Sentenza n. 9851/2026 - Roma, Sezione 2
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in ordine all'istanza, formalizzata con diffida del 7.11.2025, volta ad ottenere la fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio; e per la conseguente declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, fissando il predetto appuntamento entro un termine perentorio da stabilirsi da codesto Ecc.mo Tribunale, con eventuale nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente, cittadina pakistana, ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza, formalizzata con diffida del 7 novembre 2025, volta a ottenere la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata per il colloquio e per l'avvio dell'iter istruttorio relativo al rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto, conseguentemente, la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Amministrazione resistente ha documentato, con memoria del 26 maggio 2026, l'avvenuta fissazione dell'appuntamento della ricorrente presso l'Ambasciata per il 1° giugno 2026. Poiché l'appuntamento costituiva l'oggetto della richiesta di provvedere e quanto sollecitato è stato ottenuto nelle more del processo, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell'ingente flusso di domande recentemente fronteggiato dall'Ambasciata in Pakistan e dell'elevato contenzioso pendente su tale materia, ritenuti motivi eccezionali.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma è stata richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando l'amministrazione provvede nelle more del processo adottando l'atto o compiendo l'attività specificamente richiesta dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica, richiesta per avviare l'iter istruttorio relativo a un visto d'ingresso per motivi di studio, costituisce adempimento idoneo a soddisfare la specifica pretesa azionata contro il silenzio, senza che il giudizio sul silenzio debba estendersi alla successiva decisione sul rilascio del visto.
- La particolare mole di domande e di contenzioso gravante su un'amministrazione può integrare una ragione eccezionale per compensare le spese di lite, anche quando il processo si definisca per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1213/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1214/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1215/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1216/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1217/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 mag 2026Sentenza n. 1191/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →