. e non ha valutato se le operazioni di messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti imponessero oneri (in termini di risorse umane e materiali) tali da rendere giustificato il diniego dell'Amministrazione penitenziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. La Corte ha ordinato che, nel nuovo giudizio, il Tribunale valuti compiutamente e con argomentazione approfondita l'incidenza delle attività di messa in sicurezza dei dispositivi sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, verificando se tali oneri rendano ragionevole la scelta dell'Amministrazione di non autorizzarne l'ingresso nei reparti 41-bis.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il regime differenziato 41-bis legittima misure di elevata sicurezza e può giustificare il diniego di autorizzazioni che compromettano l'assoluta impossibilità di mantenere contatti con organizzazioni criminali; le restrizioni sono ammissibili se adeguate e indispensabili per gli obiettivi di sicurezza.
art. 35-bis, comma 4, ord. pen.
Richiamato come riferimento normativo sul tema delle autorizzazioni e dei limiti alla detenzione/uso di dispositivi e supporti; la sua applicazione deve essere valutata alla luce dell'incidenza organizzativa e delle esigenze di sicurezza.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Norma richiamata in relazione alle competenze e limiti del giudice e dell'Amministrazione nella disciplina degli oggetti consentiti in detenzione; la sua interpretazione richiede valutazione della compatibilità dell'uso dei dispositivi con le misure di sicurezza del 41-bis.
Massime di principio
- In regime 41-bis l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente negare l'accesso o la detenzione di dispositivi e supporti se la loro gestione richiede misure di messa in sicurezza che non possono essere sostenute dall'istituto senza compromettere l'ordine o la prevenzione di contatti con organizzazioni criminali.
- Il giudice di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto all'uso di dispositivi ricreativi, deve verificare e motivare se l'uso comporti "inesigibili adempimenti" per l'Amministrazione in termini di risorse umane e materiali; non è sufficiente un generico accertamento, ma serve valutazione argomentata sull'incidenza organizzativa.
- L'Amministrazione dovrebbe documentare con elementi concreti e specifici le ragioni del diniego (es. oneri di controllo, interventi tecnici, rischi per la sicurezza) così che il magistrato possa effettuare un controllo giudiziale effettivo e motivato.
- Il giudice non deve sostituirsi arbitrariamente all'organizzazione dell'istituto: se l'Amministrazione dimostra che la messa in sicurezza è irrealistica o sproporzionata rispetto alle risorse disponibili, tale valutazione rientra nell'ambito del potere organizzativo e può essere rispettata dal giudice.
- In caso di carenza istruttoria o di motivazione insufficiente dell'ordinanza che concede l'autorizzazione, la Corte di cassazione può annullare e rinviare perché il giudice di merito approfondisca l'analisi sull'incidenza delle misure di sicurezza.
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