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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9669/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva autorizzato il detenuto a detenere in permanenza un "dispositivo di lettura musicale già autorizzato", sostenendo che il Tribunale non ha applicato correttamente gli artt. 35-bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. e l'art. 41-bis ord. pen. e non ha valutato se le operazioni di messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti imponessero oneri (in termini di risorse umane e materiali) tali da rendere giustificato il diniego dell'Amministrazione penitenziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. La Corte ha ordinato che, nel nuovo giudizio, il Tribunale valuti compiutamente e con argomentazione approfondita l'incidenza delle attività di messa in sicurezza dei dispositivi sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, verificando se tali oneri rendano ragionevole la scelta dell'Amministrazione di non autorizzarne l'ingresso nei reparti 41-bis.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il regime differenziato 41-bis legittima misure di elevata sicurezza e può giustificare il diniego di autorizzazioni che compromettano l'assoluta impossibilità di mantenere contatti con organizzazioni criminali; le restrizioni sono ammissibili se adeguate e indispensabili per gli obiettivi di sicurezza.

  • art. 35-bis, comma 4, ord. pen.

    Richiamato come riferimento normativo sul tema delle autorizzazioni e dei limiti alla detenzione/uso di dispositivi e supporti; la sua applicazione deve essere valutata alla luce dell'incidenza organizzativa e delle esigenze di sicurezza.

  • art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    Norma richiamata in relazione alle competenze e limiti del giudice e dell'Amministrazione nella disciplina degli oggetti consentiti in detenzione; la sua interpretazione richiede valutazione della compatibilità dell'uso dei dispositivi con le misure di sicurezza del 41-bis.

Massime di principio

  • In regime 41-bis l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente negare l'accesso o la detenzione di dispositivi e supporti se la loro gestione richiede misure di messa in sicurezza che non possono essere sostenute dall'istituto senza compromettere l'ordine o la prevenzione di contatti con organizzazioni criminali.
  • Il giudice di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto all'uso di dispositivi ricreativi, deve verificare e motivare se l'uso comporti "inesigibili adempimenti" per l'Amministrazione in termini di risorse umane e materiali; non è sufficiente un generico accertamento, ma serve valutazione argomentata sull'incidenza organizzativa.
  • L'Amministrazione dovrebbe documentare con elementi concreti e specifici le ragioni del diniego (es. oneri di controllo, interventi tecnici, rischi per la sicurezza) così che il magistrato possa effettuare un controllo giudiziale effettivo e motivato.
  • Il giudice non deve sostituirsi arbitrariamente all'organizzazione dell'istituto: se l'Amministrazione dimostra che la messa in sicurezza è irrealistica o sproporzionata rispetto alle risorse disponibili, tale valutazione rientra nell'ambito del potere organizzativo e può essere rispettata dal giudice.
  • In caso di carenza istruttoria o di motivazione insufficiente dell'ordinanza che concede l'autorizzazione, la Corte di cassazione può annullare e rinviare perché il giudice di merito approfondisca l'analisi sull'incidenza delle misure di sicurezza.

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